Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:35
Analisi e commenti
La rivalutazione dei beni delle imprese - 1
L'opportunità è estesa alle immobilizzazioni iscritte nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002
L'articolo 2, comma 25, della legge finanziaria 2004 (Legge 24.12.2003, n. 350), riapre i termini per fruire dell'agevolazione fiscale consistente nella possibilità di rivalutare fiscalmente i beni e le partecipazioni iscritte in bilancio.
Tale possibilità, introdotta per consentire di superare il "disallineamento" tra i valori civilistici e fiscali dei beni delle imprese, ottenendo mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva sia la riduzione delle eventuali plusvalenze da cessione, sia la piena validità fiscale dei maggiori ammortamenti dei beni oggetto di rivalutazione, dovrà ora misurarsi con il nuovo contesto normativo di riferimento, costituito dal Tuir modificato a opera del Dlgs 12.12.2003, n. 344.
Infatti, l'eventuale sussistenza dei requisiti per l'esenzione fiscale delle plusvalenze da partecipazioni potrebbe far venire meno l'interesse alla rivalutazione delle stesse, finalizzata al riconoscimento di un maggior valore fiscale; al contrario, la funzione della rivalutazione appare esaltata con riferimento agli altri beni e alle partecipazioni "non esenti", dato che è abrogata l'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze e che, pertanto, i maggiori valori emergenti andrebbero assoggettati a imposizione ordinaria.
La rivalutazione dei beni delle imprese di cui alla legge n. 342/2000 (articoli 10 e seguenti), ha avuto attuazione col decreto ministeriale 13.04.2001, n. 162, emanato tardivamente rispetto ai 90 giorni previsti. Si è pertanto previsto che le società e gli enti che avevano approvato il bilancio entro la data di pubblicazione di detto decreto, potessero comunque approfittare della rivalutazione, nel bilancio del secondo esercizio successivo a quello chiuso il 31 dicembre 1999 (corrispondente, per la gran parte dei soggetti, al bilancio 2001).
I requisiti soggettivi per la rivalutazione erano tali da includere tutte le imprese (articoli 1 e 15 della legge n. 342/2000, articolo 1 del decreto ministeriale n. 162/2001), mentre le tipologie di beni rivalutabili comprendevano sia i beni materiali che quelli immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate. Rimanevano esclusi solamente i beni alla cui produzione o scambio era diretta l'attività d'impresa (articolo 10 della legge n. 342/2000, articolo 2 del decreto ministeriale n. 162/2001).
In forza dell'articolo 3 della legge n. 448/2001, sono stati resi "rivalutabili" anche i beni esistenti in bilancio al 31 dicembre 2000.
Riferimenti utili per l'interprete si rinvengono nelle circolari n. 57/E del 25.06.2000, n. 207/E del 16.11.2000, n. 5/E del 26.01.2001 e n. 57/E del 18.06.2001.
La rivalutazione nella legge n. 342/2000
L'articolo 10 della legge 21.11.2000, n. 342, delimita l'ambito di applicazione della rivalutazione dei beni delle imprese, disponendo che i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (ovvero le società e gli enti commerciali residenti, attualmente indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico riformato), possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Controllo e collegamento nel codice civile
Nella formulazione del codice civile (articolo 2359), sono considerate società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (in tali casi vanno computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi)
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono invece considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza è presunta quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Le spiegazioni dell'Amministrazione
L'Amministrazione finanziaria si è espressa sulla rivalutazione in oggetto al suo esordio, con la circolare del 16.11.2000, n. 207/E.
E' precisato nella pronuncia di prassi, con riferimento alla relazione di accompagnamento del "collegato" fiscale alla legge finanziaria 2000, che la caratteristica peculiare delle disposizioni in esame era ravvisabile soprattutto negli aspetti di strutturale riequilibrio che presentavano e dalle semplificazioni procedimentali prodotte.
Nella prospettiva dell'imminente adozione dell'euro, la finalità perseguita dal legislatore era di consentire l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, allo scopo di evitare la perdita di competitività delle imprese nazionali rispetto a quelle comunitarie.
La maggiore "rappresentatività" dei dati di bilancio era perseguita attraverso la disposizione secondo la quale la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, al fine di tutelare la veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria.
Il riconoscimento fiscale dei nuovi valori era subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari:
- per i beni ammortizzabili, al 19 per cento
- per i beni non ammortizzabili (come le partecipazioni) al 15 per cento.
