Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:25
Attualità
Acconto Iva per le società con attività mista Determinazione separata e versamento unitario
Chiarimenti per i contribuenti che operano nell'ambito dei servizi di pubblico interesse
Con la risoluzione n. 144/E del 20 dicembre, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di versamento dell'acconto Iva per i contribuenti individuati dai decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 24 ottobre 2000. Si tratta delle società che:
- prestano servizi di telecomunicazione
- gestiscono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati
- gestiscono il servizio di fognatura e depurazione
- effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano
- gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Per detti contribuenti, i citati decreti n. 366 e n. 370 stabiliscono particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e consentono, tra l'altro, di effettuare le liquidazioni periodiche Iva e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente, senza applicazione di interessi.
Nell'ipotesi in cui, oltre alle attività sopra elencate, i medesimi soggetti svolgano operazioni o attività diverse, gli stessi hanno l'obbligo di tenerne distinta annotazione e di assolvere nei modi ordinari tutti gli adempimenti previsti dal titolo II del Dpr n. 633/1972.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 1, comma 471, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005)(1) ha stabilito per questi soggetti specifiche modalità per il calcolo dell'acconto Iva. In particolare, detta disposizione prevede che, se i soggetti che svolgono le attività sopra elencate sono di rilevante dimensione economica, per la determinazione dell'acconto annuale non si applicano i normali metodi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405, bensì i criteri stabiliti dal medesimo articolo 1, comma 471.
La dimensione dei soggetti è determinata in base ai versamenti Iva eseguiti nel corso dell'anno solare precedente, che devono essere di ammontare superiore a due milioni di euro. Al verificarsi di tale condizione, l'acconto da versare è pari al 97 per cento dell'importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso. La speciale modalità di calcolo dell'acconto Iva, incide, quindi, sia sulla determinazione della base di commisurazione sia sulla percentuale (aumentata dall'88 al 97 per cento).
Con circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005, sono già state fornite le prime indicazioni in merito a questo nuovo metodo di calcolo dell'acconto, ed è stato chiarito che, per la determinazione del requisito dimensionale, rilevano i seguenti versamenti eseguiti nell'anno precedente:
Nell'ipotesi in cui, oltre alle attività sopra elencate, i medesimi soggetti svolgano operazioni o attività diverse, gli stessi hanno l'obbligo di tenerne distinta annotazione e di assolvere nei modi ordinari tutti gli adempimenti previsti dal titolo II del Dpr n. 633/1972.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 1, comma 471, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005)(1) ha stabilito per questi soggetti specifiche modalità per il calcolo dell'acconto Iva. In particolare, detta disposizione prevede che, se i soggetti che svolgono le attività sopra elencate sono di rilevante dimensione economica, per la determinazione dell'acconto annuale non si applicano i normali metodi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405, bensì i criteri stabiliti dal medesimo articolo 1, comma 471.
La dimensione dei soggetti è determinata in base ai versamenti Iva eseguiti nel corso dell'anno solare precedente, che devono essere di ammontare superiore a due milioni di euro. Al verificarsi di tale condizione, l'acconto da versare è pari al 97 per cento dell'importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso. La speciale modalità di calcolo dell'acconto Iva, incide, quindi, sia sulla determinazione della base di commisurazione sia sulla percentuale (aumentata dall'88 al 97 per cento).
Con circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005, sono già state fornite le prime indicazioni in merito a questo nuovo metodo di calcolo dell'acconto, ed è stato chiarito che, per la determinazione del requisito dimensionale, rilevano i seguenti versamenti eseguiti nell'anno precedente:
- i versamenti relativi all'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
- gli eventuali versamenti integrativi riguardanti le predette liquidazioni effettuati a titolo di ravvedimento operoso(2)
- il versamento relativo al quarto trimestre del secondo anno precedente, effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno precedente.
Per converso, non rileva il versamento dell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento perché eseguito entro il 16 marzo dell'anno successivo.
Con la recente risoluzione 144/2006, l'Agenzia fornisce ulteriori indicazioni per il calcolo dell'acconto Iva, nell'ipotesi in cui i soggetti, oltre alle attività elencate nei citati decreti ministeriali, esercitano attività diverse.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria precisa che occorre tener distinte le diverse attività svolte, sia ai fini della determinazione dei presupposti per dover applicare o meno le nuove procedure di calcolo di cui al comma 471, sia ai fini del calcolo della base di commisurazione e della misura stessa dell'acconto dovuto.
