Analisi e commenti
Proroga delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina
L'acquisto di terreni sconta in misura proporzionale solo l'imposta catastale
Il commento alle disposizioni di interesse fiscale della legge finanziaria 2004 prosegue occupandosi della proroga delle agevolazioni previste, in materia di imposte indirette, sugli atti finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Si tratta di norme agevolative assai risalenti, che concorrono all'insieme - piuttosto articolato - dei benefici intesi ad alleviare le difficoltà di un settore economico, quello agricolo, particolarmente sensibile agli squilibri dei mercati e alle incertezze del clima (nonché alle crisi derivanti da problematiche di portata globale, come quelle recenti che involgono gli Ogm, la qualità dei prodotti, eccetera).
Nel caso di specie, più che di una proroga si tratta dell'ennesima riapertura dei termini dell'agevolazione, la quale è ormai di fatto permanente.

La normativa di favore in tema di piccola proprietà agricola
La legge 6.8.1954, n. 604, è intervenuta introducendo talune agevolazioni in materia di imposta di registro; sulla base di tale normativa, l'acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina non è soggetto a imposta di registro nella misura proporzionale, bensì nella misura fissa, attualmente pari a 129,11 euro.
Anche l'imposta ipotecaria è applicata nella misura fissa di 129,11 euro, mentre rimane dovuta l'imposta catastale nella misura proporzionale dell'1 per cento.
L'agevolazione è subordinata alla produzione di un certificato provvisorio rilasciato dagli uffici provinciali per l'Agricoltura, attestante la qualifica di coltivatore diretto, a cui deve seguire quello definitivo, da rilasciarsi entro tre anni dalla data di stipula dell'atto d'acquisto.
Gli uffici provinciali per l'Agricoltura devono controllare:
  • il possesso dei requisiti soggettivi di coltivatore diretto, che comportano l'esercizio della coltivazione diretta e manuale del fondo con manodopera familiare non inferiore al terzo del fabbisogno aziendale
  • l'estensione del terreno, che deve rientrare nei limiti previsti dalla legge n. 604/1954.

Sul tema, vedi il contributo di Mena Maio e Gaetano Murano pubblicato su FiscoOggi del 7.8.2003, "Credito d'imposta per gli investimenti e altre agevolazioni in agricoltura".

Il requisito soggettivo dell'agevolazione consiste dunque nel possesso della qualifica di coltivatore diretto, mentre il requisito oggettivo comporta l'acquisto di terreni a scopo di formazione o arrotondamento della piccola proprietà diretto-coltivatrice.
Per formazione, si intende l'acquisto di fondi rustici che siano idonei alla formazione di una piccola proprietà a favore di coltivatori diretti non proprietari di terreno (ex mezzadri, affittuari, salariati agricoli, coadiuvanti); i terreni sono idonei quando la loro superficie coltivabile è rapportata alla capacità lavorativa del nucleo familiare.
Per arrotondamento, si intende, invece, il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti allo scopo di aumentare la dimensione aziendale.

Agevolazioni per i coltivatori diretti

Acquisto di terreni finalizzati a Formazione della piccola proprietà contadina
Arrotondamento della piccola proprietà contadina
Imposta di registro Misura fissa euro 129,11 euro
Imposta ipotecaria Misura fissa euro 129,11 euro
Imposta catastale Misura proporzionale euro 1%


Tipologie di atti agevolati
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 6.8.1954, n. 604, gli atti per i quali è previsto un trattamento tributario agevolato se posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina sono quelli indicati nella tabella sottostante.

atti di compravendita
atti di permuta quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina
atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico
atti di alienazione del diritto di enfiteusi ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata
atti di affitto e compartecipazione a miglioria con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante
atti con i quali i coniugi, ovvero i genitori, e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto
la nuda proprietà
atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente l'usufrutto
la nuda proprietà