Ai fini del versamento della predetta imposta, era prevista la possibilità di una sua rateizzazione in un massimo di tre rate annuali di pari importo, maggiorando le rate successive alla prima dell'interesse del 6 per cento in ragione d'anno.
Ambito soggettivo di applicazione
La rivalutazione poteva essere effettuata esclusivamente dai soggetti titolari di reddito di impresa per i beni di seguito specificati, relativi all'impresa. Le imprese ammesse alla rivalutazione erano quelle indicate nella tabella sopra esposta (requisiti di accesso).
La rivalutazione può essere effettuata sia dai soggetti in contabilità ordinaria, tenuti alla redazione del bilancio, sia da quelli in contabilità semplificata che determinano forfetariamente il reddito, ai sensi dell'articolo 3, comma 177, della legge 23.12.1996, n. 662.
Per le società cooperative, la rivalutazione poteva essere effettuata a condizione che sui maggiori valori attribuiti ai beni fosse corrisposta l'imposta sostitutiva, indipendentemente dalla circostanza che le medesime fruissero di regimi di esenzione fiscale.
Ambito oggettivo di applicazione
La circolare in commento rammenta che, in base all'articolo 10 del "collegato", potevano formare oggetto di rivalutazione, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad altre disposizioni legislative, i seguenti beni:
- immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno, come immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (come diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili) iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative
- partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, se costituenti immobilizzazioni.
Non potevano invece essere rivalutati i seguenti cespiti:
- beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività di impresa
- avviamento, costi pluriennali, beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, eccetera)
- partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
- partecipazioni che, anche se considerate di controllo o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non costituiscono immobilizzazioni.
Modalità di effettuazione della rivalutazione
La rivalutazione andava eseguita, secondo l'articolo 11, comma 1, del "collegato", nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342/2000.
Se il termine di approvazione del bilancio fosse scaduto successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e il bilancio fosse stato già approvato, la rivalutazione poteva essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo.
I soggetti tenuti alla contabilità ordinaria dovevano annotare la rivalutazione nell'inventario e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione.
I soggetti in contabilità semplificata erano invece tenuti a redigere un apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovevano risultare i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta; detto prospetto andava presentato, a richiesta, all'Amministrazione finanziaria (articolo 15, comma 2).
La rivalutazione andava effettuata:
- per i beni materiali ammortizzabili, mediante raggruppamento in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 16, comma 3, del Dpr n. 600/1973 e dal decreto ministeriale 31.12.1988 di approvazione della tabella dei coefficienti di ammortamento
- per i beni immateriali, distintamente per ciascuno di essi, non essendo suscettibili di essere raggruppati in categorie omogenee
- per le azioni, andava applicata la regola già valevole ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, ove era disposto che le azioni andavano raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del Tuir (ovviamente, nella formulazione precedente la riforma del 2004, mentre la norma di riferimento attuale è quella dell'articolo 94); a tale riguardo, nella circolare ministeriale n. 9 del 10.4.1991 era stato precisato che la rivalutazione doveva riguardare tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, ordinarie, privilegiate, di risparmio)
- per le quote di partecipazione, distintamente in relazione a ciascuna società controllata o collegata.
Limite economico
Ciascun bene poteva essere rivalutato e iscritto in bilancio o in inventario a un valore non superiore a quello effettivamente attribuibile in base ai seguenti criteri ed elementi: consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica dell'impresa, valori correnti e quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri.
Richiamando le precedenti leggi di rivalutazione e la già citata circolare n. 9/1991, la pronuncia di prassi in commento affermava che il valore attribuibile ai beni per effetto della rivalutazione non poteva in alcun caso essere superiore a quello di mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa o, se superiore, al valore che poteva fondatamente essere attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Per le azioni non quotate in borsa o non ammesse al mercato ristretto e le partecipazioni non azionarie, era altresì affermato che tali titoli potevano essere rivalutati nei limiti del valore a esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata e non in proporzione al patrimonio netto contabile.
Beni ammortizzabili
Per i beni ammortizzabili, i valori iscritti in bilancio o in inventario per ogni singolo bene rilevavano al netto delle quote di ammortamento dedotte a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene stesso, compresa la quota imputabile all'esercizio nel quale la rivalutazione era effettuata.
Ai fini del rispetto del limite massimo rivalutabile, doveva essere assunto il costo residuo del bene. Tale valore, per le società soggette alla redazione del bilancio Cee di cui all'articolo 2424 del codice civile, coincide con il valore di iscrizione in bilancio; per le imprese in contabilità semplificata, si rileva dal registro dei beni ammortizzabili.
