Martedì 21 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:03
Analisi e commenti
I depositi fiscali Iva per agevolare
gli scambi in ambito comunitario - 2
gli scambi in ambito comunitario - 2
L’esonero cauzionale e il certificato Aeo vengono rilasciati in seguito alla verifica di un determinato grado di affidabilità e di notoria solvibilità dell'operatore
Garanzia ed esonero
Sin dal 1997, per l'immissione in libera pratica, senza applicazione dell'Iva, di merce non comunitaria destinata a essere introdotta in un deposito Iva, gli uffici doganali richiedevano all'importatore la prestazione di una garanzia pari all'ammontare dell'imposta dovuta sulla merce.
Le immissioni in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito Iva sono effettuate, infatti, senza applicazione dell'imposta sulla base di una dichiarazione dell'importatore circa la destinazione dei beni, rinviando il relativo onere al momento dell'estrazione dal deposito stesso effettuato da soggetti passivi con il meccanismo del reverse charge.
L'Ufficio doganale di importazione, per il mantenimento dell'impegno in ordine alla destinazione assunto dal dichiarante, provvede a far garantire l'Iva non riscossa in applicazione dell'articolo 192, par. 2, del Codice doganale comunitario (Reg. Cee n. 2913/1992).
Con la modifica del comma 4 dell'articolo 50-bis (articolo 7 del Dl 70/2011, in vigore dal 13/7/2011), viene introdotta la possibilità di esonero dalla prestazione della garanzia, normalmente dovuta per l'applicazione del beneficio connesso all'immissione in libera pratica di beni non comunitari introdotti in deposito doganale/Iva.
Possono beneficiare del predetto esonero:
La possibilità esonero deriva principalmente dalla permanenza dello status di affidabilità doganale nel tempo. Occorre verificarne la sussistenza all'atto dell'ammissione all'esonero, su richiesta dell'operatore, e di revocarne la validità allorché venga meno, anche temporaneamente, lo status di Aeo.
La garanzia è, invece, sempre dovuta per i soggetti non appartenenti alle categorie di cui sopra e potrà essere svincolata a seguito della comunicazione, da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione della relativa imposta, fornendo documentazione dell'avvenuta registrazione dell'autofattura nella propria contabilità.
Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito Iva siano spediti in altro Paese comunitario (ex articolo 41 del Dl 331/1993) nonché nel caso di esportazione verso Paesi terzi (ex articolo 8 del Dpr 633/1972), ferma restando, in tale ultimo caso, l'osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.
Certificato Aeo
Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’Ue sono entrate in vigore le novità di cui ai Regolamenti Ce n. 648/2005 e n. 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice doganale comunitario (Reg. Ce n. 2913/1992) e le disposizioni di applicazione del codice (Reg. Ce n. 2454/1993), in merito al rilascio, agli operatori economici che ne faranno richiesta, di un certificato Aeo/semplificazioni doganali, o Aeo/sicurezza, o Aeo/semplificazioni doganali e sicurezza, tutti con valenza comunitaria.
La certificazione comunitaria è indirizzata a:
I requisiti per ottenere lo status di Aeo sono calibrati alle varie tipologie di imprese (anche piccole e medie), indipendentemente dalla loro dimensione.
L’affidabilità comunitaria e lo status di Aeo/doganale sono riconosciuti, a seguito di apposito accertamento dell’autorità doganale nazionale (Agenzia delle Dogane), a chi comprova:
Per il riconoscimento dello status di Aeo/sicurezza si deve dimostrare, oltre al possesso dei predetti requisiti, anche quello relativo alla rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.
L’operatore economico non è obbligato a divenire operatore economico autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto così come non è tenuto a esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di Aeo.
Il riconoscimento dello status di Aeo consente, comunque, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta e indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.
L’Amministrazione doganale valuta con estrema attenzione la posizione di ogni singolo richiedente e la sua collocazione nella catena commerciale internazionale nel corso di una mirata attività di audit, durante la quale saranno esaminate le informazioni già disponibili nelle anagrafi tributarie e doganali, la sussistenza di determinate condizioni, il tipo di certificato richiesto, il rispetto dei requisiti doganali e di sicurezza.
Il documento comunitario rappresenta un utile riferimento per l’utente e per le amministrazioni doganali degli Stati membri, ma deve essere inteso come uno strumento orientativo e non vincolante per le amministrazioni doganali che devono valutare le possibili varianti che potrebbero caratterizzare la singola posizione soggettiva, pur assicurando, comunque, un giudizio finale omogeneo e strutturato in linea con l’interpretazione data negli stessi casi dagli altri Stati membri.
I vantaggi per l’operatore Aeo (oltre alla possibilità di esonero della garanzia) sono:
L'autorizzazione può essere ottenuta solo a condizione che i soggetti interessati o, in caso di società ed enti, i loro legali rappresentanti abbiano i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:
2 - continua
Sin dal 1997, per l'immissione in libera pratica, senza applicazione dell'Iva, di merce non comunitaria destinata a essere introdotta in un deposito Iva, gli uffici doganali richiedevano all'importatore la prestazione di una garanzia pari all'ammontare dell'imposta dovuta sulla merce.
Le immissioni in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito Iva sono effettuate, infatti, senza applicazione dell'imposta sulla base di una dichiarazione dell'importatore circa la destinazione dei beni, rinviando il relativo onere al momento dell'estrazione dal deposito stesso effettuato da soggetti passivi con il meccanismo del reverse charge.
