L'assenza del ricorrente ne comporta l'inammissibilità, senza che il giudice accerti la non coincidenza fra il documento depositato e quello notificato
In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, Dlgs 546/1992, richiamato, per il giudizio d'appello, dall'art. 53 del medesimo decreto, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata
ex officio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, la formalità prescritta risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione.