Lunedì 20 Maggio 2013 - Aggiornato alle 18:37
Analisi e commenti
Riporto perdite fiscali.
Vincoli non più temporali
Vincoli non più temporali
Riparametrata la deducibilità dei risultati negativi. Il limite, prima rappresentato dal numero di anni - cinque - entro cui effettuare lo scomputo, diventa ora quantitativo
La norma relativa al riporto delle perdite fiscali subisce importanti modifiche. L’articolo 84 del Tuir è stato, infatti, rivisto dal decreto legge 98/2011, attraverso il quale il legislatore è intervenuto sotto un duplice aspetto: da un lato eliminando il preesistente limite temporale che permetteva il riporto delle perdite non oltre il quinto anno dalla loro formazione e, dall’altro, introducendo un tetto quantitativo che limita la possibilità di riportare le perdite soltanto entro l’80% del reddito realizzato in ciascun esercizio.
L’effetto pratico dell’introduzione della norma consiste nel fatto che pur in presenza di perdite pregresse capienti, ossia in grado di coprire gli utili maturati negli anni successivi in capo all’impresa, la stessa dovrà pagare comunque imposte sul reddito, calcolate su un imponibile limitato al 20%.
Va precisato, comunque, che la parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite. In tal modo la penalizzazione per le imprese non assume valenza economica ma soltanto di natura finanziaria, essendo di fatto anticipata una parte della tassazione. In più non c’è il rischio, presente nella normativa precedente, di perdere la possibilità di recuperare fiscalmente le perdite qualora non si fosse in grado di recuperarle nei successivi cinque anni.
In generale, la novità normativa è stata introdotta per venire incontro alle imprese che per il perdurare della crisi economica hanno subito negli ultimi anni una sensibile riduzione degli utili, correndo sostanzialmente il rischio concreto di perdere in modo definitivo la possibilità di recuperare le perdite pregresse. Come contropartita alle imprese viene di fatto richiesta, anche qualora le perdite siano tali da coprire tutto l’utile maturato, una tassazione immediata del 20%, che, come detto in precedenza, rappresenta un costo dal punto di vista finanziario ma non economico.
E’ importante evidenziare come la modifica normativa dovrebbe impattare anche sulla tempistica relativa al recupero delle perdite pregresse. Infatti, se in precedenza era prassi operativa dedursi le perdite maturate nel primo triennio di attività soltanto dopo aver attinto alle perdite ordinarie, essendo le uniche a non essere assoggettate ad alcuna scadenza, oggi, dal momento che per entrambe le tipologie di perdite non vigono più limitazioni temporali, è presumibile veder dedotte in primis le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, poiché consentono l’integrale abbattimento del reddito, senza tener conto del limite dell’80% del reddito imponibile.
L’effetto pratico dell’introduzione della norma consiste nel fatto che pur in presenza di perdite pregresse capienti, ossia in grado di coprire gli utili maturati negli anni successivi in capo all’impresa, la stessa dovrà pagare comunque imposte sul reddito, calcolate su un imponibile limitato al 20%.
Va precisato, comunque, che la parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite. In tal modo la penalizzazione per le imprese non assume valenza economica ma soltanto di natura finanziaria, essendo di fatto anticipata una parte della tassazione. In più non c’è il rischio, presente nella normativa precedente, di perdere la possibilità di recuperare fiscalmente le perdite qualora non si fosse in grado di recuperarle nei successivi cinque anni.
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Giovanni Quagliana
pubblicato Giovedì 1 Settembre 2011
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