La rivalutazione del costo storico del cespite, con la contestuale rivalutazione del relativo fondo, consentiva in ambedue i casi la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario.
Effetti fiscali della rivalutazione
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita e quindi, per la generalità dei casi, già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 (articolo 12, ultimo comma, del "collegato").
L'imposta sostitutiva
Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio doveva essere versata un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg (ora dell'Ires) e dell'Irap, nella misura indicata sopra (19 per cento per i beni ammortizzabili e 15 per cento per quelli non ammortizzabili).
L'imposta sostitutiva andava computata in diminuzione del saldo attivo risultante dalle rivalutazioni, ed era indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Contabilizzazione della rivalutazione e dell'imposta sostitutiva
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite doveva essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Se non imputata al capitale, tale riserva poteva essere ridotta soltanto in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 2445 del codice civile, recante disposizioni in materia di riduzione del capitale esuberante.
La riserva poteva essere utilizzata solamente per la copertura delle perdite, anche se non si poteva procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non fosse interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all'importo utilizzato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Se il saldo attivo era attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva designata con riferimento alla legge n. 342/2000 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrevano a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quello dei soci o dei partecipanti.
In tale ultimo caso, per presunzione assoluta, le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, erano ritenute avere innanzi tutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
Se l'imposta sostitutiva era stata calcolata con riferimento a entrambe le aliquote (15 per cento e 19 per cento), l'importo dell'imposta riferito alla quota di saldo attivo distribuito andava individuata mediante un calcolo medio ponderato.
Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva
Secondo l'articolo 12, comma 2, della legge n. 342/2000, l'imposta sostitutiva doveva essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo. Spettava al contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, la scelta della rateazione, così come quella del numero delle rate (non era quindi necessario osservare rigorosamente la cadenza e la "tempistica" delle tre rate, potendosi anche versare la somma dovuta in un'unica soluzione).
Ordinariamente, la prima rata andava versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta di riferimento, mentre la seconda e la terza rata, maggiorate degli interessi al tasso del 6 per cento annuo (da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima), andavano versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi rispettivamente del primo e del secondo periodo d'imposta successivo.
Gli importi da versare potevano altresì essere compensati, come previsto ai sensi del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
1 - continua venerdì 27 febbraio
Tale possibilità, introdotta per consentire di superare il "disallineamento" tra i valori civilistici e fiscali dei beni delle imprese, ottenendo mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva sia la riduzione delle eventuali plusvalenze da cessione, sia la piena validità fiscale dei maggiori ammortamenti dei beni oggetto di rivalutazione, dovrà ora misurarsi con il nuovo contesto normativo di riferimento, costituito dal Tuir modificato a opera del Dlgs 12.12.2003, n. 344.
Infatti, l'eventuale sussistenza dei requisiti per l'esenzione fiscale delle plusvalenze da partecipazioni potrebbe far venire meno l'interesse alla rivalutazione delle stesse, finalizzata al riconoscimento di un maggior valore fiscale; al contrario, la funzione della rivalutazione appare esaltata con riferimento agli altri beni e alle partecipazioni "non esenti", dato che è abrogata l'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze e che, pertanto, i maggiori valori emergenti andrebbero assoggettati a imposizione ordinaria.
La rivalutazione dei beni delle imprese di cui alla legge n. 342/2000 (articoli 10 e seguenti), ha avuto attuazione col decreto ministeriale 13.04.2001, n. 162, emanato tardivamente rispetto ai 90 giorni previsti. Si è pertanto previsto che le società e gli enti che avevano approvato il bilancio entro la data di pubblicazione di detto decreto, potessero comunque approfittare della rivalutazione, nel bilancio del secondo esercizio successivo a quello chiuso il 31 dicembre 1999 (corrispondente, per la gran parte dei soggetti, al bilancio 2001).
I requisiti soggettivi per la rivalutazione erano tali da includere tutte le imprese (articoli 1 e 15 della legge n. 342/2000, articolo 1 del decreto ministeriale n. 162/2001), mentre le tipologie di beni rivalutabili comprendevano sia i beni materiali che quelli immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate. Rimanevano esclusi solamente i beni alla cui produzione o scambio era diretta l'attività d'impresa (articolo 10 della legge n. 342/2000, articolo 2 del decreto ministeriale n. 162/2001).
