Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 17:02
Attualità
AL 23 AGOSTO IL PROSSIMO APPUNTAMENTO PER I VERSAMENTI AL FISCO
La scadenza per i ritardatari nei pagamenti Irpef, Irpeg, Irap, Iva e per tutte le somme da versare con decorrenza 1°-23 agosto
Dopo il "giro di boa" di Ferragosto delle ferie estive, riparte dal giorno 23 la prima scadenza dei versamenti fiscali. Per evitare problemi ai contribuenti nel pieno del periodo delle vacanze, il D.P.C.M. 9 maggio 2002 aveva consentito, infatti, di prorogare in blocco alla data del 23, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti scadenti dal 1° al 23 agosto. Vediamo nel dettaglio chi sono i contribuenti interessati dalla proroga e che adesso debbono provvedere al pagamento.
La scadenza per i ritardatari di luglio
I versamenti. Nel caso si sia omesso, in tutto o in parte, di versare entro il 22 luglio le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, è possibile avvalersi del c.d. "ravvedimento", che consente di mettersi in regola versando le imposte dovute più gli interessi e una sanzione ridotta rispetto a quella che verrebbe erogata dal fisco nel momento in cui sarà controllata la propria posizione.
La normativa fiscale prevede due tipi di ravvedimento che, sinteticamente, possiamo definire "breve" e "lungo":
- il ravvedimento "breve", che deve essere effettuato entro trenta giorni dalla violazione e consente di versare una sanzione estremamente ridotta, pari al 3,75% di quanto dovuto;
- il ravvedimento "lungo", che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, con il versamento della sanzione del 6% di quanto non corrisposto.
E' chiaro che il contribuente che quest'anno si è "dimenticato" di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione, sia nel termine del 20 giugno sia in quello successivo - con la maggiorazione dello 0,40%, - del 22 luglio, ha tutto l'interesse a fruire del ravvedimento "breve" entro i successivi trenta giorni o più precisamente - grazie al differimento feriale disposto dal D.P.C.M.- entro il prossimo 23 agosto, con il solo pagamento dell'imposta dovuta maggiorata dello 0,40%, insieme alla sanzione del 3,75% (calcolata sull'imposta maggiorata) e agli interessi del 3% annuo calcolati dal 23 luglio fino al giorno di versamento compreso.
La stessa soluzione appare la più vantaggiosa anche per i soggetti IVA che hanno "saltato" la scadenza del 16 luglio per il versamento dell'imposta relativa alla liquidazione mensile di giugno. In tale ipotesi l'importo da corrispondere entro il prossimo 23 agosto con il modello F24 deve essere maggiorato del 3,75% per la sanzione e degli interessi del 3% annuo calcolati dal 17 luglio fino al giorno di versamento compreso.
La dichiarazione. Nessun problema, invece, per coloro che abbiano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi entro il mese di luglio presso una banca convenzionata od un ufficio postale. Per loro c'è sempre, infatti, la possibilità di presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre trasmettendola direttamente, ovvero tramite un intermediario abilitato, oppure consegnandola ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che successivamente provvederà alla trasmissione telematica.
I versamenti che dovevano essere effettuati tra il 1° e il 23 agosto con il modello F24
Il differimento al 23 agosto disposto dal D.P.C.M. del 9 maggio scorso riguarda, in particolare, il versamento delle somme previste dagli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, vale a dire quelle che devono essere corrisposte utilizzando il modello di pagamento F24, ad esclusione di quelle concernenti le accise (come specificato in seguito).
Pertanto, possono essere effettuati entro il prossimo 23 agosto, ad esempio, tutti i pagamenti delle imposte e contributi in scadenza dal 1° al 23 agosto. Questi possono riguardare, in particolare:
- i soggetti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalle dichiarazioni IVA 2002 o Unico 2002, ovvero che, se mensili o trimestrali, devono corrispondere, rispettivamente, l'IVA relativa al mese di luglio o al secondo trimestre 2002;
- i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento "breve" (entro gg. 30 dalla violazione) per gli omessi versamenti che si sarebbero dovuti eseguire dal 1° al 22 luglio;
- i soggetti che, in virtù della particolare disciplina a loro applicabile, non eseguono i versamenti secondo le nuove scadenze del 20 giugno o del 20 luglio fissate dal D.L. n. 63 del 2002;
- i sostituti d'imposta che devono versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio;
- i professionisti, commercianti ed artigiani, che ordinariamente devono versare entro il 16 agosto i contributi dovuti alle rispettive casse.
