Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:25
Attualità
Addizionali comunali Irpef, dal Df
percentuali e soglie di esenzione
percentuali e soglie di esenzione
In Rete le scelte di ogni singola amministrazione locale. Disponibili due elenchi per determinare l’imposta dovuta da ogni contribuente al proprio municipio di residenza
Come calcolare, Comune per Comune, saldi e acconti delle addizionali Irpef relative ai bienni 2010/2011 e 2011/2012: tutte le informazioni utili nei due elenchi disponibili on line, in un unico contesto visivo, sul sito internet del dipartimento delle Finanze.
Nelle due liste, in pratica, sono specificate percentuali e condizioni che i contribuenti devono applicare per versare alla propria amministrazione locale l’imposta che le compete.
Nella prima troviamo i criteri deliberati dai comuni per il calcolo del saldo riferito allo scorso anno (il domicilio fiscale è quello risultante al 1° gennaio 2011) e dell’acconto del 30% relativo al 2012 (con riferimento al domicilio al 1° gennaio 2012). La tabella indica, singolarmente, aliquota ed eventuale soglia reddituale di esenzione adottate.
Per quanto riguarda l’acconto 2012, i criteri sono gli stessi stabiliti per il 2011, a meno che, come prevede la normativa (articolo 1, comma 4, ultimo periodo, Dlgs. 360/1998), non sia stata pubblicata, entro il 20 dicembre 2011, sul sito del Df, la delibera comunale che stabilisce nuovi valori.
Stesso schema per il secondo elenco, riservato al saldo e all’acconto del 30% dell’addizionale Irpef dovuta, rispettivamente, per gli anni 2010 (domicilio fiscale al 1° gennaio 2010) e 2011 (domicilio fiscale al 1° gennaio 2011). Anche in questo caso, accanto al nome di ogni Comune, sono segnalati l’aliquota e, se previsti, i limiti di reddito entro i quali si è dispensati dall’imposta.
L’aliquota da applicare per l’acconto 2011 e le condizioni di esenzione previste per lo stesso anno, sono quelle del 2010, salvo che, come per il biennio successivo, l’amministrazione non abbia pubblicato, questa volta entro il 31 dicembre 2010, la delibera che stabilisce nuove regole.
Il dipartimento sottolinea, inoltre, che, per l’anticipo 2011, non vanno considerate né le addizionali introdotte per la prima volta nel 2011, né l’eventuale aumento in vigore nel precedente anno, ovvero il 2010 (articolo 5, ultimo periodo, del Dlgs 23/2011).
In Rete, oltre ai due elenchi, anche una legenda che aiuta interpretare le voci in essi riportate.
Ricordiamo, infatti, che dopo l’eliminazione del blocco che sospendeva la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento o l'introduzione delle addizionali Irpef e di altri tributi, dal 2012 le amministrazioni locali, entro determinati limiti, possono nuovamente intervenire in materia fiscale.
A proposito di addizionale possono scegliere se richiedere l’imposta e quale metodo eventualmente applicare, ovvero, se optare per l’aliquota fissa o progressiva a scaglioni di reddito o prevedere soglie di esenzione: l’importante è che le decisioni siano “certificate” da delibere approvate nei termini fissati per il bilancio di previsione e pubblicate entro il 31 dicembre dell’anno di applicazione.
Tornando alla legenda, quindi, e seguendo le sue istruzioni, è possibile “navigare” tra le scelte dei diversi Comuni. Il doppio zero separato da una virgola (0,0), inserito nella colonna “aliquota”, rappresenta, ad esempio, l’assenza del tributo o il suo annullamento.
Quando lo “0” è da solo, significa, invece, che l’amministrazione locale non ha comunicato, nelle modalità previste, alcuna addizionale. Il dipartimento, in questo caso, consiglia di consultare nuovamente il sito prima di presentare la dichiarazione.
Più articolate le indicazioni riportate nella “Nota” della colonna “esenzione e/o aliquote differenziate”. In questo spazio sono specificati le modalità di applicazione quando le percentuali sono diversificate e gli eventuali limiti di capacità contributiva, al di sotto dei quali l’addizionale non è dovuta.
Le voci “(Misura aliquota) Sospesa”, “Rilievo del Dipartimento finanze” e “Impugnata da Dipartimento finanze”, infine, indicano, a diverso livello, situazioni in cui i Comuni, non rispettando la norma di sospensione, hanno istituito o aumentato l’addizionale o altri tributi nel periodo in cui non era loro consentito.
Nelle due liste, in pratica, sono specificate percentuali e condizioni che i contribuenti devono applicare per versare alla propria amministrazione locale l’imposta che le compete.
Nella prima troviamo i criteri deliberati dai comuni per il calcolo del saldo riferito allo scorso anno (il domicilio fiscale è quello risultante al 1° gennaio 2011) e dell’acconto del 30% relativo al 2012 (con riferimento al domicilio al 1° gennaio 2012). La tabella indica, singolarmente, aliquota ed eventuale soglia reddituale di esenzione adottate.
Per quanto riguarda l’acconto 2012, i criteri sono gli stessi stabiliti per il 2011, a meno che, come prevede la normativa (articolo 1, comma 4, ultimo periodo, Dlgs. 360/1998), non sia stata pubblicata, entro il 20 dicembre 2011, sul sito del Df, la delibera comunale che stabilisce nuovi valori.
Stesso schema per il secondo elenco, riservato al saldo e all’acconto del 30% dell’addizionale Irpef dovuta, rispettivamente, per gli anni 2010 (domicilio fiscale al 1° gennaio 2010) e 2011 (domicilio fiscale al 1° gennaio 2011). Anche in questo caso, accanto al nome di ogni Comune, sono segnalati l’aliquota e, se previsti, i limiti di reddito entro i quali si è dispensati dall’imposta.
L’aliquota da applicare per l’acconto 2011 e le condizioni di esenzione previste per lo stesso anno, sono quelle del 2010, salvo che, come per il biennio successivo, l’amministrazione non abbia pubblicato, questa volta entro il 31 dicembre 2010, la delibera che stabilisce nuove regole.
Il dipartimento sottolinea, inoltre, che, per l’anticipo 2011, non vanno considerate né le addizionali introdotte per la prima volta nel 2011, né l’eventuale aumento in vigore nel precedente anno, ovvero il 2010 (articolo 5, ultimo periodo, del Dlgs 23/2011).
In Rete, oltre ai due elenchi, anche una legenda che aiuta interpretare le voci in essi riportate.
Ricordiamo, infatti, che dopo l’eliminazione del blocco che sospendeva la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento o l'introduzione delle addizionali Irpef e di altri tributi, dal 2012 le amministrazioni locali, entro determinati limiti, possono nuovamente intervenire in materia fiscale.
A proposito di addizionale possono scegliere se richiedere l’imposta e quale metodo eventualmente applicare, ovvero, se optare per l’aliquota fissa o progressiva a scaglioni di reddito o prevedere soglie di esenzione: l’importante è che le decisioni siano “certificate” da delibere approvate nei termini fissati per il bilancio di previsione e pubblicate entro il 31 dicembre dell’anno di applicazione.
Tornando alla legenda, quindi, e seguendo le sue istruzioni, è possibile “navigare” tra le scelte dei diversi Comuni. Il doppio zero separato da una virgola (0,0), inserito nella colonna “aliquota”, rappresenta, ad esempio, l’assenza del tributo o il suo annullamento.
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Anna Maria Badiali
pubblicato Venerdì 17 Febbraio 2012
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