Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:35
Analisi e commenti
Novità per le non operative.
L’Ires si fa più salata (2)
L’Ires si fa più salata (2)
Aumenta la “forza di attrazione” nella disciplina delle società di comodo. Un approfondimento sulla seconda modifica in materia, contenuta nella manovra di ferragosto
L’altra novità in materia di “non operative” introdotta dalla manovra di ferragosto (Dl 138/2001) riguarda la possibilità che la società sia considerata di comodo - e, quindi, assoggettata alle previste limitazioni - indipendentemente dal superamento del test di operatività di cui all’articolo 30 della legge 724/1994.
In particolare, la società dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative, al pari delle società che non hanno superato il test di operatività, qualora sia in perdita per tre periodi d’imposta, così come quando, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo. Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi, occorre verificare di non essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare di ricadere, a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, nelle limitazioni previste in materia di società non operative.
Al pari dei soggetti che non superano il test di operatività, anche alle società in perdita sono applicabili le cause di esclusione dalla disciplina delle non operative previste dall’articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
La disciplina appena evidenziata si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In altri termini, per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le disposizioni in esame saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2012.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Un esempio pratico: società in perdita per tre periodi d’imposta
Si ipotizzi una società che, nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012 presenti la seguente situazione.
In tale caso, la società rientra automaticamente nella disciplina delle società non operative, poiché in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi.
Un esempio pratico: società in perdita per due periodi d’imposta
Si ipotizzi una società che, nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012 presenti la seguente situazione.
La società dovrà verificare che nel 2012 abbia dichiarato un reddito non inferiore rispetto a quello minimo previsto dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994.
È necessario calcolare, quindi, il reddito minimo utilizzando i criteri dettati nella disciplina delle società non operative.
Supponendo la seguente situazione patrimoniale si avrà:
In questa situazione, la società è considerata non operativa, avendo dichiarato nel 2010 e 2011 una perdita e nel 2012 e un reddito (10.000) inferiore rispetto a quello minimo presunto (17.000).
Anche in tal caso, quindi, scattano le conseguenze della non operatività, tra le quali l’applicazione sul reddito minimo della maggiore aliquota Ires del 38 per cento.
Si ricorda, peraltro, che una società considerata non operativa deve dichiarare anche ai fini Irap un valore della produzione minimo imponibile, aumentando il reddito minimo Ires delle componenti che ordinariamente non sono deducibili dal tributo regionale (ci si riferisce, in particolare, alle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, ai compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, ai compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e agli interessi passivi).
Ipotizzando, ad esempio, la società dell’esempio precedente che deve dichiarare un reddito minimo Ires pari 17.000 e supponendo retribuzioni al personale per 3.000 e interessi passivi per 1.000, il valore minimo da dichiarare ai fini Irap sarà pari a 21.000.
Ai fini Iva, infine, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione della società considerata non operativa non potrà:
Si verifica, inoltre, la definitiva perdita dell’eccedenza di credito Iva - la quale non potrà più essere utilizzata per compensare l’imposta a debito dei periodi successivi - quando la società è non operativa per tre periodi d’imposta successivi e nei medesimi periodi d’imposta dichiari un volume d’affari inferiore al valore presunto, determinato secondo i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 30.
In particolare, la società dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative, al pari delle società che non hanno superato il test di operatività, qualora sia in perdita per tre periodi d’imposta, così come quando, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo. Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi, occorre verificare di non essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare di ricadere, a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, nelle limitazioni previste in materia di società non operative.
Al pari dei soggetti che non superano il test di operatività, anche alle società in perdita sono applicabili le cause di esclusione dalla disciplina delle non operative previste dall’articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
La disciplina appena evidenziata si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In altri termini, per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le disposizioni in esame saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2012.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Un esempio pratico: società in perdita per tre periodi d’imposta
Si ipotizzi una società che, nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012 presenti la seguente situazione.
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Reddito (Perdita) | (100.000) | (50.000) | (10.000) |
Un esempio pratico: società in perdita per due periodi d’imposta
Si ipotizzi una società che, nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012 presenti la seguente situazione.
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Reddito (Perdita) | (100.000) | (50.000) | 10.000 |
È necessario calcolare, quindi, il reddito minimo utilizzando i criteri dettati nella disciplina delle società non operative.
Supponendo la seguente situazione patrimoniale si avrà:
| Beni | Valore anno 2012 | Percentuale | Reddito minimo |
| Partecipazioni | 100.000 | 1,5 | 1.500 |
| Immobili diversi da A/10 e navi | 200.000 | 4,75 | 9.500 |
| Altre immobilizzazioni | 50.000 | 12 | 6.000 |
| 17.000 |
Anche in tal caso, quindi, scattano le conseguenze della non operatività, tra le quali l’applicazione sul reddito minimo della maggiore aliquota Ires del 38 per cento.
Si ricorda, peraltro, che una società considerata non operativa deve dichiarare anche ai fini Irap un valore della produzione minimo imponibile, aumentando il reddito minimo Ires delle componenti che ordinariamente non sono deducibili dal tributo regionale (ci si riferisce, in particolare, alle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, ai compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, ai compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e agli interessi passivi).
Ipotizzando, ad esempio, la società dell’esempio precedente che deve dichiarare un reddito minimo Ires pari 17.000 e supponendo retribuzioni al personale per 3.000 e interessi passivi per 1.000, il valore minimo da dichiarare ai fini Irap sarà pari a 21.000.
Ai fini Iva, infine, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione della società considerata non operativa non potrà:
- essere chiesta a rimborso
- essere utilizzata in compensazione o ceduta.
Si verifica, inoltre, la definitiva perdita dell’eccedenza di credito Iva - la quale non potrà più essere utilizzata per compensare l’imposta a debito dei periodi successivi - quando la società è non operativa per tre periodi d’imposta successivi e nei medesimi periodi d’imposta dichiari un volume d’affari inferiore al valore presunto, determinato secondo i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 30.
Vincenzo Cipriani
pubblicato Venerdì 23 Settembre 2011
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