Analisi e commenti
Mecenatismo delle imprese: erogazione liberale
se c'è pubblico ringraziamento
Il ministero per i Beni e le attività culturali amplia la categoria dei possibili beneficiari
Con decreto ministeriale 3 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2002, n. 268, il ministero per i Beni e le attività culturali, aggiornando il precedente decreto ministeriale 11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2001, serie generale n. 173, ha ampliato la categoria dei soggetti beneficiari di erogazioni liberali per la cultura che danno diritto alla piena deducibilità dal reddito d'impresa per gli eroganti.

L'articolo 38 della legge n. 342 del 2000, introducendo, infatti, con l'aggiunta al comma 2 dell'articolo 65 del Tuir della lettera c-nonies), la deducibilità dal reddito d'impresa delle somme in denaro che le imprese donano per la realizzazione di progetti e programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, aveva previsto che il ministro per i Beni e le attività culturali individuasse periodicamente i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle suddette erogazioni liberali.

Con il decreto 11 aprile 2001, a tal fine, sono stati individuati le regioni e gli enti locali, nonché le persone giuridiche da essi costituite o partecipate, gli enti pubblici o le persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali, le persone giuridiche pubbliche o private che, in almeno uno dei cinque anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione, abbiano ricevuto ausili finanziari a valere sul fondo unico dello spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n.163, ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, oppure di altre leggi statali o regionali. Sono indicati nel citato decreto anche le associazioni, le fondazioni e i consorzi costituiti secondo precise prescrizioni normative, nonché le persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali (soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 490 del 1999), sempre che aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Con il decreto 3 ottobre 2002, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, il ministero per i Beni e le attività culturali, procedendo all'aggiornamento periodico del decreto 11 aprile 2001, ha ampliato la categoria dei soggetti che possono beneficiare delle suddette donazioni in denaro da parte delle imprese.

All'articolo 1, alle lettere d) ed e), è stato previsto che possono essere beneficiari delle erogazioni, oltre ai soggetti aventi personalità giuridica pubblica o privata che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto, in forza di precise disposizioni normative, ausili finanziari, anche quelli che, pur non avendoli mai percepiti, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività. Con il decreto 3 ottobre 2002 il ministero per i Beni e le attività culturali ha inteso favorire, quindi, anche quei soggetti che, pur svolgendo meritoria attività nell'ambito dei beni culturali e dello spettacolo, essendo di recente costituzione, non hanno potuto beneficiare ovviamente degli ausili finanziari previsti dalle lette d) ed e) del decreto, negli ultimi cinque anni.

Altra importante novità, introdotta alla lettera i) dell'articolo 1 del citato decreto, è costituita dal fatto che possono essere beneficiari delle erogazioni liberali anche le persone giuridiche private che svolgono le attività dirette alla formazione e diffusione di espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'articolo 148 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nuova è anche la disposizione introdotta dall'articolo 5, comma 3, secondo cui sono considerate erogazioni liberali anche le somme di danaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento.

Rimangono inalterate, invece, le condizioni per poter beneficiare delle erogazioni liberali da parte dei beneficiari (l'assenza del fine di lucro; la previsione nel proprio atto costitutivo o statuto del perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; la realizzazione di programmi culturali negli stessi settori), così come le modalità di effettuazione delle stesse da parte delle imprese e gli obblighi di comunicazione sia per gli eroganti che per i beneficiari (si veda al riguardo la circolare a firma congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del ministero per i Beni culturali n. 107/E del 2001).

Si ricorda che l'articolo 38, della legge n. 342 del 2000, non ha stabilito limiti all'importo deducibile dal reddito d'impresa dei soggetti che effettuano le erogazioni, ma ha posto, a carico dei beneficiari, l'obbligo di versare allo Stato un importo pari al 37 per cento della differenza tra le somme da essi ricevute e la quota ai medesimi assegnata dal ministero per i Beni e le attività culturali.
Simonetta Consoli
Marisa Di Cesare
pubblicato Giovedì 28 Novembre 2002

I più letti

immagine generica
Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto
due porte
Non scattano automatismi tra un giudicato e l’altro. Nel processo tributario, “l’innocente” deve essere in grado di abbattere le presunzioni a base dell’accertamento
testo alternativo per immagine
Istituiti con quattro risoluzioni, riguardano il pignoramento presso terzi, l’imposta sostitutiva sugli affitti, l’incremento per le non operative e il contributo di solidarietà
freccia
Devono procedere a braccetto il ricorso per la mancata notifica di un avviso di accertamento e quello per l’avviso di mora, altrimenti il primo diventa inammissibile
testo alternativo per immagine
Perché ammissibile, il ricorso contro l’avviso di accertamento notificato in maniera non conforme, deve viaggiare insieme alla richiesta di nullità della relativa cartella esattoriale
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
3
Ritardi, imprecisioni, dimenticanze, non determinano sempre la perdita definitiva di un’opportunità. Ecco i numeri per non lasciarsi scappare anche la seconda chance
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
immagine generica
Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto
testo alternativo per immagine
Istituiti con quattro risoluzioni, riguardano il pignoramento presso terzi, l’imposta sostitutiva sugli affitti, l’incremento per le non operative e il contributo di solidarietà
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione