Analisi e commenti
La disciplina fiscale del cost-sharing agreement (2)
Sono accordi, sottoscritti da consociate di Gruppi multinazionali, che regolamentano le operazioni di riaddebito dei costi per i servizi infragruppo

Per inquadrare la fattispecie, FiscoOggi pubblica un secondo contributo che analizza nel dettaglio le problematiche relative al riaddebito dei costi sostenuti da una società italiana anche nell’interesse delle consociate estere e viceversa. In questa nuova puntata l’attenzione si focalizza sulla posizione assunta dalla Amministrazione finanziaria italiana in merito alla valutazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni intercompany con società non residenti nel territorio dello Stato e sui criteri di deducibilità dei costi.

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La posizione dell’Amministrazione finanziaria
Passando alle norme interne, ai sensi dell’articolo 110, comma 7 del Tuir, i componenti del reddito, derivanti da operazioni intercompany con società non residenti nel territorio dello Stato, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti e dei servizi ricevuti. Tale valore può essere identificato con il prezzo di libera concorrenza ossia con il prezzo che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti. Nel caso in cui l’applicazione del valore normale dia luogo a un aumento del reddito imponibile, l’Amministrazione finanziaria italiana è autorizzata a rettificare le valutazioni effettuate dal contribuente accertando il maggior reddito e rideterminando le maggiori imposte dovute.

I criteri di deducibilità dei costi
I costi oggetto di un "cost-sharing agreement", per poter essere deducibili, devono trovare idonea evidenza nella contabilità e nel bilancio delle singole società e, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, devono rispettare i seguenti requisiti:
1) competenza;
2) inerenza.
Infatti, ai sensi del sopra richiamato articolo, le spese e gli altri componenti negativi imputati a conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio di competenza, a condizione che ne risulti certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare. Per quanto riguarda il principio di inerenza, il comma 5 dell’articolo 109 Tuir dispone che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. E questo ancorché, in alcuni casi, la Cassazione abbia attenuato l’interpretazione restrittiva di tale disposizione (cfr. Cass. sent. n. 10062, depositata il 1° agosto 2000). Questo significa che occorre verificare l’esistenza di una diretta correlazione tra la prestazione svolta e il beneficio conseguito, confrontando la funzione di chi presta il servizio con il vantaggio conseguito dalla consociata che lo riceve. Infatti se l’utilizzatore trae dalla prestazione un vantaggio puramente occasionale e non preventivabile al momento in cui si doveva rendere il servizio, non sussiste l’inerenza della prestazione all’attività dell’affiliata. Quindi, in base a quanto sopra affermato, ai fini della deducibilità dei costi tra le società appartenenti al Gruppo, occorre considerare le seguenti variabili:
- oggetto della prestazione: va individuata l’effettiva funzione e attività svolta dalla società prestatrice del servizio e l’analisi del grado di utilità conseguito dalla società destinataria del servizio;
- corrispettivo da addebitare: occorre operare una valutazione di congruità del corrispettivo da addebitare in rapporto ai criteri pattuiti per la sua determinazione e alla natura e qualità della prestazione cui esso si riferisce.
La valutazione e i fattori da considerare
Come appare evidente, si deve, pertanto, procedere attraverso una valutazione articolata che prenda a riferimento molteplici fattori. In particolare, con riferimento alle modalità di determinazione del costo, la circolare n. 32/9/2267, stabilisce che è generalmente determinato mediante l’applicazione di formule fisse, basate sul rapporto tra il fatturato dell’unità locale beneficiaria e il fatturato del Gruppo a cui appartiene o su altri parametri, comunque usati meno frequentemente, come il capitale impiegato, il numero di lavoratori, i costi operativi ecc. Ne consegue, in via generale, che, al fine di soddisfare quanto sopra, la società prestatrice dei servizi deve porre molta attenzione al criterio di determinazione dei costi. In riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno ricercare un criterio di calcolo del compenso il più possibile analitico. Tale metodologia si rende necessaria al fine di evitare che le prestazioni infragruppo possano essere scambiate per surrettizi riaddebiti di costi di pertinenza di una sola società.
Le condizioni necessarie
Riepilogando, sulla base di quanto finora descritto, è possibile elencare le seguenti condizioni necessarie affinché i costi addebitati ad una società controllata siano deducibili:
- i servizi devono essere resi a beneficio della società controllata e non a beneficio della casa madre in qualità di azionista;
- la società controllata a cui i servizi sono resi deve effettivamente trarne beneficio o avere almeno la prospettiva di beneficiare dei servizi che le sono addebitati;
- i costi devono essere supportati da adeguata documentazione e da un accordo scritto. In relazione a quest’ultimo aspetto, è necessario predisporre la seguente documentazione:
- un prospetto che dimostri che i costi sostenuti a livello di sede principale sono riaddebitati sulla base degli indici come sopra delineati;
- una descrizione esaustiva dei servizi che sono stati effettivamente resi dalla società controllante a favore e nell’interesse della società controllata. Inoltre è necessario che tale documentazione dimostri che i riaddebiti non sono inclusi nel costo dei beni venduti e non sono pagati, in altra forma, ulteriori compensi per gli stessi servizi. Considerando quanto detto, occorre precisare che, in assenza degli elementi sopra richiamati, l’Amministrazione finanziaria potrebbe non riconoscere la deducibilità dei costi in oggetto, con la conseguente applicazione delle sanzioni in materia previste dalle norme vigenti (cfr. la circolare ministeriale n. 271/E del 21 ottobre 1997)

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Saverio Cinieri
pubblicato Martedì 5 Luglio 2005

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