Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Contrasto all'evasione fiscale,
sprint per l'accertamento sintetico
sprint per l'accertamento sintetico
E' necessario che ci sia lo scostamento del 25% per almeno due anni (tra reddito calcolato e reddito dichiarato)
Un ruolo chiave nella prevenzione e nel contrasto all'evasione fiscale delle persone fisiche è quello assegnato all'accertamento sintetico dall'articolo 83, commi 8 e 9, del Dl 112/2008. Con tale disposizione è stato, infatti, previsto "un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche" relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011. L'intervento del legislatore è mirato a rafforzare e a perfezionare questa metodologia di controllo adeguandola alle trasformazioni sociali ed economiche in atto.
L'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito delle persone fisiche, a condizione che quello complessivo netto accertabile si discosti per almeno due anni e per almeno un quarto da quello dichiarato. Il maggior reddito è calcolato in base agli incrementi patrimoniali sostenuti dal contribuente e alla disponibilità dei beni e servizi rivelatori di capacità contributiva.
Come evidenziato dall'articolo 83 del Dl 112/2008 e ribadito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/2009, al piano straordinario di controlli dovranno fornire un importante contributo la Guardia di finanza (attraverso la massiccia attività di acquisizione degli elementi necessari per le determinazione sintetica del reddito) e i Comuni (attraverso le segnalazioni di situazioni rilevanti).
Inoltre, la circolare n. 13/E invita gli uffici a esaminare, di norma, per ciascuna posizione, un quinquennio e, in conformità con l'articolo 83, a dare priorità alle posizioni per le quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi o, se presentata, non ne risulta alcun debito d'imposta.
In relazione alle condizioni per poter procedere all'accertamento sintetico, da un'attenta lettura della disposizione si ritiene che, nell'ipotesi di utilizzo del redditometro (articolo 38, comma 4, del Dpr 600), e non anche nel caso di determinazione sintetica del reddito sulla base degli incrementi patrimoniali (articolo 38, comma 5), sia richiesto lo scostamento del 25% tra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente. Non è invece necessario che ci sia l'accertamento per i due anni per i quali si verifica lo scostamento.
Tale ultima considerazione è ben esposta nella sentenza della Corte di cassazione n. 26541/2008. Per la Suprema corte, infatti, "è pacifico che la norma non impone all'ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, né richiede che la valutazione di non congruità sia necessariamente preceduta dall'invio del questionario di cui all'articolo. 32 n. 4 (Cassazione n. 14367/07), ma certamente postula che l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga - al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto - la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico".
Dal principio esposto ne consegue che l'accertamento è legittimo anche se le altre annualità per le quali si è verificato lo scostamento non sono più accertabili per intervenuta decadenza o per l'esistenza di altre cause impeditive alla notifica dell'avviso di accertamento (ad esempio, adesione a forme di definizione agevolata). Gli uffici, però, hanno l'obbligo di esplicitare, in motivazione, la condizione legittimante l'accertamento, ossia l'esistenza dello scostamento anche per altra annualità.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, a seguito di accertamento basato sul redditometro, merita menzione l'orientamento secondo cui, tale determinazione del reddito dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria. E' così posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (cfr Cassazione, sentenze nn. 1646/2008, 19403/2005 e 10350/2003).
Recentemente, i giudici della Cassazione, con la sentenza n. 6813/2009, hanno fornito un significativo contributo alla verifica circa l'idoneità delle prove documentali offerte dal contribuente. In tale occasione, infatti, la Suprema corte ha espresso il principio secondo cui non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi, e men che mai di quelli "esenti" o "soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", ma è indispensabile anche la prova che la "spesa per incrementi patrimoniali" sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con "redditi esenti o... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".
E' evidente che l'utilizzo di tale strumento consentirà una più efficace azione di controllo nei confronti delle persone fisiche che manifestano una capacità contributiva non corrispondente al reddito dichiarato.
L'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito delle persone fisiche, a condizione che quello complessivo netto accertabile si discosti per almeno due anni e per almeno un quarto da quello dichiarato. Il maggior reddito è calcolato in base agli incrementi patrimoniali sostenuti dal contribuente e alla disponibilità dei beni e servizi rivelatori di capacità contributiva.
Come evidenziato dall'articolo 83 del Dl 112/2008 e ribadito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/2009, al piano straordinario di controlli dovranno fornire un importante contributo la Guardia di finanza (attraverso la massiccia attività di acquisizione degli elementi necessari per le determinazione sintetica del reddito) e i Comuni (attraverso le segnalazioni di situazioni rilevanti).
Inoltre, la circolare n. 13/E invita gli uffici a esaminare, di norma, per ciascuna posizione, un quinquennio e, in conformità con l'articolo 83, a dare priorità alle posizioni per le quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi o, se presentata, non ne risulta alcun debito d'imposta.
In relazione alle condizioni per poter procedere all'accertamento sintetico, da un'attenta lettura della disposizione si ritiene che, nell'ipotesi di utilizzo del redditometro (articolo 38, comma 4, del Dpr 600), e non anche nel caso di determinazione sintetica del reddito sulla base degli incrementi patrimoniali (articolo 38, comma 5), sia richiesto lo scostamento del 25% tra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente. Non è invece necessario che ci sia l'accertamento per i due anni per i quali si verifica lo scostamento.
Tale ultima considerazione è ben esposta nella sentenza della Corte di cassazione n. 26541/2008. Per la Suprema corte, infatti, "è pacifico che la norma non impone all'ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, né richiede che la valutazione di non congruità sia necessariamente preceduta dall'invio del questionario di cui all'articolo. 32 n. 4 (Cassazione n. 14367/07), ma certamente postula che l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga - al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto - la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico".
Dal principio esposto ne consegue che l'accertamento è legittimo anche se le altre annualità per le quali si è verificato lo scostamento non sono più accertabili per intervenuta decadenza o per l'esistenza di altre cause impeditive alla notifica dell'avviso di accertamento (ad esempio, adesione a forme di definizione agevolata). Gli uffici, però, hanno l'obbligo di esplicitare, in motivazione, la condizione legittimante l'accertamento, ossia l'esistenza dello scostamento anche per altra annualità.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, a seguito di accertamento basato sul redditometro, merita menzione l'orientamento secondo cui, tale determinazione del reddito dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria. E' così posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (cfr Cassazione, sentenze nn. 1646/2008, 19403/2005 e 10350/2003).
Recentemente, i giudici della Cassazione, con la sentenza n. 6813/2009, hanno fornito un significativo contributo alla verifica circa l'idoneità delle prove documentali offerte dal contribuente. In tale occasione, infatti, la Suprema corte ha espresso il principio secondo cui non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi, e men che mai di quelli "esenti" o "soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", ma è indispensabile anche la prova che la "spesa per incrementi patrimoniali" sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con "redditi esenti o... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".
E' evidente che l'utilizzo di tale strumento consentirà una più efficace azione di controllo nei confronti delle persone fisiche che manifestano una capacità contributiva non corrispondente al reddito dichiarato.
Francesco Paolo Veniero Calculli
Daniele Di Cesare
pubblicato Lunedì 31 Agosto 2009
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