In particolare, ai fini della verifica dei presupposti dimensionali occorre avere riguardo ai soli versamenti effettuati o che avrebbero dovuto essere effettuati nell'anno precedente per le attività di cui ai decreti ministeriali, senza aver riguardo all'imposta a debito derivante dalle liquidazioni periodiche Iva mensili relativi alle altre attività. Inoltre, al verificarsi della condizione sopra richiamata, l'ammontare dell'acconto va calcolato tenendo conto, per ciascuna attività esercitata, dei diversi criteri di determinazione della base di riferimento e delle diverse percentuali previste dalle singole norme. In altre parole, l'Agenzia esclude, sia per la verifica del presupposto dimensionale sia per il calcolo dell'ammontare di riferimento cui applicare la percentuale del 97 per cento, la possibilità di sommare algebricamente le risultanze delle distinte liquidazioni periodiche relative alle diverse attività esercitate.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare dovuto per ciascuna attività, lo stesso deve essere versato unitariamente (con un unico codice tributo e un unico modello di pagamento F24).
L'Agenzia coglie l'occasione per precisare nuovamente che, ai fini dell'individuazione dell'imposta versata nell'anno solare precedente nonché ai fini della base di commisurazione dell'acconto, deve comunque tenersi conto anche dell'Iva a debito assolta mediante compensazione. Il riferimento è alla compensazione "orizzontale" di cui all'articolo 17 del Dlgs 218/1997, che consente di compensare tra loro debiti e crediti relativi a ciascun tributo o contributo. Peraltro, viene precisato che non è escluso che il contribuente possa compensare l'Iva a debito con crediti Iva (compensazione "verticale") derivanti dalle liquidazioni periodiche relative a una diversa attività esercitata nell'ambito della stessa impresa.
Ovviamente resta inteso che, se per le attività di cui ai Dm nn. 366 e 370 non si realizzano i presupposti di cui al citato comma 471 (come nel caso prospettato nella risoluzione in commento), l'acconto Iva 2006 deve essere calcolato secondo uno dei metodi alternativi, storico o previsionale, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 405/1990(3), con riferimento all'imposta dovuta per tutte le attività esercitate, sommando le risultanze delle distinte liquidazioni periodiche e tenendo conto degli eventuali effetti compensativi (cfr circolare n. 52 del 1991).
E' evidente, infine, che i soggetti che applicano le disposizioni contenute nei decreti citati hanno sempre, comunque, la possibilità di determinare l'acconto per tutte le attività esercitate secondo il metodo effettivo, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, della legge 405/1990(4), compensando le risultanze debitorie con quelle creditorie emergenti dalle distinte liquidazioni periodiche (cfr circolare n. 52 del 1991).
NOTE:
1) come sostituito dall'articolo 4, lettera c-quinquies, del Dl 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. In sede di conversione in legge del cosiddetto decreto legge sulla competitività, è stata inserita una disposizione che ripristina la facoltà concessa ai soggetti sopra indicati, che hanno versato nell'anno precedente imposta per un ammontare superiore a due milioni di euro, di effettuare la liquidazione periodica dell'Iva con cadenza trimestrale. Tale facoltà era stata soppressa dall'articolo 1, comma 471, della legge n. 311/2004.
2) Cfr articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.
3) Metodo storico, secondo cui l'importo da versare è pari all'88 per cento del versamento effettuato, o che si sarebbe dovuto effettuare, per il mese di dicembre dell'anno precedente (per i contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente), o all'88 per cento del versamento effettuato, o che si sarebbe dovuto effettuare, con la dichiarazione annuale dell'anno precedente (per i contribuenti che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale); metodo previsionale, secondo cui l'importo da versare è pari all'88 per cento del versamento da effettuare per il mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili) ovvero a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso (contribuenti trimestrali).
4) Il metodo effettivo prevede che i contribuenti possono calcolare l'acconto versando un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633/1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti mensili), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali), nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate nel registro di cui all'articolo 25 dello stesso decreto dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali (cfr risoluzione del 23 dicembre 2004, n. 157).
Con la recente risoluzione 144/2006, l'Agenzia fornisce ulteriori indicazioni per il calcolo dell'acconto Iva, nell'ipotesi in cui i soggetti, oltre alle attività elencate nei citati decreti ministeriali, esercitano attività diverse.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria precisa che occorre tener distinte le diverse attività svolte, sia ai fini della determinazione dei presupposti per dover applicare o meno le nuove procedure di calcolo di cui al comma 471, sia ai fini del calcolo della base di commisurazione e della misura stessa dell'acconto dovuto.
