Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:25
Attualità
Spesometro, leasing e noleggi:
il quesitario si arricchisce
il quesitario si arricchisce
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Per l’attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, l’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria decorre dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l’assoggettamento allo spesometro. E’ solo la prima indicazione, contenuta nel documento – on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate – attraverso il quale l’Amministrazione ha dato riscontro ai quesiti – pervenuti tramite e-mail o posti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria – in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva e dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.
Fra i dubbi dissipati, quelli relativi all’eventuale marginalità dell’attività di locazione. Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che, a prescindere dalla loro prevalenza, le operazioni relative all’attività di noleggio sono soggette alla comunicazione dei dati relativi ai contratti. Per intenderci, il quesito era il seguente: “la comunicazione è obbligatoria anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere da soggetti che marginalmente svolgono le medesime (esempio: autoriparatore che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva)? Oppure, in generale, che nel caso di svolgimento di più attività sono soggette alla comunicazione in parola solo quelle in cui l’attività di noleggio/locazione è la prevalente in termini di ricavi conseguiti?”.
Così come è stato precisato che, nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) che devono formare oggetto di monitoraggio, rientrano i beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima.
Al confine fra le due comunicazioni si pongono, poi, tre risposte. La prima: chi è obbligato a entrambe (noleggio/locazione e spesometro) può inviare 2 comunicazioni separate, rispettando le diverse scadenze; nel caso, invece, si opti per un’unica comunicazione, contenente anche i dati dello “spesometro”, la scadenza è quella prevista per i contratti di noleggio/locazione.
La seconda: gli utilizzatori in leasing o noleggio non sono affatto esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con quella a carico delle società locatrice/noleggiatrice. Infatti, l’esonero previsto per le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ha lo scopo di evitare duplicazioni “soggettive” degli adempimenti.
L’ultima: le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell’ambito dello spesometro e non dei dati relativi ai contratti di leasing/noleggio. E’ valida, infatti, l’interpretazione per cui “al di là del nomen iuris l’attività di noleggio di autovetture con conducente ha ad oggetto, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro”.
Per concludere, un chiarimento relativo interamente allo spesometro. E’ oggetto di comunicazione anche l’“autoconsumo” (quando, ovviamente supera la soglia di rilevanza). Il dubbio era stato sollevato in conseguenza del mancato riferimento all’autoconsumo, nel punto in cui, nella circolare 24/2011, era stata affermata l’attrazione, nella comunicazione, delle operazioni destinate a finalità estranee all’impresa.
Fra i dubbi dissipati, quelli relativi all’eventuale marginalità dell’attività di locazione. Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che, a prescindere dalla loro prevalenza, le operazioni relative all’attività di noleggio sono soggette alla comunicazione dei dati relativi ai contratti. Per intenderci, il quesito era il seguente: “la comunicazione è obbligatoria anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere da soggetti che marginalmente svolgono le medesime (esempio: autoriparatore che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva)? Oppure, in generale, che nel caso di svolgimento di più attività sono soggette alla comunicazione in parola solo quelle in cui l’attività di noleggio/locazione è la prevalente in termini di ricavi conseguiti?”.
Così come è stato precisato che, nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) che devono formare oggetto di monitoraggio, rientrano i beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima.
Al confine fra le due comunicazioni si pongono, poi, tre risposte. La prima: chi è obbligato a entrambe (noleggio/locazione e spesometro) può inviare 2 comunicazioni separate, rispettando le diverse scadenze; nel caso, invece, si opti per un’unica comunicazione, contenente anche i dati dello “spesometro”, la scadenza è quella prevista per i contratti di noleggio/locazione.
