Attualità
Aggiornati i valori per il redditometro
Vengono utilizzati per gli accertamenti sintetici, in base al tenore di vita del contribuente
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Il redditometro, entrato a far parte del nostro ordinamento fiscale nel 1983, è uno strumento che permette all'Amministrazione finanziaria di determinare, presumibilmente, il reddito complessivo attribuibile al contribuente persona fisica, in base ad alcuni beni e servizi indicativi di capacità contributiva (immobili, automobili, barche, eccetera).
Con provvedimento direttoriale del 5 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005, sono stati aggiornati i valori utilizzabili dagli uffici delle Entrate per rettificare, in modo sintetico, il reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente per gli anni 2002 e 2003. Si tratta degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992).

Per rettifica sintetica si intende che i redditi possono essere accertati in via presuntiva dall'Amministrazione finanziaria in base al tenore di vita del contribuente ossia prendendo come riferimento le spese e le altre manifestazioni di capacità contributiva palesate, a prescindere dalle eventuali rettifiche relative alle singole attività esercitate (di impresa, di lavoro autonomo, eccetera).
Gli uffici possono ricorrere al redditometro e conseguentemente procedere alla rettifica del reddito complessivo dichiarato a condizione che:

  1. lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto avvenga almeno per due anni consecutivi
  2. il reddito presunto sia superiore per almeno il 25 per cento del reddito dichiarato
  3. l'ufficio disponga di elementi e circostanze di fatto certi.

Gli elementi indicatori di capacità contributiva sono:

  • aeromobili
  • navi e imbarcazioni da diporto
  • autoveicoli
  • altri mezzi di trasporto a motore
  • roulotte
  • residenze principali e secondarie
  • collaboratori familiari
  • cavalli da corsa o da equitazione
  • assicurazioni di ogni tipo.

Nelle tabelle sono riportati gli importi e i relativi coefficienti assegnati ai diversi elementi.

Come si calcola la capacità contributiva
Per determinare la capacità contributiva occorre innanzitutto considerare quali sono i beni e i servizi a disposizione del contribuente e in quale misura ne ha la disponibilità. Infatti, gli importi indicati nelle tabelle non necessariamente devono essere presi per intero, bensì proporzionalmente ridotti in caso di:

  • disponibilità in comune con altri soggetti (esclusi i familiari fiscalmente a carico)
  • disponibilità non protrattasi per l'intero anno
  • uso promiscuo con lavoro autonomo o impresa.

Così, ad esempio, chi possiede al 100 per cento una residenza secondaria la quale, però, è anche a disposizione del fratello, il bene sarà valutato pro-quota ai fini del calcolo del reddito di entrambi. Una volta determinato l'importo corrispondente al singolo elemento, occorre moltiplicare per il coefficiente indicato nella tabella, ottenendo così il valore reddituale.
I valori reddituali vanno sommati tenendo conto che:

  • il valore più elevato va preso al 100 per cento
  • il secondo va preso al 60 per cento
  • il terzo al 50 per cento
  • il quarto al 40 per cento
  • il quinto e i successivi vanno presi al 20 per cento.

Il valore reddituale non può, comunque, essere inferiore all'importo indicato nelle tabelle. All'importo deve essere aggiunto anche l'eventuale incremento patrimoniale, derivante, ad esempio, dall'acquisto di un immobile e la spesa sostenuta per il realizzo si presume derivi da redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Esempio
Si calcolerà la capacità contributiva di un contribuente che possiede i seguenti beni:

  1. Barca a vela di 9 metri acquistata nel 2003
  2. Toyota Corolla 20 Hp a benzina acquistata nel 2002
  3. Abitazione principale a Siena di 110 mq.
  4. Abitazione secondaria a Viareggio di 80 mq.

Calcolo dei valori reddituali:

1.Tabella 2.1 : 3,50 x 900 cm. = 3.150,00 x 7 =22.050,00
2.Tabella 3.1 : 2.151,55 (296,45 x 5) = 3.633,80 x 6=21.802,80
3.Tabella 6.2 : 19,62 x 110 mq. = 2.158,20 x 4=8.632,80
4.Tabella 6.4 : 9,81 x 80 mq. = 784,80 x 5=3.924,00


Calcolo del reddito sintetico:

22.050,00 x 100% = 22.050,00
21.802,80 x 60% =13.081,68
8.632,80 x 50% =4.316,40
3.924,00 x 40% =
1.569,60
Totale reddito sintetico

euro

41.017,68


Per non essere assoggettati ad accertamento induttivo, il reddito minimo da dichiarare non deve essere inferiore all'80 per cento del reddito sintetico e, quindi, nel nostro esempio a 32.814,14 euro. Infatti, solo in questo caso lo scostamento tra quanto dichiarato e quanto ottenuto sinteticamente non è superiore al 25 per cento di quanto dichiarato.

Paolo Ricci
pubblicato Venerdì 20 Maggio 2005

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