L'Ufficio doganale di importazione, per il mantenimento dell'impegno in ordine alla destinazione assunto dal dichiarante, provvede a far garantire l'Iva non riscossa in applicazione dell'articolo 192, par. 2, del Codice doganale comunitario (Reg. Cee n. 2913/1992).
Con la modifica del comma 4 dell'articolo 50-bis (articolo 7 del Dl 70/2011, in vigore dal 13/7/2011), viene introdotta la possibilità di esonero dalla prestazione della garanzia, normalmente dovuta per l'applicazione del beneficio connesso all'immissione in libera pratica di beni non comunitari introdotti in deposito doganale/Iva.
Possono beneficiare del predetto esonero:
- i soggetti titolari di esonero dall'obbligo di prestare garanzia di cui all'articolo 90 del Dpr 43/1973 (Tuld)
- i titolari di certificazione attestante il possesso dello status, di rilevanza comunitaria, di operatore economico autorizzato (Aeo - Authorised economic operator).
La possibilità esonero deriva principalmente dalla permanenza dello status di affidabilità doganale nel tempo. Occorre verificarne la sussistenza all'atto dell'ammissione all'esonero, su richiesta dell'operatore, e di revocarne la validità allorché venga meno, anche temporaneamente, lo status di Aeo.
La garanzia è, invece, sempre dovuta per i soggetti non appartenenti alle categorie di cui sopra e potrà essere svincolata a seguito della comunicazione, da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione della relativa imposta, fornendo documentazione dell'avvenuta registrazione dell'autofattura nella propria contabilità.
Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito Iva siano spediti in altro Paese comunitario (ex articolo 41 del Dl 331/1993) nonché nel caso di esportazione verso Paesi terzi (ex articolo 8 del Dpr 633/1972), ferma restando, in tale ultimo caso, l'osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.
Certificato Aeo
Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’Ue sono entrate in vigore le novità di cui ai Regolamenti Ce n. 648/2005 e n. 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice doganale comunitario (Reg. Ce n. 2913/1992) e le disposizioni di applicazione del codice (Reg. Ce n. 2454/1993), in merito al rilascio, agli operatori economici che ne faranno richiesta, di un certificato Aeo/semplificazioni doganali, o Aeo/sicurezza, o Aeo/semplificazioni doganali e sicurezza, tutti con valenza comunitaria.
La certificazione comunitaria è indirizzata a:
- operatori economici
- partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori, speditori e imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.
I requisiti per ottenere lo status di Aeo sono calibrati alle varie tipologie di imprese (anche piccole e medie), indipendentemente dalla loro dimensione.
L’affidabilità comunitaria e lo status di Aeo/doganale sono riconosciuti, a seguito di apposito accertamento dell’autorità doganale nazionale (Agenzia delle Dogane), a chi comprova:
- il rispetto degli obblighi doganali
- il rispetto dei criteri previsti per il sistema contabile
- la solvibilità finanziaria.
Per il riconoscimento dello status di Aeo/sicurezza si deve dimostrare, oltre al possesso dei predetti requisiti, anche quello relativo alla rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.
L’operatore economico non è obbligato a divenire operatore economico autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto così come non è tenuto a esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di Aeo.
Il riconoscimento dello status di Aeo consente, comunque, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta e indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.
L’Amministrazione doganale valuta con estrema attenzione la posizione di ogni singolo richiedente e la sua collocazione nella catena commerciale internazionale nel corso di una mirata attività di audit, durante la quale saranno esaminate le informazioni già disponibili nelle anagrafi tributarie e doganali, la sussistenza di determinate condizioni, il tipo di certificato richiesto, il rispetto dei requisiti doganali e di sicurezza.
Il documento comunitario rappresenta un utile riferimento per l’utente e per le amministrazioni doganali degli Stati membri, ma deve essere inteso come uno strumento orientativo e non vincolante per le amministrazioni doganali che devono valutare le possibili varianti che potrebbero caratterizzare la singola posizione soggettiva, pur assicurando, comunque, un giudizio finale omogeneo e strutturato in linea con l’interpretazione data negli stessi casi dagli altri Stati membri.
I vantaggi per l’operatore Aeo (oltre alla possibilità di esonero della garanzia) sono:
- acquisizione di uno status di affidabilità e di sicurezza con validità illimitata e comunitaria
- riduzione dei controlli
- semplificazioni doganali
- facilitazioni nel settore della sicurezza
- migliori relazioni con le autorità doganali
- maggiore velocità nelle operazioni doganali
- mutuo riconoscimento con altri programmi di affidabilità e sicurezza di Paesi terzi (certificati Aeos e Aeof).
L'autorizzazione può essere ottenuta solo a condizione che i soggetti interessati o, in caso di società ed enti, i loro legali rappresentanti abbiano i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:
- non sono sottoposti a procedimento penale per reati finanziari, doganali e di contrabbando
- non hanno riportato condanne per reati finanziari di cui al punto precedente
- non hanno commesso violazioni gravi e ripetute relative all'Iva
- non sono sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione
- abbiano, almeno per quanto riguarda i depositi conto terzi, la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.
2 - continua
Elda Papandrea
pubblicato Venerdì 13 Luglio 2012
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