Venerdì 17 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:01
Attualità
Diritto camerale 2012, non si cambia:
importi e criteri di calcolo immutati
importi e criteri di calcolo immutati
Il ministero dello Sviluppo economico conferma le misure fisse del tributo, le fasce di fatturato e le relative aliquote stabilite per lo scorso anno
Nel segno della continuità. Regole immutate per il diritto camerale che i soggetti iscritti al Registro delle imprese sono chiamati a versare per ogni anno solare.
Una nota del ministero dello Sviluppo economico, datata 27 dicembre 2011, dà il via libera all’applicazione, anche nell’anno appena iniziato, dei criteri già fissati per il 2011.
L’adempimento riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Cciaa (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), anche per le sedi secondarie e le unità locali “staccate”. Il diritto va versato per intero, anche nel caso in cui l’iscrizione duri soltanto per una parte dell’anno. Destinataria è la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell’impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali “succursali” e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all’estero. In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede al 1° gennaio.
Il diritto annuale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, scadenza che, quest’anno, slitta “naturalmente” da sabato 16 giugno a lunedì 18. Riconosciuta, comunque, la possibilità di differire il pagamento entro i successivi 30 giorni (fino, dunque, al 18 luglio), aggiungendo una maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo strumento da utilizzare è il modello F24, con indicazione del codice tributo “3850”.
Invece, le imprese che nel 2012 si iscrivono (o si annotano) per la prima volta nel Registro, sono tenute a versare il tributo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Confermate anche le misure transitorie adottate nel 2011 a seguito delle modifiche normative introdotte dal Dlgs 23/2010: gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente) versano un diritto annuale di 30 euro; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (200 euro), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (100 euro).
Due le misure fisse per le imprese individuali: 200 euro se tenute a iscriversi nella sezione ordinaria del Registro, 88 euro quando “destinate” a una sezione speciale.
Per le altre imprese si applicano le aliquote indicate nella tabella che segue, differenziate in base al fatturato realizzato nell’anno precedente
Relativamente alle unità locali, il tributo è dovuto, per ciascuna di esse, in misura pari al 20% dell’importo calcolato per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro.
Se si tratta di unità locali o di sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, per ognuna sono dovuti 110 euro.
Una nota del ministero dello Sviluppo economico, datata 27 dicembre 2011, dà il via libera all’applicazione, anche nell’anno appena iniziato, dei criteri già fissati per il 2011.
L’adempimento riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Cciaa (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), anche per le sedi secondarie e le unità locali “staccate”. Il diritto va versato per intero, anche nel caso in cui l’iscrizione duri soltanto per una parte dell’anno. Destinataria è la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell’impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali “succursali” e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all’estero. In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede al 1° gennaio.
Il diritto annuale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, scadenza che, quest’anno, slitta “naturalmente” da sabato 16 giugno a lunedì 18. Riconosciuta, comunque, la possibilità di differire il pagamento entro i successivi 30 giorni (fino, dunque, al 18 luglio), aggiungendo una maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo strumento da utilizzare è il modello F24, con indicazione del codice tributo “3850”.
Invece, le imprese che nel 2012 si iscrivono (o si annotano) per la prima volta nel Registro, sono tenute a versare il tributo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Confermate anche le misure transitorie adottate nel 2011 a seguito delle modifiche normative introdotte dal Dlgs 23/2010: gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente) versano un diritto annuale di 30 euro; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (200 euro), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (100 euro).
Due le misure fisse per le imprese individuali: 200 euro se tenute a iscriversi nella sezione ordinaria del Registro, 88 euro quando “destinate” a una sezione speciale.
Per le altre imprese si applicano le aliquote indicate nella tabella che segue, differenziate in base al fatturato realizzato nell’anno precedente
| Fatturato 2011 | Diritto camerale 2012 (in euro) | |
| oltre euro | fino a euro | |
| 100.000 | 200 | |
| 100.000 | 250.000 | 200 + 0,015% della parte oltre 100.000 |
| 250.000 | 500.000 | 222,50 + 0,013% della parte oltre 250.000 |
| 500.000 | 1.000.000 | 225 + 0,010% della parte oltre 500.000 |
| 1.000.000 | 10.000.000 | 305 + 0,009% della parte oltre 1.000.000 |
| 10.000.000 | 35.000.000 | 1.115 + 0,005% della parte oltre 10.000.000 |
| 35.000.000 | 50.000.000 | 2.365 + 0,003% della parte oltre 35.000.000 |
|
50.000.000 |
2.815 + 0,001% della parte oltre 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000) |
|
Se si tratta di unità locali o di sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, per ognuna sono dovuti 110 euro.
r.fo.
pubblicato Lunedì 2 Gennaio 2012
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