I corrispettivi pagati dal ministero per i Beni e le Attività culturali per prestazioni di manutenzione e cura del materiale documentario conservato negli archivi di Stato, sono soggetti a Iva quando gli interventi sono affidati a terzi con distinti contratti: in tal caso, si tratta di generiche prestazioni di servizio e non di affidamento della gestione complessiva della struttura. In ogni caso, gli archivi possono ricondursi nel regime di esenzione previsto per le biblioteche soltanto se realizzano finalità di studio e ricerca.
Questo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate in seguito all'istanza di interpello presentata dallo stesso ministero che, intendendo affidare a terzi tali interventi, chiedeva di conoscere se i corrispettivi dovuti potessero beneficiare del regime di esenzione dall'Iva, richiamando in proposito l'articolo 10, n. 22) del Dpr 633/1972.
La risoluzione n. 131/E del 6 giugno puntualizza innanzitutto che "gli archivi possono ricondursi nell'ambito applicativo dell'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972, solo se assolvono alle finalità di studio e di ricerca... in quanto costituiscono una struttura simile alla biblioteca le cui prestazioni nel loro complesso assicurano alla generalità degli utenti la consultazione per finalità di studio e di ricerca dei documenti archivistici".
Premesso ciò, nel caso in esame non rileva il fatto che le prestazioni siano affidate a terzi piuttosto che rese direttamente, perché il regime agevolativo in questione "ha carattere oggettivo". A rilevare è invece la natura delle prestazioni che - spiega l'Amministrazione finanziaria - "distintamente individuate e autonomamente rese si configurano come generiche prestazioni di servizio" e non come affidamento a terzi di un'attività di gestione complessiva di una struttura simile alle biblioteche (come tale riconducibile nell'ambito applicativo dell'esenzione).
Gli interventi in questione - nello specifico, restauro, disinfezione e disinfestazione, condizionamento, manutenzione, inventariazione anche informatizzata, riproduzione e digitalizzazione del materiale documentario conservato negli archivi di Stato, così come negli archivi degli Enti pubblici e in quelli privati sottoposti a vincolo - non possono dunque beneficiare del regime di esenzione Iva in quanto, distintamente individuati e autonomamente resi, non configurano nell'insieme una gestione globale delle strutture.
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