Il differimento per i versamenti rateali Come è noto, i versamenti rateali delle imposte devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese da parte dei soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese da parte di tutti gli altri contribuenti. Poiché da quest'anno le persone fisiche, le società di persone e le persone giuridiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, hanno dovuto effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni entro il 20 giugno ovvero entro i trenta giorni successivi maggiorando gli importi dello 0,40%, qualora i titolari di partita IVA abbiano scelto di corrispondere le imposte in forma rateizzata dovranno effettuare i versamenti, rispettivamente, della terza o della seconda rata, non entro la scadenza del 16 agosto ordinariamente prevista, ma nel più lungo termine del 23 agosto fissato dal D.P.C.M.
Stesso discorso, naturalmente, per le persone giuridiche, per le quali i termini ordinari di versamento sono fissati, com'è noto, al giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero al trentesimo giorno successivo a tale scadenza maggiorando le somme dovute dello 0,40%, che potranno corrispondere le imposte oggetto di rateizzazione scadenti al 16 agosto entro il prossimo 23 agosto.
Allo stesso modo i soggetti titolari di partita IVA possono fruire per quest'anno del differimento al 23 agosto per i versamenti delle somme, ordinariamente dovute entro il 16 agosto, da corrispondere a seguito delle liquidazioni relative al mese di luglio o al secondo trimestre 2002.
I pagamenti per gli enti e le persone giuridiche che versano dopo il 20 luglio
Lo spostamento al 23 agosto può riguardare anche quei soggetti che in base a particolari disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e per i quali vige il termine per il versamento delle imposte del giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, come gli enti locali (che approvano il rendiconto entro il 30 giugno), ovvero le imprese di sola riassicurazione (che approvano il bilancio entro il 30 settembre), od anche i soggetti che, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ., approvano il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Tali soggetti, quindi, possono trovarsi nell'eventualità di versare entro il 20 luglio (quest'anno 22 luglio) le imposte dovute in base alla dichiarazione e quelle dovute a titolo di IVA con la maggiorazione dello 0,50% calcolata per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo, ovvero entro il prossimo 23 agosto le imposte dovute in base alla dichiarazione con la maggiorazione fissa dello 0,40% e a titolo di IVA con la maggiorazione dello 0,50% calcolata per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo. E' importante ricordare che, in quest'ultimo caso, la maggiorazione fissa dello 0,40% delle imposte dovute in base alla dichiarazione deve essere calcolata sugli importi già comprensivi della maggiorazione dello 0,50% dovuta per il differimento del versamento dell'IVA.
Differiti anche i versamenti delle ritenute e dei contributi
Fruiscono della proroga estiva al 23 agosto anche i sostituti d'imposta per il versamento delle ritenute operate nel mese di luglio nonché i professionisti, artigiani e commercianti per i versamenti dei rispettivi contributi e premi (come quelli dovuti all'Inps, Inail, Enpals ed Inpdai) da effettuarsi con modello di pagamento F24 dal 1° al 23 agosto.
Attenzione: la proroga feriale non si applica alle accise
Il differimento dei termini di pagamento al 23 agosto non riguarda, tuttavia, ogni tributo. E' bene ricordare che, come ha ribadito l'Agenzia delle Dogane (da ultimo, con comunicato stampa del 6 agosto scorso), per il pagamento delle accise rimane invariato il termine del 16 agosto.
Riguardo ai tributi previsti dal testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504/95) non si applica, infatti, la proroga dei termini di versamento stabilita dal D.P.C.M. del 9 maggio 2002, in quanto questi tributi sono disciplinati da disposizioni diverse dal D.Lgs. n. 241/97 ed il relativo pagamento è regolato da fonti normative autonome.
Anche se la legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) ha consentito che tali tributi doganali possano essere oggetto di "versamento unitario" mediante il modello F24, questa non è l'unica modalità per la loro corresponsione e, quindi, resta fermo il termine ordinario del 16 agosto già previsto per il pagamento delle accise.
La scadenza per i ritardatari di luglio
I versamenti. Nel caso si sia omesso, in tutto o in parte, di versare entro il 22 luglio le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, è possibile avvalersi del c.d. "ravvedimento", che consente di mettersi in regola versando le imposte dovute più gli interessi e una sanzione ridotta rispetto a quella che verrebbe erogata dal fisco nel momento in cui sarà controllata la propria posizione.
La normativa fiscale prevede due tipi di ravvedimento che, sinteticamente, possiamo definire "breve" e "lungo":
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- il ravvedimento "lungo", che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, con il versamento della sanzione del 6% di quanto non corrisposto.
E' chiaro che il contribuente che quest'anno si è "dimenticato" di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione, sia nel termine del 20 giugno sia in quello successivo - con la maggiorazione dello 0,40%, - del 22 luglio, ha tutto l'interesse a fruire del ravvedimento "breve" entro i successivi trenta giorni o più precisamente - grazie al differimento feriale disposto dal D.P.C.M.- entro il prossimo 23 agosto, con il solo pagamento dell'imposta dovuta maggiorata dello 0,40%, insieme alla sanzione del 3,75% (calcolata sull'imposta maggiorata) e agli interessi del 3% annuo calcolati dal 23 luglio fino al giorno di versamento compreso.
