Mercoledì 22 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Modulistica 2012, nuovi prototipi:
è arrivato il momento di Unico Pf
è arrivato il momento di Unico Pf
Hanno chiesto e ottenuto asilo nei quadri ad hoc del modello, tra l’altro, la cedolare secca, i dati catastali degli immobili ristrutturati, il contributo di solidarietà dei contribuenti con reddito superiore a 300mila euro
A raggiungere il limbo virtuale delle bozze sono, oggi, i fascicoli 1 e 2 di Unico Pf 2012, con le relative istruzioni. Sia nel primo sia nel secondo sono gli immobili, in particolare quelli locati e quelli ristrutturati, a impegnare maggiormente i tecnici dell’Agenzia alle prese con la realizzazione dei nuovi modelli di dichiarazione.
Cominciamo dal primo…
Già nel frontespizio si trova qualcosa di inedito, è una casella dedicata ai contribuenti intenzionati a trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in compensazione. Per farlo, sarà necessario barrare il quadratino “Dichiarazione integrativa” (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/98). Va da sé che tale casella va “marcata” soltanto nel caso in cui si presenti una dichiarazione integrativa. Naturalmente, condizione necessaria, è che la somma non sia stata già restituita in tutto o anche in parte.
Protagonista, tra le novità, la cedolare secca, che si fa largo nelle sezioni I e II del quadro RB (Redditi dei fabbricati) del modello. Nuovi campi accoglieranno i dati relativi all’imposta sostitutiva di Irpef, Registro e Bollo (del 21 o 19% del canone annuo), sulle locazioni degli immobili a uso abitativo situati sul territorio nazionale, compresa l’indicazione della relativa opzione.
Nello stesso quadro RB, inoltre, è previsto, come spiegato a chiare lettere nelle istruzioni, uno specifico codice di utilizzo da riportare nella colonna 2 della I sezione. È il codice 16 e individua gli immobili di interesse storico e/o artistico affittati, il cui reddito è commisurato alla rendita calcolata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato.
Debutta, poi, il quadro CS, che comprende due righi suddivisi, rispettivamente, in 5 e 6 colonne. È in questi spazi che trova posto il contributo di solidarietà del 3% dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi, sulla parte che eccede tale somma. La novità è stata introdotta, a partire dal 2011, dalla “Manovra di ferragosto” (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011). L’inedito contributo è comunque deducibile dal reddito relativo allo stesso periodo d’imposta a cui si riferisce.
Trait d’union: il 36 per cento
Dal 14 maggio 2011, grazie a una disposizione inserita nel “decreto sviluppo” (articolo 7, comma 2, lettera q, Dl 70/2011), chi effettua interventi di ristrutturazione edilizia e vuole fruire dello sconto Irpef del 36% sulle spese sostenute, non è più tenuto a inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori. Ora, la traccia visibile delle opere effettuate passa da Unico, nel quadro RP (sezione III-B) del primo fascicolo e nel quadro AC (sezione II) del secondo. Il singolo contribuente o l’amministratore del condominio – per le ristrutturazioni delle parti comuni – dovranno inserire, nei neonati campi, i dati catastali identificativi dell’immobile (o del condominio).
Infine, nel secondo…
Prendono corpo, in Unico 2012, le modifiche del regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare, dovute a più interventi normativi, da ultimo l’articolo 8 del Dl 70/2011. In particolare, sbarcano nella nuova sezione XV del quadro RM; qui, coloro che, al 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione a un fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5%, dovranno indicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5% del valore medio delle quote possedute risultante dai prospetti periodici redatti nel 2010.
C’è poi un’altra “prima”, la sezione XVI, che accoglie disposizioni dell’ultima ora. Si tratta dell’imposta dello 0,76% sugli immobili situati all’estero appartenenti a persone fisiche residenti in Italia (commi da 13 a 17 dell’articolo 19, Dl 201/2011) – la cui base imponibile è rappresentata dal valore dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o dal contratto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile – e del prelievo dell’1 per mille del valore di mercato delle attività finanziarie detenute all’estero dagli stessi soggetti (commi da 18 a 22).
