Attualità
770/2007 semplificato, le novità del modello (3)
La comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Facciata del modello 770/2007 semplificato

La presente Comunicazione deve essere utilizzata per evidenziare i dati relativi al soggetto che ha percepito nel corso del 2006 redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi cui si sono rese applicabili le disposizioni degli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 33, comma 4, del Dpr 42/1988.



Nel caso di redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir, agli eredi dell'avente diritto, il sostituto d'imposta deve riportare in tale sezione i dati anagrafici e fiscali dell'erede, avendo cura di barrare la nuova casella del punto 12 "Erede". Il dato rileva ai fini della riliquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria, in quanto i compensi erogati agli eredi sono assoggettati a tassazione separata.

Nel nuovo punto 13 "Eventi eccezionali", da compilare qualora il contribuente benefici della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, va riportato il codice "1" per i contribuenti vittime di richieste estorsive, il codice "3" per i contribuenti residenti alla data del 31/10/2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici, il codice "4" (residuale) per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



Tra le tipologie di compensi da evidenziare nella comunicazione rientrano da quest'anno anche quelli corrisposti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere contrassegnati dal codice M nel punto 18 "Causale". Il Dl n. 223/06 ha infatti modificato l'articolo 25 del Dpr 600/1973 estendendo l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, ai casi in cui vengano erogati compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, rientranti nella categoria dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir). L'obbligo di operare la ritenuta sorge per i compensi corrisposti a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto. La ritenuta del 20% deve essere operata sull'ammontare dei compensi erogati, compresi i rimborsi di spese inerenti alla produzione del reddito, quali le spese di viaggio, vitto e di alloggio sostenute e documentate dal percipiente (cfr. risoluzioni n. 69/2003 e n. 20/1998).

Si supponga, ad esempio, che la società X abbia erogato a un suo funzionario per la partecipazione in qualità di relatore a un convegno la somma di 1.000 euro, così composta: compenso per il convegno, 800 euro; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, 200 euro. La compilazione dovrà essere la seguente:



La ritenuta va effettuata, all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell'Irpef nella misura del 20% del compenso. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con il codice tributo 1040. Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, la ritenuta è del 30% a titolo d'imposta (articolo 25, comma 2, del Tuir).

E' presente, infine, da quest'anno, una nuova sezione Fallimento e liquidazione coatta amministrativa, che si compone dei punti 37, "Somme corrisposte prima della data di fallimento", e 38, "Somme corrisposte dal curatore/commissario".



I punti 37 e 38 vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore. In tal caso, è necessario indicare, nel punto 37, la quota dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare già compresa nel punto 24, e, nel punto, 38 la quota dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. In questi punti, pertanto, dovrà essere ripartito l'imponibile assoggettato a ritenuta (punto 24) al fine di distinguere le responsabilità dei sostituti (fallito e curatore) in ordine al versamento delle ritenute sui compensi erogati. Il Dl 223/2006 ha, infatti, modificato l'articolo 23 del Dpr 600/1973 attribuendo la qualifica di sostituto d'imposta anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore. Si rileva invece che, nella comunicazione di lavoro dipendente, la distinzione tra i compensi erogati dal fallito (sostituto d'imposta dichiarante) e quelli erogati dal curatore fallimentare è realizzata prevedendo l'indicazione dei compensi erogati dal curatore fallimentare/commissario liquidatore oltre che nei punti 1 e/o 2 della comunicazione anche nei punti 45 e 46 "Redditi erogati da altri soggetti".

Si supponga, ad esempio, che la società X abbia erogato, prima del fallimento, all'agente monomandatario (che non si avvale di dipendenti e terzi collaboratori) 8.000 euro di provvigioni. Nello stesso anno il curatore fallimentare eroga all'agente altri 2.000 euro allo stesso titolo.
In tal caso (art. 25-bis, comma 2 del D.P.R. n. 600/73) la compilazione dovrà essere la seguente:




3 - continua

Pietro De Felice
pubblicato Mercoledì 12 Settembre 2007

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