Per la ripetizione dell'indebito vige il regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare nel termine previsto dalle singole leggi di imposta
Secondo un principio consolidato della Cassazione, nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare a pena di decadenza nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, regime che, impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune; pertanto, da un lato, all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria, idonea, come tale, a orientare anche l'interprete, e, dall'altro, le norme che contemplano l'istituto del rimborso ufficioso, data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione.