Lunedì 20 Maggio 2013 - Aggiornato alle 11:44
Attualità
Arriva l'Iva di cassa. Imposta da versare solo a corrispettivo riscosso
Il differimento dell'esigibilità si protrae fino a un anno dal momento di effettuazione dell'operazione
L'articolo 6 del Dpr 633/72 individua il momento nel quale l'Iva diventa esigibile per l'erario. In generale, il comma 1 prevede che, per le cessioni di beni, l'operazione si intende effettuata nel momento della stipula per le operazioni riguardanti i beni immobili, mentre per i beni mobili vale la semplice consegna o spedizione. Nel comma 3 è invece stabilito che le prestazioni di servizi si intendono effettuate nel momento del pagamento delle medesime. Il comma 5, infine, stabilisce che l'imposta diventa esigibile con riferimento ai momenti di effettuazione delle operazioni così come sopra indicati.
Tuttavia, è anche previsto che l'esigibilità venga differita all'atto del "pagamento dei relativi corrispettivi" anche in altre determinate occasioni, quali le cessioni di determinati prodotti farmaceutici e le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli organi dello Stato, compresi gli enti pubblici territoriali.
Su questa base è intervenuto, in via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2001, l'articolo 7 del decreto legge 185/2008.
L'imposta diviene in generale esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti Iva (ovvero nell'esercizio di impresa, arte e professione), con esclusione, quindi, dell'Iva incassata dai consumatori finali.
Il differimento dell'esigibilità, tuttavia, ha il limite temporale in un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, che però non trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima della scadenza dell'anno, sia stato interessato da procedure concorsuali o esecutive.
La norma, poi, dispone che il differimento dell'esigibilità non si applica nei seguenti casi:
Se l'operazione può essere soggetta al differimento dell'esigibilità, la circostanza dovrà essere annotata sulla fattura con indicazione della norma di riferimento. In mancanza do tale annotazione, l'imposta è esigibile secondo le norme di carattere generale esposte all'inizio.
La norma introdotta dall'articolo 7 del Dl 185/2008 è subordinata all'approvazione comunitaria. Un decreto stabilirà il volume d'affari dei soggetti Iva che potranno usufruire della nuova disposizione.
Tuttavia, è anche previsto che l'esigibilità venga differita all'atto del "pagamento dei relativi corrispettivi" anche in altre determinate occasioni, quali le cessioni di determinati prodotti farmaceutici e le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli organi dello Stato, compresi gli enti pubblici territoriali.
Su questa base è intervenuto, in via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2001, l'articolo 7 del decreto legge 185/2008.
L'imposta diviene in generale esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti Iva (ovvero nell'esercizio di impresa, arte e professione), con esclusione, quindi, dell'Iva incassata dai consumatori finali.
Il differimento dell'esigibilità, tuttavia, ha il limite temporale in un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, che però non trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima della scadenza dell'anno, sia stato interessato da procedure concorsuali o esecutive.
La norma, poi, dispone che il differimento dell'esigibilità non si applica nei seguenti casi:
- il cedente o prestatore si avvale di "regimi speciali" di applicazione dell'imposta (ad esempio, regime agricolo, del margine eccetera)
- le cessioni o le prestazioni sono effettuate nei confronti di soggetti che operano secondo il principio dell'inversione contabile.
Se l'operazione può essere soggetta al differimento dell'esigibilità, la circostanza dovrà essere annotata sulla fattura con indicazione della norma di riferimento. In mancanza do tale annotazione, l'imposta è esigibile secondo le norme di carattere generale esposte all'inizio.
La norma introdotta dall'articolo 7 del Dl 185/2008 è subordinata all'approvazione comunitaria. Un decreto stabilirà il volume d'affari dei soggetti Iva che potranno usufruire della nuova disposizione.
Alfonso Russo
pubblicato Lunedì 1 Dicembre 2008
I più letti
Ed è del tutto irrilevante, secondo la sezione penale della Corte suprema, che l’immobile sequestrato al contribuente sia stato oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale
C'è difetto di inerenza, se il ripianamento delle perdite della partecipata è seguito da cessione ad altra società del gruppo a un prezzo assai inferiore a quanto "investito"
Ancora modifiche alla versione on line della guida fiscale che l'Agenzia delle Entrate rielabora costantemente, per adeguarla ai più recenti interventi normativi
La variazione richiesta ai fini Iva è valida a tutti gli effetti anche per quanto riguarda la determinazione della competenza territoriale in caso di accertamento Irpef
Il cambio di guardia è stato deliberato oggi dal Comitato di gestione dell’Agenzia. Una carriera tutta all’interno dell’Amministrazione, iniziata con l’inquadramento base
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
Ancora modifiche alla versione on line della guida fiscale che l'Agenzia delle Entrate rielabora costantemente, per adeguarla ai più recenti interventi normativi
Ed è del tutto irrilevante, secondo la sezione penale della Corte suprema, che l’immobile sequestrato al contribuente sia stato oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale
In vista della presentazione dei modelli fiscali, consueto appuntamento, sotto forma di domande-risposte, con le precisazioni dell’Agenzia su varie questioni interpretative
Non occorre che l’omissione sia intenzionalmente diretta a ostacolare l’attività di controllo, poiché al contribuente viene chiesto in ogni caso un comportamento diligente
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
Un riepilogo delle regole relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili a locazioni e cessioni di fabbricati, così come si presentano in seguito al Dl 83/2012
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell'imposta né risoluzione del contratto
Importi differenti a seconda che sia previsto o meno un corrispettivo
Per superare il vincolo, al committente basta anche una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute
Dello stesso autore
25/9/2009
Le disposizioni adottate in ambito comunitario saranno recepite nell'ordinamento nazionale con un decreto legislativo
4/12/2008
Sanzione ridotta a un dodicesimo del minimo se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni
26/3/2008
Copiosa la giurisprudenza di legittimità per assicurare il rispetto del metodo Iva comunitario
26/2/2008
L'intento è contrastare comportamenti fraudolenti tesi ad acquisire il controllo di soggetti al solo fine di utilizzare le eccedenze creditorie
Notizie correlate
- Esigibilità con regole ordinarie se la fattura non dice diversamente
- 30/4/2009

- La volontà di avvalersi della procedura dell’Iva per cassa va espressamente indicata nel documento fiscale
- Pago l'Iva solo quando incasso? Da oggi la scelta è dei più piccoli
- 28/4/2009

- Operativa, con la pubblicazione del decreto attuativo in G.U., la possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta
- Iva per cassa, sistema opzionale. Scelta possibile ad ogni operazione
- 30/4/2009

- Stop alle fatture con imposta ad esigibilità differita quando si superano i 200mila euro di volume d’affari
- Fatture a esigibilità differita. Devono essere contabilizzate
- 12/9/2012

- Gli obblighi di annotazione relativi all’Iva vanno eseguiti al momento dell’emissione del documento e i relativi corrispettivi dichiarati nel medesimo anno

