La seconda: gli utilizzatori in leasing o noleggio non sono affatto esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con quella a carico delle società locatrice/noleggiatrice. Infatti, l’esonero previsto per le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ha lo scopo di evitare duplicazioni “soggettive” degli adempimenti.
L’ultima: le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell’ambito dello spesometro e non dei dati relativi ai contratti di leasing/noleggio. E’ valida, infatti, l’interpretazione per cui “al di là del nomen iuris l’attività di noleggio di autovetture con conducente ha ad oggetto, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro”.
Per concludere, un chiarimento relativo interamente allo spesometro. E’ oggetto di comunicazione anche l’“autoconsumo” (quando, ovviamente supera la soglia di rilevanza). Il dubbio era stato sollevato in conseguenza del mancato riferimento all’autoconsumo, nel punto in cui, nella circolare 24/2011, era stata affermata l’attrazione, nella comunicazione, delle operazioni destinate a finalità estranee all’impresa.
r.fo.
pubblicato Venerdì 23 Dicembre 2011
I più letti
Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto
Non scattano automatismi tra un giudicato e l’altro. Nel processo tributario, “l’innocente” deve essere in grado di abbattere le presunzioni a base dell’accertamento
Istituiti con quattro risoluzioni, riguardano il pignoramento presso terzi, l’imposta sostitutiva sugli affitti, l’incremento per le non operative e il contributo di solidarietà
Devono procedere a braccetto il ricorso per la mancata notifica di un avviso di accertamento e quello per l’avviso di mora, altrimenti il primo diventa inammissibile
Perché ammissibile, il ricorso contro l’avviso di accertamento notificato in maniera non conforme, deve viaggiare insieme alla richiesta di nullità della relativa cartella esattoriale
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Ritardi, imprecisioni, dimenticanze, non determinano sempre la perdita definitiva di un’opportunità. Ecco i numeri per non lasciarsi scappare anche la seconda chance
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto
Istituiti con quattro risoluzioni, riguardano il pignoramento presso terzi, l’imposta sostitutiva sugli affitti, l’incremento per le non operative e il contributo di solidarietà
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
16/5/2012
L’Agenzia premiata nella categoria video promozionale con lo spot “Parassiti”. La cerimonia a Roma nell’ambito del Forum delle Pubbliche amministrazioni
14/5/2012
Istituiti con quattro risoluzioni, riguardano il pignoramento presso terzi, l’imposta sostitutiva sugli affitti, l’incremento per le non operative e il contributo di solidarietà
11/5/2012
Ritardi, imprecisioni, dimenticanze, non determinano sempre la perdita definitiva di un’opportunità. Ecco i numeri per non lasciarsi scappare anche la seconda chance
11/5/2012
I modelli dovranno essere trasmessi necessariamente per via telematica direttamente o tramite gli intermediari autorizzati utilizzando i canali Entratel o Fisconline
Notizie correlate
- Dubbi da spesometro, atto III. Fra vecchie e nuove questioni
- 18/1/2012

- Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
- Comunicazioni società di leasing. I chiarimenti delle Entrate
- 26/9/2011

- Le risposte ai quesiti dell’Associazione di categoria sull’adempimento finalizzato ad acquisire dati necessari per l’accertamento sintetico dei contribuenti
- Leasing, noleggio e altro ancora tutto in una sola comunicazione
- 21/11/2011

- Slitta dal 31 dicembre prossimo al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per effettuare la trasmissione delle informazioni richieste ai fini dell’accertamento sintetico
- Operazioni rilevanti Iva 2010, il Fisco aspetta fino al 31 gennaio
- 21/12/2011

- Un mese di tempo in più per trasmettere i dati di acquisti, cessioni e prestazioni, rese e ricevute, nel corso dello scorso anno, di importo non inferiore a 25mila euro
Archivio Attualità
Maggio, 2012
(12)
Aprile, 2012
(23)
Marzo, 2012
(38)
Febbraio, 2012
(36)
Gennaio, 2012
(22)
Dicembre, 2011
(31)
Novembre, 2011
(14)
Ottobre, 2011
(26)
Settembre, 2011
(15)
Agosto, 2011
(9)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(23)














