Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:25
Normativa e prassi
Accantonamenti per il tfm deducibili se la data è certa
In mancanza di atto anteriore all'inizio del rapporto che ne riconosca il diritto i costi per le indennità di fine mandato sono deducibili nell'anno di effettiva erogazione
Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori non sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa, a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto precedente all'inizio del rapporto, così come richiesto dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir. La precisazione arriva dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 211/E del 22 maggio, in risposta al quesito presentato da una società che chiede se le somme accantonate per il tfm degli amministratori possano essere dedotte con il criterio di competenza, come previsto dall'articolo 105 del Tuir, perché assimilabili ai compensi corrisposti.
In particolare, nel caso in esame, si tratta di indennità previste per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 50, comma 2, del Tuir).
Per l'Agenzia appare evidente equiparare fiscalmente le somme in esame ai fondi passivi riservati ai trattamenti di quiescenza e previdenza e, contrariamente a quanto prospettato dalla società istante, subordina l'applicazione della deducibilità e, quindi, del principio di competenza stesso, alla medesima regola stabilita dall'articolo 17 per poter usufruire, da parte dei beneficiari delle indennità, della tassazione separata e cioè dell'esistenza di un "atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".
In mancanza di questo requisito, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate.
In particolare, nel caso in esame, si tratta di indennità previste per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 50, comma 2, del Tuir).
Per l'Agenzia appare evidente equiparare fiscalmente le somme in esame ai fondi passivi riservati ai trattamenti di quiescenza e previdenza e, contrariamente a quanto prospettato dalla società istante, subordina l'applicazione della deducibilità e, quindi, del principio di competenza stesso, alla medesima regola stabilita dall'articolo 17 per poter usufruire, da parte dei beneficiari delle indennità, della tassazione separata e cioè dell'esistenza di un "atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".
In mancanza di questo requisito, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate.
Anna Maria Badiali
pubblicato Giovedì 22 Maggio 2008
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