Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:25
Attualità
Con un software l'Agenzia aiuta i contribuenti a "fare i conti" col Fisco
Sul sito delle Entrate il programma che permette di calcolare la rateizzazione anche delle somme dovute per le comunicazioni relative a Tfr, arretrati e 36-bis
Somme dovute in base al controllo automatizzato, in rete le rate su misura per il contribuente. Da oggi è in linea sul sito dell'agenzia delle Entrate la versione potenziata del software che consente di calcolare la rateizzazione dei pagamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi, anche per le comunicazioni relative al Tfr, agli arretrati e al 36-bis. Un aggiornamento dell'applicazione informatica che aiuta i contribuenti a "fare i conti" con il Fisco e a sfruttare questa nuova possibilità introdotta dalla Finanziaria 2008. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 462/1997, inserito con l'ultima Finanziaria, infatti, stabilisce che le somme dovute a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi possono essere versate in rate trimestrali di pari importo. Il software predisposto dall'Agenzia consente di scegliere, comodamente da casa, il piano rateale, compilare il modello F24 relativo alla formula prescelta di ripartizione delle somme, calcolare interessi e scadenze delle rate.
Come fare per fruire del pagamento dilazionato
Per poter godere della diluizione dei pagamenti, il primo versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione con l'esito del controllo. Le ulteriori rate vanno versate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della rata precedente. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Come calcolare le rate, effettuare il versamento rateale e determinare gli interessi
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo richiesto con la comunicazione. Se le somme non superano i 5mila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Se l'ammontare dovuto è superiore a 5mila euro ma non a 50mila, la somma si può spalmare in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Si concede la stessa possibilità, ma con più cautela, in circostanze in cui il contribuente debba cifre superiori a 50mila euro. Anche in questo caso resta aperta la possibilità di diluire in venti rate trimestrali l'importo dovuto, ma solo a condizione che l'interessato fornisca adeguate garanzie ex lege, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Maggiore accortezza anche nella circostanza in cui le somme dovute siano inferiori a 500 euro, con riferimento alle comunicazioni sulla tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc), o ai 2mila euro per le comunicazioni sul controllo automatizzato o su quello formale delle dichiarazioni: il beneficio della dilazione in un massimo di sei rate di pari importo è concesso dall'ufficio delle Entrate soltanto se si versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'interessato, perché gli venga riconosciuto questo impedimento transitorio, deve presentare apposita richiesta alle Entrate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e, se la sua richiesta è accolta, può procedere entro lo stesso termine al versamento della prima rata.
Per effettuare il versamento delle rate si utilizza il modello di pagamento F24, nel quale vanno indicati separatamente gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo secondo il prospetto sottostante:
Per la compilazione del modello F24 relativo al piano rateale prescelto si può utilizzare l'applicazione on line sul sito dell'Agenzia. Il software permette anche di calcolare gli interessi. Va premesso che gli interessi del 3,5% annuo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene emessa la comunicazione e si calcolano fino al giorno di scadenza della rata. La formula applicabile per il calcolo è la seguente:
Ad esempio, nel caso in cui la comunicazione sia stata ricevuta dal contribuente il 6 ottobre, il versamento della seconda rata va effettuato il 28 febbraio 2009, ultimo giorno del terzo mese successivo al 5 novembre, scadenza della prima rata.
Attenzione a rispettare le scadenze...
Il mancato pagamento delle somme dovute alla scadenza prevista comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Come fare per fruire del pagamento dilazionato
Per poter godere della diluizione dei pagamenti, il primo versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione con l'esito del controllo. Le ulteriori rate vanno versate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della rata precedente. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Come calcolare le rate, effettuare il versamento rateale e determinare gli interessi
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo richiesto con la comunicazione. Se le somme non superano i 5mila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Se l'ammontare dovuto è superiore a 5mila euro ma non a 50mila, la somma si può spalmare in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Si concede la stessa possibilità, ma con più cautela, in circostanze in cui il contribuente debba cifre superiori a 50mila euro. Anche in questo caso resta aperta la possibilità di diluire in venti rate trimestrali l'importo dovuto, ma solo a condizione che l'interessato fornisca adeguate garanzie ex lege, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Maggiore accortezza anche nella circostanza in cui le somme dovute siano inferiori a 500 euro, con riferimento alle comunicazioni sulla tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc), o ai 2mila euro per le comunicazioni sul controllo automatizzato o su quello formale delle dichiarazioni: il beneficio della dilazione in un massimo di sei rate di pari importo è concesso dall'ufficio delle Entrate soltanto se si versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'interessato, perché gli venga riconosciuto questo impedimento transitorio, deve presentare apposita richiesta alle Entrate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e, se la sua richiesta è accolta, può procedere entro lo stesso termine al versamento della prima rata.
Per effettuare il versamento delle rate si utilizza il modello di pagamento F24, nel quale vanno indicati separatamente gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo secondo il prospetto sottostante:
| Tipologia di atto | Codice tributo relativo alla rata |
Codice tributo relativo agli interessi di rateazione |
| art. 36-bis | 9001 | 9002 |
| art. 36-ter | 9006 | 9007 |
| art. 36-bis - T.F.R. | 9526 | 9003 |
| art. 36-bis - Arretrati | 9527 | 9004 |
Per la compilazione del modello F24 relativo al piano rateale prescelto si può utilizzare l'applicazione on line sul sito dell'Agenzia. Il software permette anche di calcolare gli interessi. Va premesso che gli interessi del 3,5% annuo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene emessa la comunicazione e si calcolano fino al giorno di scadenza della rata. La formula applicabile per il calcolo è la seguente:
|
importo rata x 0,035 (interessi) x numero di giorni
|
|
365
|
Ad esempio, nel caso in cui la comunicazione sia stata ricevuta dal contribuente il 6 ottobre, il versamento della seconda rata va effettuato il 28 febbraio 2009, ultimo giorno del terzo mese successivo al 5 novembre, scadenza della prima rata.
Attenzione a rispettare le scadenze...
Il mancato pagamento delle somme dovute alla scadenza prevista comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Giulia Marconi
pubblicato Martedì 14 Ottobre 2008
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