Giugno 2010


Contratti firmati dal contribuente.
L'Amministrazione va oltre il nome

L'ufficio può riqualificare l'atto, rilevarne la simulazione o altra invalidità, applicando, di conseguenza, un trattamento fiscale meno favorevole
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, l'Amministrazione finanziaria, facendosi rigorosamente carico del correlativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, e applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato.

Iva nostrana per le consulenze
effettuate a favore di residenti

Le prestazioni non vanno tassate in Italia soltanto se il contribuente dimostra che sono state utilizzate fuori dalla Comunità economica europea
Il DPR n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a), disciplina tutte le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in Italia, disponendo che sono soggette ad imposta appunto dallo Stato italiano. Ne deriva che l'art. 7 citato, stesso comma 4, successiva lett. d), riguarda soltanto le prestazioni di servizi - e quindi anche le consulenze - che non siano relative ad immobili situati in Italia. Peraltro, quest'ultima disposizione prevede che "le prestazioni derivanti da contratti ... di consulenza e assistenza tecnica o legale ..., si considerano effettuate nel territorio dello Stato...

Accertamento parziale dell'Iva
su iniziativa dell'ufficio: è valido

Può anche basarsi su una verifica generale, non per forza su segnalazione del Centro informativo, della Finanza o di pubbliche amministrazioni
..."anche per l'accertamento parziale, l'infedeltà della dichiarazione può emergere direttamente dal contenuto di essa in base al criterio generale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, mentre la previsione di cui al comma 5, della medesima disposizione contempla ulteriori condizioni legittimanti l'accertamento in rassegna" (Corte di Cassazione 12 marzo 2008, n. 6574). Vige, dunque, il seguente principio di diritto: "l'accertamento parziale dell'IVA può essere adottato sia su iniziativa propria dell'ufficio titolare del potere di accertamento totale sia su iniziativa di altro ufficio".

L'ufficio può negare la deduzione
dei costi sproporzionati ai ricavi

Recupero possibile anche se non emergono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa
Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato di ricavi o all'oggetto dell'impresa; pertanto, la deducibilità dei costi esposti in bilancio non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere o libri sociali o contratti e che sia irrilevante la divergenza tra il valore effettivo e il valore ivi iscritto o riportato.

Cartella di pagamento Iva subito,
non più preceduta da invito a versare

Implicita l'abrogazione della norma che lo prevedeva: la sanzione attuale per l'omissione è comunque inferiore a quella che si applicava per l'adesione
In tema di Iva e in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi del Dpr n. 633/1972, artt. 54-bis e 60, il Dlgs n. 472/1997, art. 11 prevede l'irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del 30% dell'importo non versato; con tale normativa è stato implicitamente abrogato l'art. 60 cit., comma 6 nella parte in cui prevedeva l'invio del previo invito al versamento, la cui unica funzione è quella di dare...

Autotutela per l'atto definitivo?
Contro il diniego poco da fare

L'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere di annullamento e/o di revoca non può sostituire gli ordinari rimedi giurisdizionali non esperiti
Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente più volte affermato il principio secondo il quale avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

Accertamento induttivo legittimo
se sufficientemente motivato

Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse
In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dal DPR n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare...

Contributi erogati a norma di legge
nel calcolo della base imponibile Irap

Il principio vale anche per quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, a meno che l'esclusione non sia prevista dalle leggi istitutive
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affrontato l'esegesi delle norme che si sono susseguite in ordine alla determinazione dei componenti della base imponibile IRAP, come originariamente individuata dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, rilevando che nessuna sostanziale modifica ha comportato, rispetto a tale norma, l'introduzione dell'art. 11-bis, mentre l'interpretazione autentica dell'art. 11 è stata fornita dalla L. 289/2002, nel senso che sono soggetti all'imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive o in altre disposizioni di carattere speciale.

Registro, all'Agenzia tre anni
per poter passare all'incasso

Il termine di decadenza decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza relativa al ricorso contro l'avviso di rettifica e di liquidazione
In materia di imposta di registro, ai sensi del DPR n. 131/1986, art. 76, comma 2, lett. b), "l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti... dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta"; tale fattispecie ricorre nel caso in esame in cui l'avviso di liquidazione di cui è causa è stato notificato entro i tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'atto impositivo originario.

Per l'agevolazione "prima casa"
la residenza va condotta in porto

Il presupposto non è integrato da una precedente domanda di iscrizione all'anagrafe, respinta dal Comune con provvedimento poi non impugnato
In tema di imposta di registro, ai sensi del comma 2 bis, della nota all'art. 1 della tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (comma applicabile "ratione temporis" e introdotto dall'art. 16 del DL n. 155/1993, conv. in L. n. 143/1993), la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto.

Anagrafe dei residenti all'estero,
scudo debole contro il domicilio

L'iscrizione all'Aire serve a poco se il soggetto ha nel territorio dello Stato la sede principale dei propri affari e interessi, economici e personali
L'art. 2, comma 2, del DPR n. 917/1986, individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.

Locazione agevolata immobili enti.
Nessuno sfratto per il Registro

E’ errato l’assunto secondo cui il tributo non potrebbe determinarsi, considerata la variabilità del canone e l’incerta durata del rapporto
La peculiare regolamentazione, tramite legislazione statale e regionale, del rapporto che sorge tra l’ente gestore e gli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare non tocca i punti qualificanti del rapporto, ai fini dell’inquadramento giuridico della fattispecie, che corrisponde allo schema legale del contratto di locazione di cui all’art. 1571 c.c. e segg. Né è condivisibile l’assunto secondo cui non potrebbe determinarsi l’imposta di registro, in relazione alla variabilità del canone e alla incertezza della durata del rapporto, essendo l’imposta determinabile sulla base...