Giovedì 20 Giugno 2013 - Aggiornato alle 9:33
Analisi e commenti
I depositi fiscali Iva per agevolare
gli scambi in ambito comunitario - 3
gli scambi in ambito comunitario - 3
La principale fonte normativa in materia è l’articolo 50-bis del Dl 331/93, che, ai commi 4 e 6, prevede le operazioni effettuabili senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
Operazioni agevolate
Per evidenziare il vantaggio per l’operatore nell’utilizzo dei depositi Iva, si riportano i seguenti esempi.
1. Operazione interna
Una società italiana vende a una società spagnola della merce, ma la consegna avviene nei magazzini in Italia della società spagnola.
Questa operazione è considerata una cessione interna e, di conseguenza, la società italiana è costretta a emettere fattura con Iva alla società spagnola.
A seguito della introduzione dei depositi Iva, la società spagnola potrà farsi consegnare la merce sempre in Italia presso un deposito Iva.
In questo caso, la società italiana emetterà fattura senza applicare l'Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera c) (cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva).
2. Operazione intracomunitaria
Una società francese vende la merce a una società spagnola, ma la consegna in un magazzino in Italia della società spagnola.
Questa operazione è considerata un acquisto intracomunitario in Italia da parte della società spagnola, che deve nominare un rappresentante fiscale in Italia per adempiere agli obblighi dell'Iva comunitaria.
In caso di consegna della merce in un deposito Iva in Italia, l'operazione è effettuata senza il pagamento dell'Iva italiana, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera a) (acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva).
3. Operazione extra Ue
Una società extra Ue cede merce a una società spagnola con immissione dei beni nell’Unione europea tramite dogana italiana.
L’operazione è considerata una importazione in Italia da parte della società spagnola ed è soggetta al pagamento alla dogana italiana dei dazi e dell'Iva.
In caso di consegna della merce in un deposito Iva, la società spagnola pagherà alla dogana italiana i soli dazi.
L'operazione, infatti, non è soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera b) (operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva).
Introduzione della merce in deposito senza applicazione dell’Iva
Il comma 4 prevede che siano effettuate senza pagamento dell’Iva:
Acquisti intracomunitari di beni introdotti in deposito (articolo 50-bis, comma 4, lettera a)
Da parte di un operatore nazionale
L'operazione consiste nell'acquisto a titolo oneroso di beni materiali da parte di un operatore nazionale da un soggetto identificato ai fini Iva in un altro Stato membro, con trasferimento dei beni da un territorio comunitario all'Italia e con introduzione dei beni, a cura del cessionario, in un deposito Iva.
Cronologia dell’operazione:
Da parte di soggetto passivo comunitario
La cronologia delle operazioni è la stessa indicata per l’operatore nazionale.
L’operatore comunitario deve inoltre nominare un rappresentante fiscale (art. 50-bis, c. 7), ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti nel deposito (che può essere lo stesso depositario), ovvero identificarsi direttamente, ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/1972.
Se vengono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta (come nel caso dell'introduzione dei beni in un deposito Iva o delle successive cessioni dei beni all'interno dello stesso), la funzione del rappresentante fiscale può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie e alla compilazione degli elenchi Intrastat (“rappresentante leggero”).
L'acquisto intracomunitario eseguito mediante introduzione dei beni nel deposito Iva deve essere formalizzato dal rappresentante fiscale del soggetto non residente (fattura intestata al rappresentante), al momento dell'introduzione stessa, con l'integrazione della fattura comunitaria, indicando in luogo dell'imposta la causa di "non assoggettamento" ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. a).
Deve essere compilato il modello Intra 2.
Le cessioni dei beni custoditi all'interno del deposito, effettuate dal rappresentante fiscale, avverranno senza pagamento dell'imposta e, quindi, dovranno essere formalizzate attraverso l'emissione di una fattura che, in luogo dell'imposta, indicherà il titolo di inapplicabilità del tributo e la relativa norma (art. 50-bis,comma 4, lett. e).
3 - continua
Per evidenziare il vantaggio per l’operatore nell’utilizzo dei depositi Iva, si riportano i seguenti esempi.
1. Operazione interna
Una società italiana vende a una società spagnola della merce, ma la consegna avviene nei magazzini in Italia della società spagnola.
Questa operazione è considerata una cessione interna e, di conseguenza, la società italiana è costretta a emettere fattura con Iva alla società spagnola.
A seguito della introduzione dei depositi Iva, la società spagnola potrà farsi consegnare la merce sempre in Italia presso un deposito Iva.
In questo caso, la società italiana emetterà fattura senza applicare l'Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera c) (cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva).
