Maggio 2009


Il rimborso dell'Iva non arriva
se il rappresentante fiscale parte

uomo che parte
La sua semplice sostituzione non integra il presupposto della cessazione dell'attività da parte della società estera, caso in cui è ammessa la richiesta
La semplice sostituzione del rappresentante fiscale in Italia di una società estera, non integra il presupposto della cessazione dell'attività del soggetto Iva, di cui al Dpr 633/1972, articolo 30, comma 2, in forza del quale il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, in deroga alla disciplina generale secondo la quale l'eccedenza va computata in detrazione nell'anno successivo. Il dato letterale della norma non lascia infatti adito a dubbi che la procedura del rimborso sia ammessa soltanto in caso di cessazione dell'attività della società contribuente (soggetto sostanziale del rapporto tributario) e non del suo rappresentante fiscale.

Restituzione di tributi non dovuti.
Il diritto comune si mette da parte

giudice
Per la ripetizione dell'indebito vige il regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare nel termine previsto dalle singole leggi di imposta
Secondo un principio consolidato della Cassazione, nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare a pena di decadenza nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, regime che, impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune; pertanto, da un lato, all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria, idonea, come tale, a orientare anche l'interprete, e, dall'altro, le norme che contemplano l'istituto del rimborso ufficioso, data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione.

La banca non versa l'imposta?
Il condono salva solo dalle sanzioni

banca
L'obbligazione dell'istituto di credito delegato al pagamento non ha carattere tributario e, quindi, non è suscettibile di definizione agevolata
L'obbligazione gravante sugli istituti di credito delegati dai contribuenti per il versamento all'Erario delle imposte, pur non essendo di natura tributaria, ha natura pubblica in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione dell'interesse della P.A., creditrice, alla pronta e sicura esazione delle obbligazioni civili. L'autonomia dell'obbligazione della banca comporta, inoltre, che la controversia sull'an e sul quantum della medesima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo i comuni criteri di collegamento. Conseguentemente, non avendo detta obbligazione carattere tributario non è suscettibile di definizione agevolata ex articolo 16 della legge 289/2002.

Niente rimborso Iva per gli acquisti
di beni impiegati in attività esenti

Sala di terapia intensiva
Il caso riguarda le attrezzature comprate da strutture sanitarie private per una serie di operazioni non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto
La Corte di giustizia ha statuito che la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. e), della sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che "l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione". In conseguenza, deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che ha erroneamente affermato la spettanza alla società del rimborso dell'Iva corrisposta per l'acquisto di beni necessari per lo svolgimento della sua attività esente dall'imposta.

Cartelle mute a nullità irretroattiva.
Per la Consulta la norma è ok

Mosè di Michelangelo
Nessuna incostituzionalità per la disposizione che "sanziona" i soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008
Non è fondata la questione di illegittimità costituzionalità dell'art. 36, comma 4-ter, DL 248/2007, il quale ha previsto che la cartella di pagamento, di cui all'art. 25 del DPR 602/1973, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, e che, tuttavia, tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse.

Rivalsa dell'Iva, giusta o no?
Lite davanti al giudice ordinario

martelletto del giudice
La controversia sulla legittimità dell'addebito dell'imposta, che riguarda il rapporto fra le parti, esula dalle attribuzioni delle Commissioni tributarie
La controversia fra il soggetto passivo e il soggetto attivo della rivalsa Iva, inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguarda non il rapporto tributario, ma il rapporto fra le parti dell'operazione imponibile, e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dal Dpr 636/1972, art. 1, e poi dal Dlgs 546/1992, art. 2, modificato dalla legge 448/2001, art. 2 e poi dal Dl 203/2005, art. 3-bis, comma 1.

L'adesione non vuole ripensamenti.
Accertamento non più impugnabile

pensatore
Dopo la firma del concordato, al contribuente non resta che versare quanto da esso risulta: è inammissibile il ricorso contro l'originario atto impositivo
Una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, "perfezionare") l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione. Quest'ultimo conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato.

Preavviso di fermo amministrativo
di diritto in Commissione tributaria

ganasce fiscali
L'atto è funzionale alla conoscibilità della pretesa impositiva, dalla quale sorge l'interesse del contribuente a richiedere tutela giurisdizionale
Il preavviso di fermo amministrativo ex articolo 86, Dpr n. 602 del 1973, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex articolo 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

L'accertamento sintetico sopravvive
al controllo andato in bianco

E' legittimo, per chiara disposizione normativa, il ricorso al metodo induttivo anche in presenza di una controllo negativo della Guardia di finanza
È consentito ricorrere all'accertamento sintetico del reddito imponibile anche in presenza di una verifica negativa della Guardia di finanza. La formula legislativa "indipendentemente dalle disposizioni recate nei precedenti commi e nell'art. 39" (art. 38, Dpr 600/73) è intesa chiaramente ad estendere l'ambito applicativo del metodo sintetico di accertamento e non certo a dare portata restrittiva delle possibilità di applicazione del metodo induttivo. Di conseguenza non si vede perché la non ricorrenza delle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 38 ovvero dell'art. 39 (casi nei quali è espressamente consentito l'accertamento sintetico) dovrebbe escludere l'accertamento sintetico qualora fosse stata verificata da parte della Gdf.

Violazioni edilizie. La richiesta
di sanatoria non alleggerisce l'Iva

costruzioni abusive
Per l'applicazione dell'aliquota ridotta spetta al contribuente provare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge agevolatrice
Quando si tratta di agevolazioni come la riduzione di aliquota in presenza di circostanze particolari considerate da apposite norme, è il contribuente ad essere tenuto in ogni caso a fornire la prova di sussistenza delle condizioni previste dalla legge agevolatrice. E' il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota Iva agevolata, e non già il diritto dell'ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge a essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate.

Valida la notifica di accertamento
consegnata a persona di famiglia

È sufficiente la sussistenza di un vincolo di parentela o affinità tale da giustificare la presunzione che l'atto verrà consegnato al destinatario
La notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela, al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità, né l'ulteriore requisito della convivenza, non espressamente menzionatati dall'articolo 139 c.p.c., risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Abuso di diritto, il principio esiste.
L'onere della prova? Si divide a metà

Il disegno elusivo va dimostrato dall'Amministrazione finanziaria. Spetta al contribuente giustificare l'operazione incriminata, così come strutturata.
La sopravvenienza nell'ordinamento di specifiche norme antielusive, come l'art. 37-bis, non è fondativa di per sé del principio generale anti-elusivo, giacché esse rappresentano un mero sintomo dell'esistenza di una regola generale (Cass. n. 8172/2008). Regola che, peraltro, non può ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria, derivante dall'art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso di diritto nell'ordinamento tributario non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'obbligazione tributaria.

Il concordato preventivo "fallisce".
Garante al sicuro dal curatore

La legittimazione ad agire nei suoi confronti compete individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura
In tema di concordato preventivo, deve senz'altro essere affermata la legittimazione dei singoli creditori preconcordatari - e non invece del curatore del fallimento - a far valere la garanzia prestata per un concordato poi risolto a cagione dell'insufficienza dell'attivo. Del resto, con specifico riferimento alle azioni volte a far valere la garanzia prestata dal terzo in relazione a un concordato preventivo poi risolto e sfociato in fallimento, non v'è alcuna previsione normativa che assegni al curatore la legittimazione.