Febbraio 2010


Nulla la notifica dell'appello
presso la residenza del difensore

Se però la causa non è imputabile a chi vi ha provveduto, il giudice, qualora il destinatario non si costituisca in giudizio, deve ordinarne la rinnovazione
Il mancato perfezionamento della notifica dovuto a causa non imputabile al notificante - se sussiste un astratto collegamento del luogo con il domiciliatario - determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica. Ne consegue l'obbligo per il giudice, in difetto di costituzione in giudizio del destinatario della notifica nulla, di ordinare la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c. Nella specie, la Cassazione ha ritenuto nulla la notifica del ricorso in appello effettuata presso la residenza del dottore commercialista difensore e domiciliatario in prime cure quando quest'ultimo non aveva più il proprio studio nell'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo e la residenza costituiva l'unico recapito noto dello stesso.

Misure cautelari anche per i tributi.
Bastano periculum in mora e fumus

L'irrogazione del sequestro conservativo non si applica solo alle sanzioni. E' sufficiente l'emissione di un avviso di accertamento preceduto da un pvc
Nella logica della disposizione normativa di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, la possibilità di autorizzare il sequestro conservativo prescinde dalla previsione di un "atto irrogativo di sanzioni", richiedendo soltanto l'esistenza del "periculum in mora" e del "fumus" di un credito comunque fondato sulla normativa tributaria, sia a titolo di tributo che di sanzione.

Notifica di accertamenti tributari.
Paga il Comune per il messo lento

L'ente locale è tenuto a risarcire i danni all'Amministrazione finanziaria per le conseguenze derivanti dalle violazioni commesse dai suoi dipendenti
In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l'Agenzia delle entrate - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 60 del Dpr 600/1973 - faccia richiesta al Comune di provvedere all'incombenza a mezzo di messi comunali, si instaura, tra l'Amministrazione e l'ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato ex lege la cui violazione costituisce fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l'Amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell'ente territoriale.

Anagrafe delle Onlus: sulle liti
decide il giudice tributario

La controversia sul provvedimento di cancellazione o sul rifiuto di iscrizione riguarda un atto di revoca o diniego di agevolazioni fiscali
La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dell'anagrafe delle ONLUS, di competenza dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuita al Giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni. Difettano del tutto, infatti, i presupposti per l'attribuzione della controversia agli organi di giustizia amministrativa, ove si consideri che l'iscrizione nel registro delle ONLUS spetta alle organizzazioni che presentano i requisiti richiesti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione.

Attività di ricerca e sviluppo:
bonus legato ai fondi disponibili

Legittimo il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate nega la fruizione del credito d'imposta per esaurimento delle somme stanziate
Si respinge il ricorso avverso il diniego di nulla-osta dell'Agenzia delle entrate, in ordine alla fruizione dei c.d. bonus ricerca e sviluppo di cui alla legge n. 296 del 2006 e all'art. 29 del DL n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il provvedimento impugnato è legittimo, in quanto tutte le somme previste dal DL n. 185 del 2008 sono state esaurite da altre domande prioritarie. In particolare, il nulla-osta va riferito non all'esistenza del diritto, ma alla sua fruibilità e il diniego è collegato solo alla disponibilità delle somme normativamente previste.

Stop alla detrazione dell'Iva
per acquisto di merci dalle cartiere

L'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da chi effettua la cessione è un'operazione inesistente, per la quale va versata l'imposta
Non è possibile detrarre l'Iva relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi effettivamente sostenuti. In tema di Iva, infatti, l'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione va qualificata come fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale deve essere versata la relativa imposta ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972, non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata (Cass., n. 5719/2007, 1950/2007).

Mancata attestazione di conformità.
La contumacia "annulla" l'appello

L'assenza del ricorrente ne comporta l'inammissibilità, senza che il giudice accerti la non coincidenza fra il documento depositato e quello notificato
In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, Dlgs 546/1992, richiamato, per il giudizio d'appello, dall'art. 53 del medesimo decreto, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata ex officio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, la formalità prescritta risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione.

Nessuna carenza di motivazione
per la cartella di formato standard

Il motivo di ricorso non regge davanti ai giudici tributari quando l'atto, meramente liquidatorio, contiene tutti i dati prescritti dalle norme in materia
La doglianza del contribuente relativa alla carenza di motivazione della cartella di pagamento è priva di fondamento, qualora tale atto, meramente liquidatorio, contenga tutti i dati prescritti dalle norme in materia (tipologia del ruolo, titolo ed ammontare dei carichi portanti, data di emissione del ruolo e della sua esecutività, ente creditore, numero e data della notifica dell'accertamento da cui deriva l'iscrizione, nominativo del debitore e relativo codice fiscale), per cui l'obbligo della motivazione possa ritenersi certamente soddisfatto.

Accertamenti tributari in corso.
Non tutto è nelle mani del curatore

Restano validi gli atti del procedimento formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente e notificati a quest'ultimo
Il fallito non può eccepire alcuna decadenza sotto il profilo della mancata notifica personale della cartella. Va, infatti, confermato il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Pertanto, gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela; mentre quelli formati in epoca successiva devono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore.

Statuto del contribuente o meno,
no alle compensazioni fai da te

La modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti
In materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dello Statuto dei diritti del contribuente, che, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, ovvero ...

Pensi che il bollo sia prescritto?
A decidere è il giudice tributario

Anche per le tasse automobilistiche, la competenza delle Commissioni si ferma e passa al giudice ordinario solo di fronte agli atti della esecuzione
L'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.

Dalla contabilità in nero un'ombra
su quella ufficiale, pur regolare

Piena rilevanza probatoria alla documentazione "parallela" rinvenuta nel corso di un'ispezione, anche in presenza di scritture formalmente corrette
Il Dpr 600/1973, art. 33, comma 1, richiama, quanto alle modalità di accesso alle aziende, le prescrizioni del Dpr 633/1972, art. 52, che, in materia di Iva, richiedono l'autorizzazione del capo dell'Ufficio da cui gli accertatori dipendono. Tuttavia, non è comminata alcuna nullità qualora tale precetto non sia rispettato, ad esempio, quando l'accesso è avvenuto presso un'appendice della azienda, nei locali ove veniva trascritta e custodita, in appositi files, la contabilità dell'azienda stessa. In ogni caso, l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la inutilizzabilità degli stessi, non sussistendo una specifica previsione in tal senso.

Passa l'accertamento induttivo
con la contabilità "fuorilegge"

Le scritture, normativamente non previste, possono essere prova contro l'imprenditore, non potendo questi invocarne la non corrispondenza al vero
In tema di accertamento dell'Iva, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare. Infatti, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, autorizza l'accertamento anche in base a "altri documenti" o "scritture contabili" (diverse da quelle previste dalla legge) o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti; di conseguenza, le omissioni o false ed inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.