Analisi e commenti
Tutela della minoranza slovena:
un percorso legislativo e culturale
Significativo l'impegno dell'Agenzia nell'ottica di una piena adesione a quanto previsto dalla normativa
Fin dai lavori preparatori della Costituzione repubblicana, che all'articolo 6 afferma che "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche", l'Italia ha colto la necessità di tutelare tali gruppi presenti sul territorio italiano.

Diretta conseguenza della particolare collocazione geografica della regione Friuli Venezia Giulia, nonché del susseguirsi di delicati eventi storici, è la significativa presenza della minoranza slovena. Tale presenza trova un primo importante riconoscimento già nello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra (1954), nel quale si afferma l'esigenza di garantire un uguale trattamento ai due gruppi "etnici", in particolar modo attraverso la pari possibilità di accesso agli uffici pubblici e amministrativi, il pari trattamento nella tassazione e la libertà di uso della propria lingua nei rapporti personali e ufficiali con l'autorità amministrativa e giudiziaria. Quest'ultimo punto comporta inoltre il diritto di ricevere risposta nella propria lingua da parte delle autorità.

Nel 1975, l'articolo 8 del Trattato di Osimo, nel ribadire il mantenimento della protezione degli appartenenti ai due gruppi, sempre definiti "etnici", conferma la validità dei provvedimenti a suo tempo adottati in attuazione dello "Statuto speciale", nonostante preveda il decadere di quest'ultimo all'entrata in vigore del Trattato.
Lungo e laborioso è stato il processo di piena attuazione delle previsioni del Trattato all'interno dell'ordinamento italiano1. Una prima forte accelerazione è stata impressa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1982, seguita dalla n. 62 del 1992 e dalla n. 15 del 1996. Dalla lettura dei dispositivi e delle motivazioni è possibile così cogliere l'indefettibile necessità di una effettiva attuazione della tutela. Si è, in particolare, affermata l'inammissibilità di qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della propria lingua da parte di un appartenente alla minoranza, ribadendo ciò che già prevedeva l'articolo 5 dello "Statuto speciale" del 1954: la libertà di usare la propria lingua nei rapporti personali e ufficiali con le autorità giudiziarie, il diritto di ricevere risposta nella propria lingua e la pretesa che le sentenze dei tribunali concernenti gli appartenenti alla comunità linguistica fossero accompagnate da una traduzione. Sempre la Corte costituzionale ha riconosciuto inoltre una "tutela minima" della lingua della minoranza slovena, affermandone la immediata operatività.

Oltre alla Costituzione, anche lo Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia, tra l'altro fonte di rango costituzionale per l'ovvia autonomia dell'ente Regione, nel suo articolo 3 afferma che "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali" (come rilevabile, manca il riferimento alla precedente espressione "gruppo etnico", trasformata in una che rimanda, più opportunamente, all'idioma).

La spinta alla tutela da parte dello Stato si è formalizzata con due importanti provvedimenti di legge: la n. 482 del 15 dicembre 1999, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", e la n. 38 del 23 febbraio 2001, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". In tempi più recenti, è intervenuta anche la normazione regionale, con la legge n. 26 del 2007, che si è occupata di "tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del patrimonio storico, culturale e umano", integrando e dando attuazione alle due citate leggi statali. L'articolo 11 della legge regionale disciplina i rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica, confermando la possibilità di rivolgersi all'amministrazione regionale in lingua slovena e il diritto a ottenere risposta nella stessa lingua o con un allegato al testo italiano. Per garantire l'effettività del diritto, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena. Inoltre, è prevista la possibilità di attuare corsi di formazione al fine di diffondere la conoscenza della lingua slovena e viene stabilito che "i formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno". E' infine prevista l'erogazione di contributi statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

Infine, un'integrazione alla normativa enunciata proviene da tre Dpr (n. 345 del 2 maggio 2001, n. 65 del 27 febbraio 2002 e quello del 12 settembre 2007), che regolano l'effettiva attuazione della stessa e l'istituzione nonché il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, con l'approvazione altresì dell'elenco dei Comuni (e frazioni) nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena.

