Attualità
Dubbi da spesometro, atto III.
Fra vecchie e nuove questioni
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
spesometro
Gli acquisti ripetuti nel corso dell’anno dal proprio fornitore di fiducia non vanno considerati automaticamente “collegati”. Così, la somma degli importi delle singole operazioni è necessaria, per la verifica del superamento della soglia dei 3mila euro, solo per le forniture collegate da un contratto. E’ il primo chiarimento contenuto nella terza serie di risposte a quesiti in materia di “spesometro”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
 
Gli autotrasportatori camminano con la registrazione
Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, la data dell’operazione – che regola poi l’obbligo di inserimento della stessa nella comunicazione – può identificarsi, per una chiara semplificazione degli adempimenti, nel momento in cui le fatture sono registrate.
 
Contabilità separata, operazione unica
Il contribuente che esercita due attività in contabilità separata deve verificare il superamento della soglia sulla base della fattura e non della singola registrazione. Ciò vuol dire che un documento di acquisto che dovesse contenere costi promiscui a entrambe le attività va inserito nella comunicazione, se il suo totale è complessivamente superiore ai 3mila euro (al netto di eventuali voci fuori campo Iva); anche qualora l’importo suddiviso fra le due attività fosse inferiore.
 
Locatore e locatario, differenti sono
Confermata la necessità della comunicazione, al superamento della “soglia critica”, per gli utilizzatori di beni in leasing o a noleggio. Lo “spesometro” riguarda, infatti, sia chi vende sia chi acquista. E l’esonero, per i contratti di leasing e noleggio, è previsto per i soli prestatori (chiamati già a un’altra comunicazione all’Anagrafe tributaria). Non anche per i fruitori dei beni.
 
r.fo.
pubblicato Mercoledì 18 Gennaio 2012

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