Attualità
Con la legge di stabilità, a regime
lo sconto forfetario per i benzinai
L’agevolazione per i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti consiste in una deduzione dal reddito di impresa in percentuali fisse in base a scaglioni di ricavi
pompe di benzina
Con l’approvazione della legge di stabilità per il 2012 il Parlamento ha apportato, oltre al suo contenuto tipico, rilevanti novità di carattere odinamentale volte a sostenere la crescita in attuazione delle misure prospettate dal Governo con le Istituzioni europee.
 
Importanti novità, riguardano, tra l’altro, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Si tratta, in particolare, dell’agevolazione fiscale sotto forma di deduzione forfetaria dal reddito di impresa di un ammontare calcolato in percentuali fisse in relazione a scaglioni di ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del Tuir:
  • 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro
  • 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro
  • 0,4% dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.
 
Il “bonus fiscale” - previsto dall’articolo 21, comma 1, della legge 448/1998 (Finanziaria 1999) - è stato più volte reiterato negli anni successivi alla sua introduzione in considerazione, anche, del servizio pubblico svolto dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti che, pur non essendo classificati come sostituti d’imposta in senso tecnico, incassano giornalmente per conto dell’erario le accise sui prodotti petroliferi commercializzati per autotrazione.
 
Tuttavia, il Dl “milleproroghe” 225/2010 l’aveva prorogato per il periodo di imposta 2011 stabilendo una novità assoluta rispetto al passato circa le modalità di determinazione dell’incentivo. Infatti, erano state stanziate risorse limitate (24 milioni di euro) e disposto il rinvio a un successivo decreto per l’individuazione degli importi oggetto di deduzione dal reddito.
 
Con l’approvazione della legge di stabilità, il Parlamento ha cambiato orientamento stabilendo in primis la proroga del bonus per il 2011 con le vecchie aliquote, abrogando il limite di spesa previsto. Inoltre, a decorrere dal periodo d’imposta successivo, ha messo a regime la disposizione.
 
Nel dettaglio, per tenere conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a), del Tuir:
  • 1,1% dei ricavi fino a 1.032.000 euro
  • 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro
  • 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000 euro.
 
In ciascun periodo d’imposta i soggetti interessati dovranno calcolare l’acconto dovuto ai fini delle imposte dirette senza tenere conto della deduzione forfetaria.
 
Contestualmente, a copertura dei maggiori oneri, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sono fissate a decorrere dal 2012, rispettivamente, a 614,20 euro e a 473,20 euro per mille litri di prodotto e, dal 2013, a 614,70 euro e a 473,70 euro per mille litri di prodotto.
A tali aumenti non si applica quanto previsto dal comma 154, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 662/1996, disposizione che limita - nei territori delle regioni a statuto ordinario - gli eventuali aumenti erariali per l’accisa sulla benzina per autotrazione alla differenza esistente rispetto all’aliquota in atto dell’imposta regionale sulla benzina (ove vigente).
Peraltro, è stato disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del Dl 452/2001, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e di quelli di cui al successivo comma 2 (enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Dlgs 422/1997; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 1822/1939, al Regolamento (Cee) 684/1992 e al Dlgs 422/1997; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone).
 
In ultimo, si segnala che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di stabilità, le operazioni presso gli impianti di distribuzione regolate con carte di pagamento, di importo inferiore a 100 euro, sono gratuite sia per l’acquirente che per il venditore.
Boris Bivona
pubblicato Lunedì 14 Novembre 2011

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