Venerdì 17 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:01
Attualità
Saldo Iva in cassa entro il 16 marzo
se versato autonomamente da Unico
se versato autonomamente da Unico
L'appuntamento riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2011 con un debito superiore a 10,33 euro
Venerdì 16 marzo è cerchiato in rosso sull’agenda dei titolari di partita Iva che devono pagare il saldo dell’imposta relativa al 2011.
Chiamati in cassa sono, espressamente, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale “sganciata” da Unico 2012, che, in caso di mancato versamento entro il termine previsto, potranno sanare questa loro defaiance solo attraverso il ravvedimento operoso.
Chi, invece, si avvale della dichiarazione unificata può optare per il pagamento differito alla stessa scadenza prevista per le imposte che scaturiscono da quel modello, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Se il debito non supera i 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti eseguiti in dichiarazione), il saldo non è dovuto.
Come e quando versare
Facciamo il punto sulle possibilità offerte alle diverse tipologie di contribuenti.
Chi presenta la dichiarazione Iva “autonoma” ha la possibilità di:
Chi paga a rate (da un minimo di 2 a un massimo di 9) deve tener presente che:
Per chi presenta la dichiarazione Iva “dentro” Unico, può, alternativamente:
Il saldo Iva annuale si paga con il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, direttamente da parte dell’interessato o tramite gli intermediari autorizzati, con indicazione nella sezione “Erario” del codice tributo 6099.
In caso si rateazione, gli interessi vanno indicati a parte con il codice tributo 1668.
E’ possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi.
In caso di dimenticanza
Chi si accorge di non aver effettuato, o aver effettuato solo in parte, il versamento dovuto, può correre ai ripari. Va ricordato che per l’omesso versamento del saldo Iva si può incorrere anche in sanzioni di natura penale (reclusione da sei mesi a due anni). Queste scattano nel caso di mancato versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un importo superiore a 50mila euro e se l’omissione perdura fino alla scadenza per il versamento del successivo acconto (quindi, per l’Iva 2011, fino al 27 dicembre 2012).
Sul fronte delle sanzioni amministrative va ricordata la regola generale che prevede, in caso di omesso pagamento, l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta. Se, però, si corre ai ripari attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta a:
Se però l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione o inizia accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, il contribuente non potrà più avvalersi del ravvedimento.
Potrà, invece, ottenere una riduzione della sanzione (10% dell’imposta dovuta), se provvede a pagare la comunicazione di irregolarità entro 30 giorni dal suo ricevimento; anche in questo caso, potrà rateizzare gli importi dovuti.
Il numero di rate possibili è determinato dall’importo del debito: saranno al massimo 6 le rate trimestrali se il debito è fino a 5mila euro, potranno arrivare a 20 per importi superiori a 5mila euro.
Chiamati in cassa sono, espressamente, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale “sganciata” da Unico 2012, che, in caso di mancato versamento entro il termine previsto, potranno sanare questa loro defaiance solo attraverso il ravvedimento operoso.
Chi, invece, si avvale della dichiarazione unificata può optare per il pagamento differito alla stessa scadenza prevista per le imposte che scaturiscono da quel modello, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Se il debito non supera i 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti eseguiti in dichiarazione), il saldo non è dovuto.
Come e quando versare
Facciamo il punto sulle possibilità offerte alle diverse tipologie di contribuenti.
Chi presenta la dichiarazione Iva “autonoma” ha la possibilità di:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- rateizzare le rate successive alla prima, applicando la maggiorazione dello 0,33% mensile.
Chi paga a rate (da un minimo di 2 a un massimo di 9) deve tener presente che:
- il versamento va effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi
- la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo, le altre entro il 16 di ciascun mese successivo
- la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre.
Per chi presenta la dichiarazione Iva “dentro” Unico, può, alternativamente:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- versare il saldo in un’unica soluzione entro le scadenze previste per i versamenti di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
- rateizzare il saldo dovuto a partire dal 16 marzo, applicando la maggiorazione dello 0,33% mensile all’importo di ciascuna rata successiva alla prima
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e poi applicando l’interesse per la rateazione dei versamenti di Unico dello 0,33% a ogni rata successiva alla prima.
Il saldo Iva annuale si paga con il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, direttamente da parte dell’interessato o tramite gli intermediari autorizzati, con indicazione nella sezione “Erario” del codice tributo 6099.
In caso si rateazione, gli interessi vanno indicati a parte con il codice tributo 1668.
E’ possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi.
In caso di dimenticanza
Chi si accorge di non aver effettuato, o aver effettuato solo in parte, il versamento dovuto, può correre ai ripari. Va ricordato che per l’omesso versamento del saldo Iva si può incorrere anche in sanzioni di natura penale (reclusione da sei mesi a due anni). Queste scattano nel caso di mancato versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un importo superiore a 50mila euro e se l’omissione perdura fino alla scadenza per il versamento del successivo acconto (quindi, per l’Iva 2011, fino al 27 dicembre 2012).
Sul fronte delle sanzioni amministrative va ricordata la regola generale che prevede, in caso di omesso pagamento, l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta. Se, però, si corre ai ripari attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta a:
- un decimo (pari al 3% del dovuto), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni
- un ottavo (pari al 3,75%), se il ravvedimento interviene oltre i 30 giorni ma entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità in cui è stata commessa la violazione.
Se però l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione o inizia accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, il contribuente non potrà più avvalersi del ravvedimento.
Potrà, invece, ottenere una riduzione della sanzione (10% dell’imposta dovuta), se provvede a pagare la comunicazione di irregolarità entro 30 giorni dal suo ricevimento; anche in questo caso, potrà rateizzare gli importi dovuti.
Il numero di rate possibili è determinato dall’importo del debito: saranno al massimo 6 le rate trimestrali se il debito è fino a 5mila euro, potranno arrivare a 20 per importi superiori a 5mila euro.
Lilia Chini
pubblicato Giovedì 15 Marzo 2012
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