Analisi e commenti
Problemi con il tutto e subito?
Comode rate anche per le tasse (2)
La dilazione dei debiti tributari è accessibile anche nei diversi casi di adesione e per estinguere i ruoli
Dall’acquiescenza all’avviso di accertamento fino all’iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento. Con la necessità o meno di prestare “idonea garanzia”, le norme tributarie offrono al contribuente la possibilità di chiudere “a rate” i conti con il Fisco, anche nei casi di contenziosi, già in piedi o solo potenziali.
 
Somme dovute a seguito di acquiescenza all’avviso di accertamento
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento, ad esempio, nel controllo del singolo reddito d’impresa, per maggiori ricavi omessi e/o costi dedotti, potrà accettare l’operato dell’ufficio con i vantaggi previsti dalla normativa, versando quanto richiestogli.
La rateazione in questi casi è concessa dall’articolo 15, comma 2, del Dlgs 218/1997. La somma da versare è frazionabile in un massimo di 8 rate trimestrali, ovvero di 12 per gli importi superiori a 51.645,69 euro.
 
La prima rata va versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Sulle successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3% annuo (3,5% a decorrere dall’1/1/2010), calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
 
Per accedere alla rateizzazione, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
La garanzia deve avere la durata di tutto il periodo di rateazione aumentato di un anno.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
Annui
 
---
8 per importi fino a 51.645,69 euro, 12 per importi superiori
Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
Non prevista
3% (3,5% a decorrere dall’1/1/2010)
 
Somme dovute a seguito di accertamento con adesione
Il contribuente, anziché proporre acquiescenza, può arrivare a un accordo con l’ufficio, riducendo, oltre che le sanzioni, anche le imposte o le maggiori imposte accertate e dovute a seguito dell’avviso di accertamento.
Anche in questi casi è prevista (articolo 8, comma 2, del Dlgs 218/1997) la rateazione con garanzia (massimo di 8 rate trimestrali, ovvero di 12 per gli importi superiori a 51.645,69 euro).
 
La prima rata va versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio del 3% annuo (3,5% a decorrere dall’1/1/2010) calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
annui
 
---
8 per importi fino a 51.645,69 euro,
12 per importi superiori
Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
Non prevista
3% (3,5% a decorrere dall’1/1/2010)
 
Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale
Qualora il contribuente intenda proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento demandando tutto al giudice tributario, potrà comunque ripensarci ed estinguere tutto o parte del proprio debito a seguito di conciliazione giudiziale, in udienza o fuori udienza.
Una volta raggiunto l’accordo, le somme dovute potranno essere versate in forma rateale e con garanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992. La somma da versare è frazionabile in un massimo di 8 rate trimestrali, ovvero di 12 per gli importi superiori a 51.645,69 euro.
La prima rata va versata entro 20 giorni decorrenti dalla redazione del processo verbale o dalla data di comunicazione del decreto presidenziale.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio del 3% annuo (3,5% a decorrere dall’1/1/2010) calcolati dal giorno successivo a quello di redazione del processo verbale o a quello di comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
annui
 
---
8 per importi fino a 51.645,69 euro,
12 per importi superiori
Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
Non prevista
3% (3,5% a decorrere dall’1/1/2010)
 
Somme dovute in base alla definizione del pvc
Qualora il contribuente intenda aderire al processo verbale di constatazione potrà versare gli importi dovuti in maniera rateale come previsto dall’articolo 5-bis, comma 3, del Dlgs 218/1997.
Le rate trimestrali di pari importo possono essere fino a un massimo di 8 per importi fino a 51.645,69 euro o 12 per importi superiori.
Ai fini dell’adesione ai pvc, il pagamento della prima o dell’unica rata dovrà avvenire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (3%) calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Per il pagamento delle somme dovute deve essere utilizzato il modello di delega unica di pagamento F24, sia per le imposte e gli interessi sia per le relative sanzioni.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
annui
8 per importi fino a euro 51.645,69,
12 per importi superiori
-------------
------------
---------------
3%
 
Somme dovute in base agli inviti al contraddittorio
Qualora il contribuente intenda aderire ai contenuti degli inviti al contraddittorio potrà versare gli importi dovuti in maniera rateale come previsto dall’articolo 5, comma 1-ter del Dlgs 218/1997.
Le rate trimestrali di pari importo possono essere fino a un massimo di 8 per importi fino a 51.645,69 euro o 12 per importi superiori.. Ai fini della adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio, la comunicazione e la quietanza di pagamento della prima o dell’unica rata dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (3%).
Per il pagamento delle somme dovute deve essere utilizzato il modello di delega unica di pagamento F24, sia per le imposte e gli interessi sia per le relative sanzioni.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
annui
8 per importi fino a euro 51.645,69,
12 per importi superiori
-------------
------------
---------------
3%
 
Somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Il contribuente destinatario di una cartella di pagamento, ove sussistano i presupposti prescritti dall’articolo 19 del Dpr 602/1973 (temporanea situazione di obiettiva difficoltà), potrà richiedere all’agente della riscossione la rateazione (fino a un massimo di 72 pagamenti mensili) degli importi iscritti a ruolo.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
% Interessi
Annui
Fino a 72 rate mensili
----------------------------
2,75% (4% per i ruoli resi esecutivi a partire dall’1/10/2009)
 
2 - fine (la prima parte dell'articolo è stata pubblicata mercoledì 9)
Massimiliano Manni
pubblicato Mercoledì 9 Settembre 2009

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