Le agevolazioni tributarie sono applicabili anche relativamente agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto è fatto contestualmente in uno degli atti sopra elencati per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

La decadenza dall'agevolazione
La decadenza dalle agevolazioni tributarie, con il conseguente obbligo del pagamento delle imposte in misura ordinaria, si verifica in dipendenza delle seguenti circostanze:

  • alienazione volontaria del fondo o dei diritti parziali su di esso acquisiti, o cessazione dalla coltivazione dello stesso, da parte dell'acquirente, del permutante o dell'enfiteuta, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto agevolato
  • alienazione volontaria della casa rustica acquistata con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina o sua concessione in locazione, ovvero utilizzo della stessa per scopi diversi dall'abitazione propria e della sua famiglia.
Il verificarsi delle eventuali cause di decadenza è accertato su invito dell'amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato agrario, il quale ha l'onere di comunicare all'amministrazione finanziaria i risultati degli accertamenti svolti.
La prescrizione dell'azione delle Finanze per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, a seguito della decadenza, avviene con il decorso di vent'anni dalla data di registrazione dell'atto (articolo 7 della legge n. 504/1954).

Ricostruzione storica delle proroghe intervenute
Le agevolazioni sopra illustrate, inizialmente previste in via transitoria, sono state ripetutamente prorogate per quarant'anni; l'ultima proroga è per l'appunto contenuta nell'articolo 2, comma 3, della legge finanziaria 2004. Dato il carattere ricorrente delle proroghe, essa va intesa piuttosto come una rituale conferma di un regime agevolativo permanente.
Per sommi capi, dato che non appare utile addentrarsi troppo nei meandri storico-giuridici dei decreti legge e delle relative leggi di conversione, attraverso i quali i termini suddetti sono stati riaperti nel corso degli anni e dei decenni, si potrà far riferimento agli atti normativi di seguito indicati.
Dapprima, la legge 2.6.1961, n. 454, ha previsto, all'articolo 28, comma 10, che "l'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, è dovuta nella misura fissa di lire 250.000".
Quindi, la legge 26.5.1965, n. 590, ha previsto, all'articolo 26, comma 3, la proroga dell'agevolazione sino al 30 giugno 1983.
L'articolo 25, comma 17, del decreto legge 12.9.1983, n. 463, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638, ha poi stabilito il differimento del termine predetto al 30.6.1988.
Il termine è stato nuovamente riaperto, con scadenza il 31.12.1991, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10.8.1988, n. 349.
Il comma 2 dello stesso articolo stabiliva inoltre che il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 6.8.1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate, era elevato a due anni.
Interveniva dunque l'articolo 70, comma 3, della legge 30.12.1991, n. 413, disponendo che "il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, è prorogato al 31 dicembre 1993".
Le successive disposizioni di proroga hanno continuato a fare riferimento all'indicato atto normativo del 1991.

Le previsioni della legge finanziaria
In termini assai secchi, l'articolo 2, comma 3, della legge n. 350/2003 si limita a prevedere che la soglia temporale prevista dall'articolo 70 della legge 30.12.1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31.12.2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28.12.2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31.12.2004.
Nella ridda di norme di rinvio e di riaperture dei termini, vale solamente rammentare che si tratta delle medesime agevolazioni sopra illustrate, valevoli ai fini dei tributi di registro, ipotecario e catastale.
Nel complessivo quadro della legge finanziaria, la proroga in commento va ricondotta a tutte quelle disposizioni di "particolare attenzione" verso il settore agricolo, che sono racchiuse nell'articolo 2, commi da 1 a 9, e che, comportando anche la riscrittura di norme del Testo unico delle imposte sui redditi, hanno sicuramente una funzione "sovvenzionale".
E' appena il caso di aggiungere che, dopo la rinumerazione operata dal Dlgs n. 344/2003, tali revisioni andranno coordinate con il testo riformato.
Fabio Carrirolo
pubblicato Giovedì 15 Gennaio 2004

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