di calcolo del valore di avviamento
Uno dei metodi più frequentemente usati dagli uffici per il calcolo del maggior valore di avviamento si basa sulla media dei ricavi dichiarati nel triennio precedente alla cessione e sull'applicazione a tale media di coefficienti appositamente indicati in listini di collegi e associazioni professionali del settore della mediazione di affari. Laddove questi coefficienti sono ordinariamente tenuti in considerazione dagli operatori di settore nella prassi commerciale e nella quantificazione del valore di cessione delle aziende.
Le eccezioni che, in questi casi, più frequentemente i contribuenti sollevano nel contestare le riprese dell'Amministrazione, riguardano dunque i seguenti argomenti:
- il metodo di calcolo dell'avviamento adottato dall'ufficio non sarebbe corretto, poiché basato su stime generiche e non riferite alla specifica azienda oggetto di valutazione
- il metodo utilizzato dall'ufficio sarebbe errato in quanto non tiene conto degli utili, ma del volume d'affari
- il metodo, infine, non sarebbe corretto in quanto non previsto da alcuna norma di legge.
Eccezioni per lo più infondate, perché l'avviso di rettifica impugnato risulta essere in questi casi comunque correttamente motivato, laddove enunci il criterio che ha portato alla quantificazione dell'avviamento, come appunto avviene quando l'ufficio determina il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta calcolando la media dei ricavi dei tre anni precedenti la vendita e, successivamente, aumenti tale media della percentuale comunemente applicata per le vendite di esercizi commerciali di quel tipo e in quella zona.
La motivazione dell'avviso sarà ancor più chiara nel caso in cui l'ufficio indichi anche il moltiplicatore (o percentuale di redditività) che ha utilizzato per il calcolo del valore di avviamento.
Una volta dunque che l'ufficio abbia adempiuto al proprio onere della prova, spetterà al ricorrente opporre, a tale oggettiva determinazione, idonei e convincenti argomenti contrari, non potendosi limitare a lamentare l'illegittimità della metodologia di accertamento utilizzata dall'Amminisrazione finanziaria e la conseguente erroneità nel calcolo dell'avviamento, senza né spiegare perché sarebbe illegittima, né addurre alcuna alternativa ricostruzione.
Come infatti riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza tributaria (cfr Ctp Mantova, sezione prima, sentenza n. 172 del 24 settembre), "deve respingersi il ricorso del contribuente che non abbia adeguatamente dimostrato l'infondatezza delle ragioni dell'Erario all'esito della rettifica del valore dell'avviamento - computato secondo la media dei ricavi degli ultimi tre esercizi …".
Se il ricorrente vuole superare la ricostruzione dell'ufficio deve, quindi, specificatamente provare la non rispondenza a realtà di tale ricostruzione e lo deve fare sulla base di fondate prove e non su semplici asserzioni di principio.
Come affermato anche dalla Suprema corte nella sentenza n. 10817/1999 "è dunque congruamente motivata e pertanto insuscettibile di censure la decisione impugnata, avendo essa indicato gli elementi, quali volume di affari" (e non, si badi bene, "l'utile", che è un concetto attinente alle imposte dirette e non all'imposta di registro) "nell'anno prossimo alla cessione, la stigliatura e quant'altro specificato nell'avviso di accertamento, come dati utili a desumere la capacità di profitto dell'azienda, risultando tali criteri idonei a rappresentare il valore prospettico del reddito ritraibile in futuro, cui si lega la entità dell'avviamento commerciale, a fronte dei quali il ricorrente ha proposto doglianze generiche, senza precisare quali sarebbero dovuti esser i criteri ed il procedimento alternativi a quelli utilizzati dall'Ufficio e quali le ragioni per cui essi avrebbero dovuto essere preferiti".
Del resto, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 2 del Dpr 460/1996, oggi viene lasciata piena libertà agli uffici di adottare i criteri più idonei alla rappresentazione del più veritiero valore di avviamento (sempre comunque soggetti al vaglio di ragionevolezza delle Commissioni tributarie).
Anche per tale motivo l'uso dei listini prezzi richiamati, viste le indubbie caratteristiche di oggettiva valutazione commerciale degli esercizi, come effettuata dagli stessi operatori del settore che tali cessioni di azienda operano, assume un concreto valore probatorio.
Inoltre, giova evidenziare come, nel calcolare il corretto valore di avviamento dell'azienda ceduta, l'ufficio debba considerare anche altri importanti elementi, senz'altro idonei a far ulteriormente aumentare il valore dell'azienda.
Deve, ad esempio, tener conto del valore di eventuali subentri nel contratto di locazione dell'immobile presso il quale l'azienda ceduta viene esercitata (e di solito previsti con clausola espressa, nel medesimo contratto di cessione dell'azienda).
A tal proposito, si ricorda come con la cessione di azienda viene trasferita un'attività organizzata comprensiva di relazioni commerciali e di rapporti giuridici tra di loro funzionalmente vincolati in considerazione di una comune destinazione unitaria.
Il valore dell'avviamento corrisponde, in sostanza, alla potenzialità del complesso dei beni trasferiti, laddove, salvo diversa pattuizione, "l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale" (ex articolo 2558, comma 1, del codice civile).
In tema appunto di tutela giuridica dell'avviamento commerciale, anche l'articolo 5 della legge 19/1963 stabilisce espressamente che il conduttore dell'immobile adibito all'esercizio di attività commerciale può sublocare o cedere il contratto anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda.
Sull'argomento si è infine espressa la Cassazione con la sentenza n. 10180 dello scorso 4 maggio, secondo la quale la cessione dei contratti di locazione in occasione della cessione di azienda deve essere valutata alla luce del disposto di cui all'articolo 20 del Dpr 634/1972 che, ai primi due commi, dispone che "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa".
Pertanto, quando un documento contenga più "atti", ciascuno potenzialmente espressione di autonoma capacità contributiva, l'imposta deve applicarsi distintamente a ognuno di essi, salvo che tali atti non risultino così intrinsecamente connessi tra loro da risultare rivolti alla realizzazione di una vicenda giuridica unitaria e inscindibile.
Quindi, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che il subentro del cessionario nel contratto di locazione immobiliare è un effetto "naturale" della cessione d'azienda, poiché tale contratto di locazione rientra comunque nel patrimonio aziendale trasferito, è evidente che, una volta ceduto, tale contratto non può essere sottoposto a "doppia" imposizione (per la cessione del contratto in sé e per la commisurazione del valore di avviamento dell'azienda, comprensivo della cessione del contratto di locazione). Tale valore, però, deve essere in ogni caso considerato almeno una volta, ai fini della (unica) tassazione della cessione di azienda.
La corretta valutazione dell'avviamento delle imprese implica, dunque, una valorizzazione complessiva, in funzione prospettica, di tutti i beni e di tutti i rapporti giuridici intimamente connessi con l'impresa stessa.
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