In forza dell'articolo 3 della legge n. 448/2001, sono stati resi "rivalutabili" anche i beni esistenti in bilancio al 31 dicembre 2000.
Riferimenti utili per l'interprete si rinvengono nelle circolari n. 57/E del 25.06.2000, n. 207/E del 16.11.2000, n. 5/E del 26.01.2001 e n. 57/E del 18.06.2001.
La rivalutazione nella legge n. 342/2000
L'articolo 10 della legge 21.11.2000, n. 342, delimita l'ambito di applicazione della rivalutazione dei beni delle imprese, disponendo che i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (ovvero le società e gli enti commerciali residenti, attualmente indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico riformato), possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Controllo e collegamento nel codice civile
Nella formulazione del codice civile (articolo 2359), sono considerate società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (in tali casi vanno computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi)
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono invece considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza è presunta quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Le spiegazioni dell'Amministrazione
L'Amministrazione finanziaria si è espressa sulla rivalutazione in oggetto al suo esordio, con la circolare del 16.11.2000, n. 207/E.
E' precisato nella pronuncia di prassi, con riferimento alla relazione di accompagnamento del "collegato" fiscale alla legge finanziaria 2000, che la caratteristica peculiare delle disposizioni in esame era ravvisabile soprattutto negli aspetti di strutturale riequilibrio che presentavano e dalle semplificazioni procedimentali prodotte.
Nella prospettiva dell'imminente adozione dell'euro, la finalità perseguita dal legislatore era di consentire l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, allo scopo di evitare la perdita di competitività delle imprese nazionali rispetto a quelle comunitarie.
La maggiore "rappresentatività" dei dati di bilancio era perseguita attraverso la disposizione secondo la quale la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, al fine di tutelare la veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria.
Il riconoscimento fiscale dei nuovi valori era subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari:
- per i beni ammortizzabili, al 19 per cento
- per i beni non ammortizzabili (come le partecipazioni) al 15 per cento.
Ai fini del versamento della predetta imposta, era prevista la possibilità di una sua rateizzazione in un massimo di tre rate annuali di pari importo, maggiorando le rate successive alla prima dell'interesse del 6 per cento in ragione d'anno.
Ambito soggettivo di applicazione
La rivalutazione poteva essere effettuata esclusivamente dai soggetti titolari di reddito di impresa per i beni di seguito specificati, relativi all'impresa. Le imprese ammesse alla rivalutazione erano quelle indicate nella tabella sopra esposta (requisiti di accesso).
La rivalutazione può essere effettuata sia dai soggetti in contabilità ordinaria, tenuti alla redazione del bilancio, sia da quelli in contabilità semplificata che determinano forfetariamente il reddito, ai sensi dell'articolo 3, comma 177, della legge 23.12.1996, n. 662.
Per le società cooperative, la rivalutazione poteva essere effettuata a condizione che sui maggiori valori attribuiti ai beni fosse corrisposta l'imposta sostitutiva, indipendentemente dalla circostanza che le medesime fruissero di regimi di esenzione fiscale.
Ambito oggettivo di applicazione
La circolare in commento rammenta che, in base all'articolo 10 del "collegato", potevano formare oggetto di rivalutazione, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad altre disposizioni legislative, i seguenti beni:
- immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno, come immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (come diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili) iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative
- partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, se costituenti immobilizzazioni.
Non potevano invece essere rivalutati i seguenti cespiti:
- beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività di impresa
- avviamento, costi pluriennali, beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, eccetera)
- partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
- partecipazioni che, anche se considerate di controllo o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non costituiscono immobilizzazioni.
Modalità di effettuazione della rivalutazione
La rivalutazione andava eseguita, secondo l'articolo 11, comma 1, del "collegato", nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342/2000.
Se il termine di approvazione del bilancio fosse scaduto successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e il bilancio fosse stato già approvato, la rivalutazione poteva essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo.
I soggetti tenuti alla contabilità ordinaria dovevano annotare la rivalutazione nell'inventario e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione.
I soggetti in contabilità semplificata erano invece tenuti a redigere un apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovevano risultare i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta; detto prospetto andava presentato, a richiesta, all'Amministrazione finanziaria (articolo 15, comma 2).
