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Analisi e commenti
Minusvalenze rilevanti non pex.
Prima si comunica poi si deduce
Prima si comunica poi si deduce
E’ l’onere a carico del contribuente che voglia dare rilevanza fiscale alle perdite superiori a 5 milioni
Dalla data di presentazione del modello Unico SC 2010, scatta il termine di cinque giorni entro cui presentare o spedire con lettera raccomandata A/R alla direzione regionale competente, l’istanza con la quale comunicare l’intenzione di dedurre, in dichiarazione, le minusvalenze da cessione di partecipazione per un importo superiore a 5 milioni di euro.
La riforma dell’Ires, entrata in vigore dal 2004, ha introdotto il regime della pex che prevede l’esenzione del 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni che hanno i requisiti indicati dall’articolo 87 del Tuir: possesso ininterrotto delle partecipazioni per almeno un anno prima della cessione, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, residenza della partecipata in un Paese non incluso nella black list e svolgimento da parte della partecipata di un’attività commerciale. Qualora le partecipazioni cedute presentino contemporaneamente tutti e quattro i requisiti, anche le eventuali minusvalenze realizzate a seguito della cessione non rilevano fiscalmente.
Come detto in precedenza, l’obbligo riguarda le minusvalenze realizzate per un valore superiore a 5 milioni di euro. La norma che fissa tale obbligo è il Dl 209/2002. Nella stessa, inoltre, è precisato che l’importo di 5 milioni di euro può essere raggiunto anche qualora vi concorrano più atti di disposizione avvenuti nel corso dell’anno.
Il provvedimento precisa, inoltre, che la comunicazione tardiva, incompleta o infedele comporta l’indeducibilità della minusvalenza.
Per quanto riguarda i contenuti dell’istanza, deve contenere:
E’ importante sottolineare l’obbligo di allegare alla comunicazione una copia sia del bilancio sia della nota integrativa.
In conclusione va ricordato che, in base all’articolo 1, comma 62, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), a partire dall’esercizio 2008 l’obbligo di comunicazione non sussiste più per i soggetti che predispongono il proprio bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Questo è un obbligo del contribuente, propedeutico alla possibilità di dare rilevanza fiscale alle minusvalenze generate da partecipazioni non pex iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. Infatti, la tardiva o mancata comunicazione comporta l’indeducibilità della minusvalenza che, in tal caso, va riportata nella colonna 2 del rigo RF 20 di Unico SC 2010, tra le variazioni in aumento.
La riforma dell’Ires, entrata in vigore dal 2004, ha introdotto il regime della pex che prevede l’esenzione del 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni che hanno i requisiti indicati dall’articolo 87 del Tuir: possesso ininterrotto delle partecipazioni per almeno un anno prima della cessione, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, residenza della partecipata in un Paese non incluso nella black list e svolgimento da parte della partecipata di un’attività commerciale. Qualora le partecipazioni cedute presentino contemporaneamente tutti e quattro i requisiti, anche le eventuali minusvalenze realizzate a seguito della cessione non rilevano fiscalmente.
Una disposizione legislativa anteriore all’entrata in vigore del regime pex appena descritto stabilisce che se la cessione di partecipazioni, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie ma che non hanno tutti requisiti per l’esenzione, danno origine a delle minusvalenze, queste potranno essere dedotte solo previa comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Come detto in precedenza, l’obbligo riguarda le minusvalenze realizzate per un valore superiore a 5 milioni di euro. La norma che fissa tale obbligo è il Dl 209/2002. Nella stessa, inoltre, è precisato che l’importo di 5 milioni di euro può essere raggiunto anche qualora vi concorrano più atti di disposizione avvenuti nel corso dell’anno.
Il provvedimento 22 maggio 2003 del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato sia le modalità sia il contenuto minimo della comunicazione da inoltrare alla direzione regionale. Gli aspetti principali che riguardano le modalità sono:
- l’inoltro alla direzione regionale competente da individuarsi in base al domicilio fiscale del contribuente
- la consegna dell’istanza, da redigersi in carta semplice, che può essere effettuata a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di spedizione
- la scadenza, che deve necessariamente essere entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta la cessione che ha determinato la minusvalenza.
Il provvedimento precisa, inoltre, che la comunicazione tardiva, incompleta o infedele comporta l’indeducibilità della minusvalenza.
Per quanto riguarda i contenuti dell’istanza, deve contenere:
- i dati relativi al domicilio fiscale
- il codice fiscale e la sottoscrizione sia del contribuente sia del legale rappresentante
- l’elenco degli atti di disposizione con specifica indicazione delle partecipazioni, nonché delle controparti interessate alle operazioni di cessione.
E’ importante sottolineare l’obbligo di allegare alla comunicazione una copia sia del bilancio sia della nota integrativa.
In conclusione va ricordato che, in base all’articolo 1, comma 62, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), a partire dall’esercizio 2008 l’obbligo di comunicazione non sussiste più per i soggetti che predispongono il proprio bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Giovanni Quagliana
pubblicato Giovedì 30 Settembre 2010
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