Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:35
Analisi e commenti
Prestazioni "musicali". La natura
determina l'inquadramento fiscale - 1
determina l'inquadramento fiscale - 1
Qualificazione dei redditi percepiti dai diversi operatori del settore: autori, compositori, interpreti, esecutori
Le professioni "musicali", nella loro accezione più ampia, ricomprendono una miriade di arti e mestieri di cui risulta praticamente impossibile fornire una catalogazione esaustiva. Da ciò discende un trattamento fiscale assolutamente peculiare in dipendenza della natura della prestazione svolta. In generale, risulta abbastanza evidente, facendo ricorso alle ordinarie regole di esperienza e buon senso, riferire le professioni di autore, compositore, interprete ed esecutore all'alveo del lavoro autonomo tratteggiato dall'articolo 53 del Tuir. In questo senso depone anche l'esercizio abituale di arti riportato testualmente nella medesima norma come elemento caratterizzante il regime.
Naturalmente, essendo il lavoro autonomo una macrocategoria reddituale, la stessa risulta essere assorbente rispetto ad altre prestazioni (ad esempio, co.co.pro.) per le quali siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività professionale esercitata abitualmente. La mancanza di un esercizio continuato della professione, infatti, produce unicamente il passaggio delle determinazione dei singoli redditi dall'articolo 53 all'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir quali redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo professionale, ma non muta la natura del percettore. Il trattamento fiscale di pertinenza cambia poi a seconda che la prestazione sia eseguita da un soggetto fiscalmente residente in Italia o meno. In questo senso soccorrono la normativa interna e la prassi convenzionale.
Ulteriori accorgimenti fiscali, di natura agevolativa, riguardano, invece, i direttori artistici e i collaboratori di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche nonché l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno. In entrambi, i casi è prevista, infatti, una determinazione forfetaria del reddito in considerazione dell'eminente bene sociale tutelato, ovvero la diffusione della cultura e dell'arte.
Infine, un'ultima notazione riguarda il regime speciale dei contribuenti minimi, il quale pur essendo rivolto ai lavoratori autonomi e agli imprenditori, per semplicità di gestione contabile e risibilità del prelievo fiscale, appare intrinsecamente diretto ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro da parte di giovani artisti.
Direttori artistici e collaboratori tecnici per cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche
L'articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir, stabilisce che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche […]. Il successivo articolo 69, comma 2, nell'avanzare i criteri di determinazione dei redditi summenzionati, asserisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
La ritenuta fiscale
Il fatto di far rientrare tali compensi nell'ambito dei redditi diversi di cui alla lettera m) comporta l'applicabilità del regime tributario agevolato recato dall'articolo 69, comma 2, del Tuir e dall'articolo 25, comma 1, della legge 133/1999. Quest'ultima norma stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso Testo unico (23%), maggiorata delle addizionali regionale e comunale. La ritenuta viene applicata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 20.658, 28 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.
Ambito applicativo
In relazione all'ambito operativo delle norme agevolative summenzionate, va chiarito che tali previsioni non operano né qualora le somme siano erogate sulla base di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il direttore e il soggetto committente, né quando costituiscono il corrispettivo per l'esercizio della professione abitualmente svolta. Ancora, per quanto non sia immediatamente desumibile dal dato testuale del primo comma dell'articolo 67, che esclude dal novero dei redditi diversi solamente quelli percepiti "in relazione alla qualità di lavoratore dipendente" e non anche quelli che costituiscono redditi di lavoro dipendente, con la risposta al question time n. 5-01033 del 16 maggio 2007 è stato precisato che l'attrazione tra i redditi diversi non opera anche nell'ipotesi in cui i compensi siano corrisposti "sulla base di contratti di collaborazione riconducibili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente". Nella medesima risposta è stato inoltre chiarito che "detti enti [che erogano i compensi ai direttori artistici, cioè i cori, le bande musicali e le filodrammatiche, n.d.r.] debbono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e, nell'ambito di tale attività, devono essere rese le anzidette prestazioni del direttore artistico o dei collaboratori tecnici". Prosegue la risposta all'interrogazione parlamentare sottolineando, con particolare riferimento ai collaboratori tecnici, che "il tenore delle disposizioni in commento sembra riferirsi soltanto a quei soggetti che insieme al direttore artistico prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla organizzazione tecnica delle manifestazioni stesse". Pertanto, conclude la risposta, non rientrano nell'ambito applicativo della lettera m) in commento "i compensi eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti dei cori, bande musicali e filodrammatiche".
Esempi applicativi
I compensi corrisposti per l'attività di docenza ai corsi formativi a un soggetto che riveste anche la qualifica di direttore artistico di un coro non costituiscono redditi diversi ex lettera m) dell'articolo 67 del Tuir e non possono, conseguentemente, beneficiare del regime fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2. Ciò in quanto manca un'espressa attrazione tra le due categorie e la norma agevolativa ha carattere tassativo.
Inoltre, e per altri versi, i compensi corrisposti da un'associazione culturale ai docenti di musica per lo svolgimento della loro attività d'insegnamento non costituiscono redditi diversi ex lettera m) comma 1 dell'articolo 67 e non possono, pertanto, beneficiare del regime fiscale di cui all'articolo 69, comma 2. Ciò in quanto le prestazioni sono rese in favore di un'associazione, non compresa fra i soggetti espressamente individuati dalla norma. In effetti, chi gestisce corsi di studio inerenti la musica, corsi di aggiornamento, oppure fornisce un servizio di documentazione, lettura, assistenza e orientamento nel campo della musica non può ricondursi fra i cori, le bande musicali o le filodrammatiche.
1 - continua
Sergio Mazzei
pubblicato Lunedì 28 Settembre 2009
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