La rivalutazione andava effettuata:
- per i beni materiali ammortizzabili, mediante raggruppamento in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 16, comma 3, del Dpr n. 600/1973 e dal decreto ministeriale 31.12.1988 di approvazione della tabella dei coefficienti di ammortamento
- per i beni immateriali, distintamente per ciascuno di essi, non essendo suscettibili di essere raggruppati in categorie omogenee
- per le azioni, andava applicata la regola già valevole ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, ove era disposto che le azioni andavano raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del Tuir (ovviamente, nella formulazione precedente la riforma del 2004, mentre la norma di riferimento attuale è quella dell'articolo 94); a tale riguardo, nella circolare ministeriale n. 9 del 10.4.1991 era stato precisato che la rivalutazione doveva riguardare tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, ordinarie, privilegiate, di risparmio)
- per le quote di partecipazione, distintamente in relazione a ciascuna società controllata o collegata.
Limite economico
Ciascun bene poteva essere rivalutato e iscritto in bilancio o in inventario a un valore non superiore a quello effettivamente attribuibile in base ai seguenti criteri ed elementi: consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica dell'impresa, valori correnti e quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri.
Richiamando le precedenti leggi di rivalutazione e la già citata circolare n. 9/1991, la pronuncia di prassi in commento affermava che il valore attribuibile ai beni per effetto della rivalutazione non poteva in alcun caso essere superiore a quello di mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa o, se superiore, al valore che poteva fondatamente essere attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Per le azioni non quotate in borsa o non ammesse al mercato ristretto e le partecipazioni non azionarie, era altresì affermato che tali titoli potevano essere rivalutati nei limiti del valore a esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata e non in proporzione al patrimonio netto contabile.
Beni ammortizzabili
Per i beni ammortizzabili, i valori iscritti in bilancio o in inventario per ogni singolo bene rilevavano al netto delle quote di ammortamento dedotte a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene stesso, compresa la quota imputabile all'esercizio nel quale la rivalutazione era effettuata.
Ai fini del rispetto del limite massimo rivalutabile, doveva essere assunto il costo residuo del bene. Tale valore, per le società soggette alla redazione del bilancio Cee di cui all'articolo 2424 del codice civile, coincide con il valore di iscrizione in bilancio; per le imprese in contabilità semplificata, si rileva dal registro dei beni ammortizzabili.
La rivalutazione del costo storico del cespite, con la contestuale rivalutazione del relativo fondo, consentiva in ambedue i casi la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario.
Effetti fiscali della rivalutazione
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita e quindi, per la generalità dei casi, già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 (articolo 12, ultimo comma, del "collegato").
L'imposta sostitutiva
Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio doveva essere versata un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg (ora dell'Ires) e dell'Irap, nella misura indicata sopra (19 per cento per i beni ammortizzabili e 15 per cento per quelli non ammortizzabili).
L'imposta sostitutiva andava computata in diminuzione del saldo attivo risultante dalle rivalutazioni, ed era indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Contabilizzazione della rivalutazione e dell'imposta sostitutiva
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite doveva essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Se non imputata al capitale, tale riserva poteva essere ridotta soltanto in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 2445 del codice civile, recante disposizioni in materia di riduzione del capitale esuberante.
La riserva poteva essere utilizzata solamente per la copertura delle perdite, anche se non si poteva procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non fosse interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all'importo utilizzato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Se il saldo attivo era attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva designata con riferimento alla legge n. 342/2000 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrevano a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quello dei soci o dei partecipanti.
In tale ultimo caso, per presunzione assoluta, le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, erano ritenute avere innanzi tutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
Se l'imposta sostitutiva era stata calcolata con riferimento a entrambe le aliquote (15 per cento e 19 per cento), l'importo dell'imposta riferito alla quota di saldo attivo distribuito andava individuata mediante un calcolo medio ponderato.
Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva
Secondo l'articolo 12, comma 2, della legge n. 342/2000, l'imposta sostitutiva doveva essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo. Spettava al contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, la scelta della rateazione, così come quella del numero delle rate (non era quindi necessario osservare rigorosamente la cadenza e la "tempistica" delle tre rate, potendosi anche versare la somma dovuta in un'unica soluzione).
Ordinariamente, la prima rata andava versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta di riferimento, mentre la seconda e la terza rata, maggiorate degli interessi al tasso del 6 per cento annuo (da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima), andavano versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi rispettivamente del primo e del secondo periodo d'imposta successivo.
Gli importi da versare potevano altresì essere compensati, come previsto ai sensi del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
1 - continua venerdì 27 febbraio
Fabio Carrirolo
pubblicato Mercoledì 25 Febbraio 2004
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