Analisi e commenti
Libri, periodici, quotidiani:
per loro un'Iva tutta speciale (2)
Le forme particolari di vendita: dai supporti integrativi ai prodotti editoriali ceduti insieme ad altri
Negli ultimi anni si è diffusa una particolare forma di vendita di prodotti editoriali che vede la cessione delle pubblicazioni insieme ad altri beni. Tale forma di vendita editoriale è stata prevista anche dall'articolo 74 del Dpr 633/1972, dopo la modifica apportata dai Dlgs 313/1997 e 56/1998.
Tali disposizioni contengono la disciplina relativa alle cessioni congiunte di pubblicazioni con altri beni, ossia con i "supporti integrativi", i "beni diversi dai supporti integrativi" e i "beni funzionalmente connessi".

Beni funzionalmente connessi con la pubblicazione
Va detto subito che in questo caso, con decorrenza 1/1/1998, i beni che accompagnano e supportano il prodotto editoriale vero e proprio seguono totalmente la sorte di quest'ultimo, divenendone in tutti i sensi parte integrante.
Deve trattarsi di supporti che integrano in modo funzionale il contenuto del prodotto editoriale (libro, giornale, quotidiano e periodico non pornografico), divenendone un complemento illustrativo o didattico (un francobollo allegato a una rivista di filatelia, un disco allegato a una rivista di musica).

La funzionalità con il prodotto editoriale deve essere "autocertificata" dall'editore con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate.

La differenza tra questi beni e gli altri supporti integrativi (nei quali l'allegato può essere del tutto eterogeneo rispetto al prodotto editoriale) sta proprio nel rapporto di funzionalità che li fa diventare elemento essenziale ai fini dell'illustrazione e della didattica che sono il fine della pubblicazione.
Per questi beni si applica sempre il regime speciale e l'aliquota ridotta, prescindendo dal valore del supporto e quindi senza alcuna condizione. Inoltre, è sempre applicabile il sistema di forfetizzazione della resa.

Supporti integrativi
Sono tali nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in un'unica confezione insieme con i quotidiani, periodici e libri, a un prezzo indistinto, semprechè il costo di tali supporti non sia superiore al 50% della confezione stessa.
Per costo dei supporti (la cui conoscenza, quindi, è indispensabile per accertarne il regime Iva) si intende quello sostenuto dall'editore per il loro acquisto o per la loro produzione, documentato dalle relative fatture.

Pertanto, in presenza di beni:
  • costituiti da dischi, videocassette, altri supporti sonori o videomagnetici
  • ceduti in confezione unitaria con il prodotto editoriale vero e proprio (senza alcuna possibilità di vendita disgiunta) e a un prezzo indistinto
  • il cui costo non abbia superato la metà del prezzo della confezione
anche i supporti integrativi rientrano nel concetto di prodotto editoriale, con applicazione dell'aliquota ridotta e del regime speciale, ma non è consentita la "forfetizzazione della resa" (si applica il sistema delle copie effettivamente vendute).

Nel caso di vendita di alcune copie della stessa pubblicazione con supporti integrativi o altri beni e di altre copie senza, resta ferma la possibilità della "resa forfetaria" per le copie vendute senza altri prodotti.

Chiaramente, la singola vendita di nastri, dischi eccetera sconta l'aliquota ordinaria e segue le normali regole di applicazione dell'Iva.

Quando risultano soddisfatte tutte le condizioni tranne quella relativa al limite del costo (il 50% del prezzo), continua ad applicarsi il regime speciale monofase, ma sulla cessione del bene dovrà essere applicata l'aliquota propria, evidentemente diversa da quella del prodotto editoriale.

Beni diversi dai supporti integrativi
Possono essere considerati tali i beni diversi da quelli che caratterizzano i supporti integrativi e che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche:
a) giocattoli,
b) articoli da bigiotteria,
c) gadget.

Anche in questo caso occorre che la vendita avvenga in un'unica confezione con il prodotto editoriale vero e proprio e a un prezzo indistinto.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e del regime speciale, occorre, inoltre, che il costo del bene non superi il 10% del prezzo complessivo della confezione.

Se il bene supera il 10% ma non il 50% del prezzo della confezione, continua ad applicarsi il regime speciale ma le aliquote saranno due: la prima che è quella del bene allegato ed è applicabile sul valore di quest'ultimo, l'altra, il 4%, sulla differenza tra il prezzo di copertina e il valore del bene ceduto congiuntamente.

Se il valore del bene supera il 50% del prezzo, l'intera confezione sconterà l'aliquota ordinaria e non potrà applicarsi il regime speciale.

Prodotti editoriali ceduti congiuntamente ad altri prodotti editoriali
Nel caso in cui un prodotto editoriale venga ceduto congiuntamente, o in allegato, a un altro prodotto editoriale, a un pezzo unitario indistinto (risultante dall'unica confezione che le racchiude), o anche a prezzi distinti per ciascuna delle due pubblicazioni, si applica a entrambe il regime speciale, senza alcuna delle limitazioni alle quali sono soggette le altre "vendite congiunte".

Determinazione della base imponibile
In base a quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 74, Dpr 633/1972, per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e dei cataloghi, l'imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute.

La quantità delle copie vendute viene determinata sottraendo al numero delle copie consegnate o spedite una percentuale forfetaria a titolo di resa.
In alcuni casi, però, la determinazione avviene tenendo conto delle copie effettivamente vendute, ossia quelle consegnate o spedite, al netto di quelle restituite in base al contratto estimatorio.

Ai fini del "momento impositivo", occorre tenere conto, in linea generale, di quanto previsto dall'articolo 6 del Dpr 633/1972.
L'imposta va applicata, quindi, al momento dell'effettiva vendita delle copie, attendendo la notizia della cessione da parte del distributore. La norma, alla lettera d), infatti, prescrive che le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori si considerano effettuate all'atto della rivendita a terzi oppure, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto dalle parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In caso di "forfetizzazione della resa", però, il momento impositivo scatta già con la consegna o spedizione dei beni, nonostante il contratto estimatorio.

Per gli "abbonamenti", il momento impositivo è quello del pagamento del corrispettivo, anche in caso di resa forfetaria; per gli abbonamenti gratuiti (soggetti a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2 n. 4, del Dpr 633/1972), il riferimento è al momento della consegna o spedizione.

La determinazione dell'imposta deve avvenire con riferimento a ciascun titolo (se libro) o testata (se quotidiano o periodico). La separazione è necessaria in quanto per un prodotto editoriale potrebbe essere applicata la resa forfetaria e per l'altro no.

2 - continua

Salvatore Forastieri
pubblicato Martedì 10 Marzo 2009

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