L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 332/E del 16 novembre, ha esaminato l'interpello di un Giudice di pace che intendeva conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza con cui annulla un decreto ingiuntivo e dichiara la propria incompetenza per ragioni di continenza.
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari e il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del Tur approvato con Dpr 131/1986, e 8 della tariffa, parte I, allegata allo stesso.
Come puntualizzato nella risoluzione 257/E/2007, non tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria vanno sottoposti a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito di una controversia che il giudice è chiamato a risolvere.
Ai sensi dell'articolo 645 Cpc, l'opposizione a decreto ingiuntivo "si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto". Questa competenza ha carattere funzionale, pertanto la potestas decidendi del giudice dell'opposizione non può subire deroghe neanche per motivi di continenza o connessione, o di domanda riconvenzionale per la quale sia competente altro giudice.
Come affermato infatti dalla Corte di cassazione (sentenza 10594/1995), ove ricorra una relazione tra il giudizio incardinato a norma dell'articolo 645 Cpc e altra causa pendente davanti a diverso giudice - preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunziato il decreto e, contestualmente, la nullità dello stesso. "Del resto, la decisione di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo è non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declatoria di incompetenza".
Pertanto, la sentenza in esame assume carattere meramente procedurale e non di merito, in quanto il giudice competente per entrambi i giudizi viene a essere investito non delle questioni relative al provvedimento monitorio (decreto ingiuntivo), ma della quaestio facti relativa alla fondatezza della pretesa azionata dal creditore.
Passando all'esame degli aspetti tributari della fattispecie, la risoluzione ha chiarito che la sentenza emessa dal giudice di Pace non è assoggettabile alla formalità della registrazione, rientrando tra gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che non definiscono anche parzialmente il giudizio.
Nel sostenere tale tesi, l'Agenzia ha ribadito concetti già affermati con la circolare 45/2001, riguardo all'interpretazione dell'articolo 8 della tariffa allegata al Tur, che si riferisce soltanto a quegli atti che abbiano la concreta potenzialità a incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.
La qualificazione procedurale e non di merito attribuita alla sentenza, pertanto, comporta che essa venga collocata tra gli atti diversi da quelli espressamente contemplati nella tariffa, di cui all'articolo 2 della tabella allegata al Dpr 131/1986, per i quali non è prevista la formalità della registrazione.
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