Sempre in auge
Si segnala, infine, la conferma di molti degli sconti e dei bonus fiscali, tra cui:
Con un linguaggio semplificato, una grafica intuitiva e numerose schede di sintesi per agevolare la compilazione, Unico Pf 2012, il modello per dichiarare i redditi relativi al 2011, si prepara così a intraprendere il percorso che vedrà la sua mutazione in definitivo.
Cominciamo dal primo…
Già nel frontespizio si trova qualcosa di inedito, è una casella dedicata ai contribuenti intenzionati a trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in compensazione. Per farlo, sarà necessario barrare il quadratino “Dichiarazione integrativa” (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/98). Va da sé che tale casella va “marcata” soltanto nel caso in cui si presenti una dichiarazione integrativa. Naturalmente, condizione necessaria, è che la somma non sia stata già restituita in tutto o anche in parte.
Protagonista, tra le novità, la cedolare secca, che si fa largo nelle sezioni I e II del quadro RB (Redditi dei fabbricati) del modello. Nuovi campi accoglieranno i dati relativi all’imposta sostitutiva di Irpef, Registro e Bollo (del 21 o 19% del canone annuo), sulle locazioni degli immobili a uso abitativo situati sul territorio nazionale, compresa l’indicazione della relativa opzione.
Nello stesso quadro RB, inoltre, è previsto, come spiegato a chiare lettere nelle istruzioni, uno specifico codice di utilizzo da riportare nella colonna 2 della I sezione. È il codice 16 e individua gli immobili di interesse storico e/o artistico affittati, il cui reddito è commisurato alla rendita calcolata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato.
Debutta, poi, il quadro CS, che comprende due righi suddivisi, rispettivamente, in 5 e 6 colonne. È in questi spazi che trova posto il contributo di solidarietà del 3% dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi, sulla parte che eccede tale somma. La novità è stata introdotta, a partire dal 2011, dalla “Manovra di ferragosto” (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011). L’inedito contributo è comunque deducibile dal reddito relativo allo stesso periodo d’imposta a cui si riferisce.
Trait d’union: il 36 per cento
Dal 14 maggio 2011, grazie a una disposizione inserita nel “decreto sviluppo” (articolo 7, comma 2, lettera q, Dl 70/2011), chi effettua interventi di ristrutturazione edilizia e vuole fruire dello sconto Irpef del 36% sulle spese sostenute, non è più tenuto a inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori. Ora, la traccia visibile delle opere effettuate passa da Unico, nel quadro RP (sezione III-B) del primo fascicolo e nel quadro AC (sezione II) del secondo. Il singolo contribuente o l’amministratore del condominio – per le ristrutturazioni delle parti comuni – dovranno inserire, nei neonati campi, i dati catastali identificativi dell’immobile (o del condominio).
Infine, nel secondo…
Prendono corpo, in Unico 2012, le modifiche del regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare, dovute a più interventi normativi, da ultimo l’articolo 8 del Dl 70/2011. In particolare, sbarcano nella nuova sezione XV del quadro RM; qui, coloro che, al 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione a un fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5%, dovranno indicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5% del valore medio delle quote possedute risultante dai prospetti periodici redatti nel 2010.
C’è poi un’altra “prima”, la sezione XVI, che accoglie disposizioni dell’ultima ora. Si tratta dell’imposta dello 0,76% sugli immobili situati all’estero appartenenti a persone fisiche residenti in Italia (commi da 13 a 17 dell’articolo 19, Dl 201/2011) – la cui base imponibile è rappresentata dal valore dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o dal contratto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile – e del prelievo dell’1 per mille del valore di mercato delle attività finanziarie detenute all’estero dagli stessi soggetti (commi da 18 a 22).
Sempre in auge
Si segnala, infine, la conferma di molti degli sconti e dei bonus fiscali, tra cui:
- il 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (del 36% abbiamo già detto)
- l’imposta sostitutiva del 10%, nel limite di 6mila euro lordi, sulle somme percepite per incremento della produttività
- la detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, entro il limite di 141,90 euro.
Con un linguaggio semplificato, una grafica intuitiva e numerose schede di sintesi per agevolare la compilazione, Unico Pf 2012, il modello per dichiarare i redditi relativi al 2011, si prepara così a intraprendere il percorso che vedrà la sua mutazione in definitivo.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 25 Gennaio 2012
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