Attualità
Spesometro, leasing e noleggi:
il quesitario si arricchisce
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
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Per l’attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, l’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria decorre dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l’assoggettamento allo spesometro. E’ solo la prima indicazione, contenuta nel documento – on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate – attraverso il quale l’Amministrazione ha dato riscontro ai quesiti – pervenuti tramite e-mail o posti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria – in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva e dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.
 
Fra i dubbi dissipati, quelli relativi all’eventuale marginalità dell’attività di locazione. Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che, a prescindere dalla loro prevalenza, le operazioni relative all’attività di noleggio sono soggette alla comunicazione dei dati relativi ai contratti. Per intenderci, il quesito era il seguente: “la comunicazione è obbligatoria anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere da soggetti che marginalmente svolgono le medesime (esempio: autoriparatore che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva)? Oppure, in generale, che nel caso di svolgimento di più attività sono soggette alla comunicazione in parola solo quelle in cui l’attività di noleggio/locazione è la prevalente in termini di ricavi conseguiti?”.
 
Così come è stato precisato che, nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) che devono formare oggetto di monitoraggio, rientrano i beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima.
 
Al confine fra le due comunicazioni si pongono, poi, tre risposte. La prima: chi è obbligato a entrambe (noleggio/locazione e spesometro) può inviare 2 comunicazioni separate, rispettando le diverse scadenze; nel caso, invece, si opti per un’unica comunicazione, contenente anche i dati dello “spesometro”, la scadenza è quella prevista per i contratti di noleggio/locazione.
La seconda: gli utilizzatori in leasing o noleggio non sono affatto esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con quella a carico delle società locatrice/noleggiatrice. Infatti, l’esonero previsto per le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ha lo scopo di evitare duplicazioni “soggettive” degli adempimenti.
L’ultima: le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell’ambito dello spesometro e non dei dati relativi ai contratti di leasing/noleggio. E’ valida, infatti, l’interpretazione per cui “al di là del nomen iuris l’attività di noleggio di autovetture con conducente ha ad oggetto, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro”.
 
Per concludere, un chiarimento relativo interamente allo spesometro. E’ oggetto di comunicazione anche l’“autoconsumo” (quando, ovviamente supera la soglia di rilevanza). Il dubbio era stato sollevato in conseguenza del mancato riferimento all’autoconsumo, nel punto in cui, nella circolare 24/2011, era stata affermata l’attrazione, nella comunicazione, delle operazioni destinate a finalità estranee all’impresa.
r.fo.
pubblicato Venerdì 23 Dicembre 2011

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