Black list e controllate estere

L’articolo 167, comma 1, del Tuir stabilisce che "se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto".

Le finalità della normativa
L'obiettivo della norma é attrarre a tassazione, nel Paese dove ha sede il soggetto controllante, i redditi delle entità controllate e risponde a una strategia di contrasto a fenomeni elusivi a livello internazionale. Basti pensare che, in ambito Ocse, da tempo, vi sono vari Stati che hanno adottato simili disposizioni per le società controllate estere: tra i primi si segnalano gli Stati Uniti, nel 1962, cui sono seguiti la Germania e il Canada (1972); il Giappone (1978); la Francia (1980); la Gran Bretagna (1984); la Nuova Zelanda (1988); l’Australia e la Svezia (1990); la Norvegia (1992); la Spagna, il Portogallo, la Finlandia e la Danimarca (1995).
La logica che sottende a tale normativa si basa sull’attribuzione agli azionisti residenti dei profitti conseguiti da una società controllata dislocata in zone a bassa fiscalità, a prescindere dalla loro distribuzione, in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale: si realizza così l’anticipazione del momento impositivo.

L’elenco degli Stati e territori
La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, emanato in attuazione dell'articolo 167 comma 1 del Tuir, e si articola su tre livelli:
a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di indeducibilità di cui all’articolo 167 del Tuir, individuata all’articolo 1 del decreto in commento;
b) tre Stati, elencati nell’articolo 2, cui si applica l’indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato adottato un criterio percentuale escludendo le società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori da detto Stato);
c) un’ultima serie di Stati e territori individuati nell’articolo 3 cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie. 

Le imprese estere partecipate
La disciplina contenuta nell’articolo 167 comma 1 del Tuir  riguarda le imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni (Cfc, controlled foreign companies).
Tale lista viene richiamata negli articoli del Tuir che disciplinano la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47 e 59) e da persone giuridiche (articolo 89 del Tuir), nonchè dagli articoli che dettano le regole di tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio d’impresa (articolo 58 Tuir) e da soggetti Ires (articolo 89 Tuir).

Le novità
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell'Unione europea, e la Corea del sud che ha sottoscritto un accordo amministrativo con l'Amministrazione fiscale italiana sullo scambio informazioni. Dall'esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei confronti di questi Stati la norma sulle persone fisiche, Cfc e indeducibilità dei costi. Il decreto è intervenuto modificando le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.