le nuove disposizioni sulle imprese estere
La recente approvazione della legge delega n. 80 del 2003 di riforma del sistema fiscale statale, contiene l'espressa indicazione al legislatore di estendere le presunzioni in materia di società controllate estere anche a quelle semplicemente collegate. L'obiettivo è di disincentivare l'utilizzo delle partecipazioni nelle imprese per i vantaggi fiscali che è possibile conseguire.
La normativa sulle Cfc
La normativa che disciplina le "controlled foreign companies" (Cfc) è stata introdotta dall'articolo 1 della legge n. 342 del 21 dicembre 2000 con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che individua i regimi a fiscalità privilegiata (articolo 127 bis, quarto comma, del Tuir).
Tale provvedimento, emanato con decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. La norma contenuta nell' articolo 127 - bis si applica a decorrere dal 2002 per le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Il regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 429 del 21 novembre 2001, ha quindi stabilito le disposizioni di attuazione della normativa.
La norma delegante
L'art. 4, comma 1, lett. o) della legge n. 80 del 7 aprile 2003 ("Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale") ha disposto la riformulazione dell'articolo 127-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi nella parte che imputa ai soci residenti il reddito prodotto da società estere controllate che risiedono in Stati a regime fiscale privilegiato e ha proposto l'estensione dell'ambito di applicazione anche a quelle collegate. In assenza del requisito del controllo per la determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali é prevista l'imputazione del maggiore reddito tra l'utile di bilancio prima delle imposte e l'utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale.
Il mantenimento delle disposizioni Cfc nel progetto di nuovo Testo Unico
Un primo schema di attuazione della delega relativo all'articolo 4 che riguarda la nuova imposta sul reddito delle società è stato pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it e www.tesoro.it). Il documento contiene, nel nuovo art. 170, la futura disciplina delle società controllate estere con le uniche modifiche necessarie al coordinamento interno del testo di legge.
In forza di questa normativa, se un soggetto residente in Italia (persona fisica, società personale o altro ente disciplinato fiscalmente dall'art. 6 del nuovo Testo Unico, oppure dall'art. 82 vale a dire, S.p.a, S.a.p.a. S.r.l., cooperative e società di mutua assicurazione) detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute.
Il meccanismo mira a evitare la tassazione a condizioni più favorevoli ovvero la totale sottrazione alle imposte di proventi la cui titolarità, pur risultando attribuita dal punto di vista formale al soggetto estero, risale in realtà al soggetto residente per effetto del legame di controllo (diretto o indiretto). Dal punto di vista soggettivo si ravvisa l'unitarietà economica anche se vi è una distinzione giuridica tra le società. La circostanza esimente (art. 127 bis quinto comma) rimane applicabile ed è trasferita integralmente nel quinto comma dell'art. 170.
In base a questa norma, i redditi esteri non sono imputati al soggetto controllante italiano se è in grado di dimostrare alternativamente che:
- il soggetto partecipato estero svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come propria principale attività, nello Stato o nel territorio in cui ha sede;
- le partecipazioni non determinano l'effetto di localizzare i redditi negli Stati o nei territori in cui sono sottoposti a regimi tributari privilegiati;
Questa "prova contraria" deve essere prodotta nell'ambito del procedimento di interpello ordinario (art. 11 della legge n. 212 del 2000) anche se con previsioni "speciali" idonee a trattare le problematiche in argomento.
Concetti civilistici di controllo e collegamento
L'articolo 2359 del codice civile, definisce società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (in questi casi devono essere computati anche i voti che spettano a società controllate, fiduciarie e a interposta persona mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono invece collegate le società in cui un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza è presunta quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società possiede azioni quotate in borsa.
L'estensione della disciplina anche alle imprese estere collegate
Una sostanziale innovazione rispetto all'attuale Tuir è contenuta nell'art. 171 dello "schema", che estende la normativa illustrata anche alle imprese estere semplicemente collegate e non necessariamente "controllate" in base all'articolo 2359 del codice civile.
Questa disposizione, che attualmente non indica le percentuali di partecipazione "di riferimento" e i coefficenti per la determinazione induttiva del reddito, attuerebbe la delega contenuta nella lett. o) dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 80 del 2003.
L'articolo 171 dello "schema" in dettaglio
Ad eccezione di quanto indicato nell'articolo 171 la normativa sulle Cfc si applica anche se il soggetto residente detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore a una determinata percentuale (non ancora stabilita) agli utili di un impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.
La norma non si applicherebbe invece per le partecipazioni in imprese che non resiedono in questi Stati o territori in relazione ai redditi che derivano da loro stabili organizzazioni assoggettate a regimi fiscali privilegiati. L'esclusione parziale riguarda la stabile organizzazione che, quando presente, è sufficiente a escludere la presunzione di "strumentalità" in capo al soggetto partecipato poiché essa comporta l'esercizio di un'attività effettiva nel "tax heaven" .
I redditi dell'impresa non residente, oggetto di imputazione, sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
- l'utile prima delle imposte che risulta dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
- un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficenti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale.
Per la determinazione forfettaria dei redditi si applicano determinati coefficienti percentuali (ancora da definire) tenendo conto di questi elementi:
- i beni indicati nell'articolo 97, comma 1, lettera c - bis (corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni);
- il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8 - bis del D.p.r n. 633 del 26 ottobre 1972, (navi e aeromobili);
- il valore complessivo delle altre immobilizzazioni, detenute anche sulla base di contratti di leasing.
Le disposizioni attuative dell'articolo potranno essere stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve essere emanato secondo quanto indicato dall'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 23 agosto1988.
Conclusioni
L'estensione della disciplina attualmente prevista per le società controllate estere alle società collegate mira a impedire quanto più possibile l'utilizzo a fini di elusione fiscale dei soggetti giuridici extranazionali situati in Stati a fiscalità privilegiata che determina un sostanziale fenomeno di "esterovestizione" di redditi correttamente imputabili al soggetto (controllante o collegato) residente.
Rispetto al criterio civilistico, in base al quale il collegamento consiste nell'"influenza notevole" spicca la novità della "regola fiscale" che:
- si riferisce alla partecipazione agli utili dell'impresa collegata e non all'esercizio dei diritti di voto comprese anche le azioni (es.: azioni di godimento, articolo 2353 del codice civile);
- determina una percentuale minima legale di riferimento con carattere di fissità;
- estende la propria operatività anche agli enti diversi dalle società, in conformità a quanto previsto per le "controllate", e certamente ai criteri "sostanzialistici" che prevalgono in ambito fiscale;
- adotta un inedito sistema per la quantificazione degli imponibili del soggetto non residente da imputare al soggetto residente che detiene la partecipazione, consentendo l'ingresso di criteri "forfettizzati" nel caso in cui l'utile di bilancio della società estera risulti troppo modesto.
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