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La dichiarazione. Nessun problema, invece, per coloro che abbiano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi entro il mese di luglio presso una banca convenzionata od un ufficio postale. Per loro c'è sempre, infatti, la possibilità di presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre trasmettendola direttamente, ovvero tramite un intermediario abilitato, oppure consegnandola ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che successivamente provvederà alla trasmissione telematica.
I versamenti che dovevano essere effettuati tra il 1° e il 23 agosto con il modello F24
Il differimento al 23 agosto disposto dal D.P.C.M. del 9 maggio scorso riguarda, in particolare, il versamento delle somme previste dagli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, vale a dire quelle che devono essere corrisposte utilizzando il modello di pagamento F24, ad esclusione di quelle concernenti le accise (come specificato in seguito).
Pertanto, possono essere effettuati entro il prossimo 23 agosto, ad esempio, tutti i pagamenti delle imposte e contributi in scadenza dal 1° al 23 agosto. Questi possono riguardare, in particolare:
- i soggetti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalle dichiarazioni IVA 2002 o Unico 2002, ovvero che, se mensili o trimestrali, devono corrispondere, rispettivamente, l'IVA relativa al mese di luglio o al secondo trimestre 2002;
- i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento "breve" (entro gg. 30 dalla violazione) per gli omessi versamenti che si sarebbero dovuti eseguire dal 1° al 22 luglio;
- i soggetti che, in virtù della particolare disciplina a loro applicabile, non eseguono i versamenti secondo le nuove scadenze del 20 giugno o del 20 luglio fissate dal D.L. n. 63 del 2002;
- i sostituti d'imposta che devono versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio;
- i professionisti, commercianti ed artigiani, che ordinariamente devono versare entro il 16 agosto i contributi dovuti alle rispettive casse.
Il differimento per i versamenti rateali Come è noto, i versamenti rateali delle imposte devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese da parte dei soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese da parte di tutti gli altri contribuenti. Poiché da quest'anno le persone fisiche, le società di persone e le persone giuridiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, hanno dovuto effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni entro il 20 giugno ovvero entro i trenta giorni successivi maggiorando gli importi dello 0,40%, qualora i titolari di partita IVA abbiano scelto di corrispondere le imposte in forma rateizzata dovranno effettuare i versamenti, rispettivamente, della terza o della seconda rata, non entro la scadenza del 16 agosto ordinariamente prevista, ma nel più lungo termine del 23 agosto fissato dal D.P.C.M.
Stesso discorso, naturalmente, per le persone giuridiche, per le quali i termini ordinari di versamento sono fissati, com'è noto, al giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero al trentesimo giorno successivo a tale scadenza maggiorando le somme dovute dello 0,40%, che potranno corrispondere le imposte oggetto di rateizzazione scadenti al 16 agosto entro il prossimo 23 agosto.
Allo stesso modo i soggetti titolari di partita IVA possono fruire per quest'anno del differimento al 23 agosto per i versamenti delle somme, ordinariamente dovute entro il 16 agosto, da corrispondere a seguito delle liquidazioni relative al mese di luglio o al secondo trimestre 2002.
I pagamenti per gli enti e le persone giuridiche che versano dopo il 20 luglio
Lo spostamento al 23 agosto può riguardare anche quei soggetti che in base a particolari disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e per i quali vige il termine per il versamento delle imposte del giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, come gli enti locali (che approvano il rendiconto entro il 30 giugno), ovvero le imprese di sola riassicurazione (che approvano il bilancio entro il 30 settembre), od anche i soggetti che, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ., approvano il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Tali soggetti, quindi, possono trovarsi nell'eventualità di versare entro il 20 luglio (quest'anno 22 luglio) le imposte dovute in base alla dichiarazione e quelle dovute a titolo di IVA con la maggiorazione dello 0,50% calcolata per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo, ovvero entro il prossimo 23 agosto le imposte dovute in base alla dichiarazione con la maggiorazione fissa dello 0,40% e a titolo di IVA con la maggiorazione dello 0,50% calcolata per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo. E' importante ricordare che, in quest'ultimo caso, la maggiorazione fissa dello 0,40% delle imposte dovute in base alla dichiarazione deve essere calcolata sugli importi già comprensivi della maggiorazione dello 0,50% dovuta per il differimento del versamento dell'IVA.
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Giuseppe Izzi
pubblicato Mercoledì 14 Agosto 2002
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