2. Operazione intracomunitaria
Una società francese vende la merce a una società spagnola, ma la consegna in un magazzino in Italia della società spagnola.
Questa operazione è considerata un acquisto intracomunitario in Italia da parte della società spagnola, che deve nominare un rappresentante fiscale in Italia per adempiere agli obblighi dell'Iva comunitaria.
In caso di consegna della merce in un deposito Iva in Italia, l'operazione è effettuata senza il pagamento dell'Iva italiana, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera a) (acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva).
3. Operazione extra Ue
Una società extra Ue cede merce a una società spagnola con immissione dei beni nell’Unione europea tramite dogana italiana.
L’operazione è considerata una importazione in Italia da parte della società spagnola ed è soggetta al pagamento alla dogana italiana dei dazi e dell'Iva.
In caso di consegna della merce in un deposito Iva, la società spagnola pagherà alla dogana italiana i soli dazi.
L'operazione, infatti, non è soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera b) (operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva).
Introduzione della merce in deposito senza applicazione dell’Iva
Il comma 4 prevede che siano effettuate senza pagamento dell’Iva:
- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva
- le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in un altro Stato della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva
- le cessioni di talune materie prime, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva
- cessioni di beni effettuate all’interno del deposito Iva
- cessione intracomunitaria
- cessione extra Ue
- prestazioni di servizi
- passaggi di beni all’interno di diversi depositi Iva.
Acquisti intracomunitari di beni introdotti in deposito (articolo 50-bis, comma 4, lettera a)
Da parte di un operatore nazionale
L'operazione consiste nell'acquisto a titolo oneroso di beni materiali da parte di un operatore nazionale da un soggetto identificato ai fini Iva in un altro Stato membro, con trasferimento dei beni da un territorio comunitario all'Italia e con introduzione dei beni, a cura del cessionario, in un deposito Iva.
Cronologia dell’operazione:
- Acquisto beni da operatore europeo
- Integrazione fattura acquisto senza applicazione dell’imposta, con l’indicazione dell’art. 50-bis
- Annotazione del fattura nel registro degli acquisti come “non soggetta ex art. 50-bis”
- Presentazione mod. Intra 2
- Introduzione fisica della merce – accompagnata dalla fattura di vendita o altro documento contenente i dati per l’annotazione sul registro di carico in possesso del depositario – nel deposito Iva
- Nel periodo di giacenza all’interno del deposito i beni possono essere ceduti a soggetti passivi con emissione di fattura senza applicazione dell’imposta
- Mentre è in giacenza nel deposito la merce può subire lavorazioni, manipolazioni, ecc., anche in locali prossimi al deposito, senza pagamento dell’imposta
- In caso di cessione dei beni, il depositario deve avere copia dei documenti di vendita
- I beni possono essere estratti solo dall’ultimo acquirente, dietro presentazione di fattura di acquisto (autofattura o fattura integrata)
- Il soggetto passivo che estrae i beni, anche se acquistati da operatore comunitario, non deve più presentare il modello Intra 2, in quanto il modello stesso risulta già presentato dal primo operatore al momento di immissione dei beni all’interno del deposito
Da parte di soggetto passivo comunitario
La cronologia delle operazioni è la stessa indicata per l’operatore nazionale.
L’operatore comunitario deve inoltre nominare un rappresentante fiscale (art. 50-bis, c. 7), ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti nel deposito (che può essere lo stesso depositario), ovvero identificarsi direttamente, ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/1972.
Se vengono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta (come nel caso dell'introduzione dei beni in un deposito Iva o delle successive cessioni dei beni all'interno dello stesso), la funzione del rappresentante fiscale può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie e alla compilazione degli elenchi Intrastat (“rappresentante leggero”).
L'acquisto intracomunitario eseguito mediante introduzione dei beni nel deposito Iva deve essere formalizzato dal rappresentante fiscale del soggetto non residente (fattura intestata al rappresentante), al momento dell'introduzione stessa, con l'integrazione della fattura comunitaria, indicando in luogo dell'imposta la causa di "non assoggettamento" ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. a).
Deve essere compilato il modello Intra 2.
Le cessioni dei beni custoditi all'interno del deposito, effettuate dal rappresentante fiscale, avverranno senza pagamento dell'imposta e, quindi, dovranno essere formalizzate attraverso l'emissione di una fattura che, in luogo dell'imposta, indicherà il titolo di inapplicabilità del tributo e la relativa norma (art. 50-bis,comma 4, lett. e).
3 - continua
Elda Papandrea
pubblicato Martedì 17 Luglio 2012
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