In particolare, ai fini della verifica dei presupposti dimensionali occorre avere riguardo ai soli versamenti effettuati o che avrebbero dovuto essere effettuati nell'anno precedente per le attività di cui ai decreti ministeriali, senza aver riguardo all'imposta a debito derivante dalle liquidazioni periodiche Iva mensili relativi alle altre attività. Inoltre, al verificarsi della condizione sopra richiamata, l'ammontare dell'acconto va calcolato tenendo conto, per ciascuna attività esercitata, dei diversi criteri di determinazione della base di riferimento e delle diverse percentuali previste dalle singole norme. In altre parole, l'Agenzia esclude, sia per la verifica del presupposto dimensionale sia per il calcolo dell'ammontare di riferimento cui applicare la percentuale del 97 per cento, la possibilità di sommare algebricamente le risultanze delle distinte liquidazioni periodiche relative alle diverse attività esercitate.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare dovuto per ciascuna attività, lo stesso deve essere versato unitariamente (con un unico codice tributo e un unico modello di pagamento F24).
L'Agenzia coglie l'occasione per precisare nuovamente che, ai fini dell'individuazione dell'imposta versata nell'anno solare precedente nonché ai fini della base di commisurazione dell'acconto, deve comunque tenersi conto anche dell'Iva a debito assolta mediante compensazione. Il riferimento è alla compensazione "orizzontale" di cui all'articolo 17 del Dlgs 218/1997, che consente di compensare tra loro debiti e crediti relativi a ciascun tributo o contributo. Peraltro, viene precisato che non è escluso che il contribuente possa compensare l'Iva a debito con crediti Iva (compensazione "verticale") derivanti dalle liquidazioni periodiche relative a una diversa attività esercitata nell'ambito della stessa impresa.
Ovviamente resta inteso che, se per le attività di cui ai Dm nn. 366 e 370 non si realizzano i presupposti di cui al citato comma 471 (come nel caso prospettato nella risoluzione in commento), l'acconto Iva 2006 deve essere calcolato secondo uno dei metodi alternativi, storico o previsionale, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 405/1990(3), con riferimento all'imposta dovuta per tutte le attività esercitate, sommando le risultanze delle distinte liquidazioni periodiche e tenendo conto degli eventuali effetti compensativi (cfr circolare n. 52 del 1991).
E' evidente, infine, che i soggetti che applicano le disposizioni contenute nei decreti citati hanno sempre, comunque, la possibilità di determinare l'acconto per tutte le attività esercitate secondo il metodo effettivo, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, della legge 405/1990(4), compensando le risultanze debitorie con quelle creditorie emergenti dalle distinte liquidazioni periodiche (cfr circolare n. 52 del 1991).
NOTE:
1) come sostituito dall'articolo 4, lettera c-quinquies, del Dl 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. In sede di conversione in legge del cosiddetto decreto legge sulla competitività, è stata inserita una disposizione che ripristina la facoltà concessa ai soggetti sopra indicati, che hanno versato nell'anno precedente imposta per un ammontare superiore a due milioni di euro, di effettuare la liquidazione periodica dell'Iva con cadenza trimestrale. Tale facoltà era stata soppressa dall'articolo 1, comma 471, della legge n. 311/2004.
2) Cfr articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.
3) Metodo storico, secondo cui l'importo da versare è pari all'88 per cento del versamento effettuato, o che si sarebbe dovuto effettuare, per il mese di dicembre dell'anno precedente (per i contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente), o all'88 per cento del versamento effettuato, o che si sarebbe dovuto effettuare, con la dichiarazione annuale dell'anno precedente (per i contribuenti che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale); metodo previsionale, secondo cui l'importo da versare è pari all'88 per cento del versamento da effettuare per il mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili) ovvero a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso (contribuenti trimestrali).
4) Il metodo effettivo prevede che i contribuenti possono calcolare l'acconto versando un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633/1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti mensili), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali), nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate nel registro di cui all'articolo 25 dello stesso decreto dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali (cfr risoluzione del 23 dicembre 2004, n. 157).
Antonino Iacono
Cristina Lami
pubblicato Mercoledì 27 Dicembre 2006
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