Analisi e commenti
Coop e manovra di ferragosto.
Cominciamo con qualche numero
Un esempio di applicazione pratica delle nuove percentuali di tassazione, sugli utili netti e quelli a riserva minima obbligatoria, fissate dal decreto legge 138/2011
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La manovra di “ferragosto” (Dl 138/2011) – appena convertita in legge - ha modificato la tassazione prevista per le società cooperative, intervenendo sulle precedenti percentuali di imponibilità, stabilite dall’articolo 1, comma 460, della legge 311 del 2004.
 
In particolare, le novità riguardano un incremento della tassazione degli utili netti annuali, dal 55% al 65% per le cooperative di consumo, dal 30% al 40% per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, nonché l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.

Con riferimento alla prima modifica, occorre evidenziare che l’incremento di tassazione colpisce esclusivamente le cooperative a mutualità prevalente, così come individuate dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile.
La nuova tassazione sugli utili netti annuali, inoltre, non riguarda le cooperative agricole e della piccola pesca, le quali continueranno ad applicare la percentuale di tassazione minima, pari al 20% degli utili netti annuali (cfr articolo 1, comma 460, lettera a), legge 311 del 2004).
 
Le nuove percentuali, così come le precedenti, rappresentano delle quote minime di tassazione, nel senso che la restante parte di utile netto annuale potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile prevista dall’articolo 12 della legge 904/1977 solo qualora sia destinata a riserva indivisibile.
 
La seconda novità, invece, incide nella misura del 10% sulla quota degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria. Si ricorda, al riguardo, che in linea generale le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come stabilito dall’articolo 2545-quater del codice civile. Per le banche di credito cooperativo, invece, la destinazione minima a riserva legale ammonta al 70% degli utili netti annuali (cfr articolo 37 del decreto legislativo n. 385 del 1993).
 
In altri termini, posto un utile netto annuale pari a 100, la tassazione sull’importo da destinare a riserva legale sarà pari a 3 (10% di 30) per la generalità delle cooperative, ovvero a 7 (10% di 70) per le banche di credito cooperativo.
 
Come si evince dalla relazione tecnica, la tassazione sugli utili destinati a riserva minima obbligatoria colpisce sia le cooperative a mutualità prevalente sia quelle per le quali non sono rinvenibili i criteri di prevalenza stabiliti dal codice civile.
 
Un esempio pratico
Si consideri una generica cooperativa a mutualità prevalente (non rientrante tra quelle di consumo, agricole o della piccola pesca) che realizza un utile netto annuale pari a 100, di cui 30 (30% di 100) destinato a riserva minima obbligatoria e 3 (3% di 100) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In tale situazione, la cooperativa dovrà tassare la quota:
  • destinata a riserva legale per un importo pari a 3 (10% di 30);
  • di utile netto annuale per un importo pari a 40 (40% di 100).
 
Il restante importo pari a 57 (100 – 3 – 40) potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile in quanto destinato a riserva legale, al fondo mutualistico e a riserve indivisibili. In particolare:
  • una quota pari a 27 (30 riserva legale – 3 di tassazione della riserva) beneficerà dell’esclusione dal reddito prevista per la destinazione a riserva legale (articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2002)
  • un importo pari a 3 è deducibile in quanto destinato al fondo mutualistico (articolo 1, comma 463, legge n. 311 del 2004)
  • la restante quota pari a 27 potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito se destinata a riserva indivisibile (articolo 12 della legge n. 904 del 1977).
 
Quanto appena affermato è sintetizzato nella seguente tabella che evidenzia, peraltro, il confronto con la tassazione applicabile prima delle novità in esame.

 

Le nuove percentuali di tassazione si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In altri termini, per una cooperativa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la nuova disciplina sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Vincenzo Cipriani
pubblicato Venerdì 16 Settembre 2011

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