Le intese per lo scambio informazioni e l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee

Gli Stati possono stipulare accordi di natura amministrativa  non soggetti a ratifica parlamentare. L'obiettivo di queste intese è duplice: dare attuazione alle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni; assicurare la corretta applicazione della disciplina interna in materia.

Per questi accordi di carattere amministrativo la base giuridica è rappresentata dall’articolo 26 del modello Ocse di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e dalla direttiva Cee 77/799. Questi accordi, oltre alle clausole previste dal modello Ocse, possono prevedere alcune varianti, in ragione dell’assetto normativo e organizzativo delle Amministrazioni contraenti. Il principio fondamentale alla base di questi accordi è che gli Stati interessati effettuano la verifica in maniera simultanea, ma in modo indipendente, e ciascuno provvede a esaminare il contribuente residente all’interno e secondo la propria giurisdizione.

Un modello  di "Tax Information Exchange Agreement" (TIEA) è stato elaborato in ambito Ocse per disciplinare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi, giurisdizioni e territori con cui non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'Italia ha aderito alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale e, in quanto membro dell'Unione europea applica ulteriori disposizioni di diritto comunitario in materia di scambio di informazioni.

Intese per lo scambio informazioni