E' evidente come sia vigente un ampio e diversificato ventaglio di leggi e di regolamenti, che analizza ogni aspetto dell'integrazione della minoranza slovena; parimenti, sempre più forte è l'impegno di continuare a rendere adeguata ed effettiva la tutela dello sloveno e il suo utilizzo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, pur nella considerazione che, al sempre crescente impegno nella ricerca di adeguate risorse, si accompagnano le note difficoltà di ordine congiunturale.

Negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate ha deflesso significative risorse nell'ottica di una piena adesione a quanto previsto dalla normativa, anche avvalendosi della collaborazione e della sinergia con altre istituzioni pubbliche. La realizzazione più significativa è l'apertura, nel dicembre 2007, dello Sportello statale unico per gli Sloveni, istituito presso la Prefettura di Trieste e finalizzato a garantire i diritti degli appartenenti alla minoranza, in particolare per quanto concerne l'uso della lingua nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 276/2007 del Dpr del 12 settembre, che ha individuato i Comuni ove la tutela linguistica si applica, è stata avviata una collaborazione tra Prefettura e Questura di Trieste, Ufficio scolastico regionale, Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, e S.I.I.T.3 Veneto - FVG - Trentino Alto Adige, istituzioni alle quali si sono successivamente aggiunte le direzioni provinciali dell'Inps, dell'Inail e dell'Inpdap. Nel 2010 anche Equitalia Friuli Venezia Giulia Spa ha aderito all'accordo di collaborazione, sottoscrivendo la relativa convenzione.

In dettaglio, lo Sportello statale unico per gli Sloveni provvede:
  • alla traduzione degli atti presentati in lingua slovena alle amministrazioni (statali) della provincia di Trieste; provvede altresì a ricevere direttamente tali atti, tradurli e trasmetterli alle amministrazioni competenti per l'avvio dei procedimenti
  • all'interlocuzione in lingua slovena con i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena che manifestano la volontà di utilizzare tale lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione di cui all'articolo 4 della legge 38/2001
  • su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 4, a tradurre dall'italiano in lingua slovena la corrispondenza nonché gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati a uso pubblico che hanno per destinatari i cittadini che hanno fatto richiesta del relativo rilascio in lingua italiana e slovena, come previsto dall'articolo 8 della legge 38/2001.

Per quanto invece concerne l'attività della sola direzione regionale delle Entrate a favore della minoranza linguistica, ricordiamo la traduzione in sloveno di diversi modelli (dichiarazioni, agevolazioni, comunicazioni), di bollettini postali (tasse scolastiche, automobilistiche, sulle concessioni governative eccetera), di materiali specificamente prodotti "in proprio" dalla stessa direzione regionale in relazione a eventi salienti ("modello 8", comunicato stampa e brochure sull'avvio delle direzioni provinciali, guida sul Garante del contribuente).

NOTE:
1) Fonti normative e giurisprudenza:
  • Costituzione della Repubblica Italiana , art. 6
  • Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, art. 3
  • Trattato "di Osimo" tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato a Osimo il 10 novembre 1954, ratificato con la L. n. 73 del 14/03/1977
  • Statuto speciale allegato al Memorandum di Londra 05/10/1954, art. 5
  • Legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia"
  • Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"
  • D.P.R. 12 settembre 2007
  • D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65
  • D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche
  • Sentenza della Corte Costituzionale 28/1982
  • Sentenza della Corte Costituzionale 62/1992
  • Sentenza della Corte Costituzionale 15/1996
  • Sentenza della Pretura unificata di Roma del 19/01/1981
  • Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 26/2007
Federica Rachele Badano
pubblicato Mercoledì 1 Dicembre 2010

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