Attualità
Attività legate allo smaltimento dei rifiuti: disciplina Iva
Aliquota agevolata del 10 per cento anche per la cessione degli impianti destinati allo scopo e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla loro costruzione
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Con le risoluzioni nn. 14 e 25 del 2006, l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema relativo alla disciplina Iva di talune attività legate allo smaltimento dei rifiuti, che, come noto, godono, se rientranti in determinate categorie legislativamente individuate, di un regime fiscale agevolato.

Nella risoluzione n. 14/E del 17 gennaio 2006, in particolare, si chiedeva di conoscere il corretto regime Iva applicabile alle attività legate a un sistema integrato di gestione dei rifiuti, gestito da una società sottoscrittrice di un'apposita convenzione per il trattamento e la gestione dei rifiuti prodotti in un determinato bacino territoriale.
Il sistema descritto dalla società in parola si articola in due fasi, nel dettaglio rappresentate da una prima fase di stoccaggio, nel corso della quale i rifiuti a valle della raccolta differenziata arrivano in apposite stazioni di trasferenza e da una successiva fase di trasferimento presso impianti di trattamento, dove i rifiuti vengono separati in frazione secca, frazione umida e recupero di materiali metallici, per poi essere destinati, con riferimento alla frazione secca, a un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica e, in relazione alla frazione umida, ad un trattamento di stabilizzazione per la trasformazione in frazione organica stabilizzata (Fos).

Unitamente alla disciplina Iva applicabile alle varie prestazioni di servizi poste in essere per la gestione dei vari sottosistemi coinvolti nel ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti, la società sottopone all'Amministrazione finanziaria il quesito relativo alla possibilità di applicare l'aliquota Iva del 10 per cento agli interventi edilizi necessari per la realizzazione dei vari impianti destinati al trattamento dei rifiuti, nonché alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sulle stesse strutture.

Con riferimento al primo dei quesiti, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in base al numero 127-sexiesdecies della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972, si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento sulle operazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e speciali di cui rispettivamente all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 7, comma 3, lettera g), del "decreto Ronchi" (Dlgs n. 22/97).
Ne deriva che, essendo l'attività descritta dalla società interamente riconducibile tra le operazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, come definite dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del citato decreto Ronchi, risulta applicabile l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento; il tutto a condizione che i rifiuti trattati siano quelli urbani, secondo la definizione data dall'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto (rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, eccetera) o quelli speciali, individuati dal comma 3, lettera g), dello stesso articolo, ovvero i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi.

La stessa aliquota Iva del 10 per cento risulta, inoltre, applicabile alla cessione degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti; ciò, in quanto le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti sono ricomprese nella categoria delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g, della legge n. 847/1964, che, in base al numero 127-quinquies della tabella A allegata al decreto Iva, godono di tale aliquota agevolata. Parimenti soggette all'aliquota ridotta del 10 per cento sono le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere (numero 127-septies della medesima tabella), nonché le cessioni di beni, escluse le materie prime, forniti per la costruzione delle predette strutture (tabella A, numero 127-sexies, Dpr n. 633/1972).

Quanto alla possibilità di applicare l'aliquota agevolata del 10 per cento alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, l'Agenzia ha chiarito che tale aliquota può essere applicata limitatamente alle sole attività di manutenzione ordinaria, a condizione che esse costituiscano prestazioni accessorie e funzionali all'attività di gestione dei rifiuti.
Occorre, in altre parole, verificare di volta in volta se l'attività di manutenzione ordinaria possa essere qualificata come prestazione accessoria all'operazione principale, ipotesi che, come l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare in numerosi documenti di prassi, si verifica qualora l'attività avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale e sia svolta dallo stesso prestatore dell'operazione principale.

Nel secondo dei documenti di prassi sopra citati (risoluzione 25/E del 6 febbraio 2006), l'Agenzia delle entrate ha nuovamente affrontato il tema relativo al trattamento fiscale di particolari attività legate allo smaltimento dei rifiuti.
In particolare, nella risoluzione in parola, l'Amministrazione si è pronunciata nel senso di ritenere applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento all'attività di smaltimento e trasporto in discarica di rifiuti speciali pericolosi, prodotti da un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli gestito in concessione da una società; ciò, in quanto l'attività svolta rientra in quelle indicate nel più volte citato numero 127-sexiesdecies della tabella A allegata al decreto Iva, in base al quale l'aliquota del 10 per cento risulta applicabile alle attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo aventi per oggetto, tra l'altro, i rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del Dlgs n. 22/1997, tra i quali rientrano anche le scorie pericolose che si originano dall'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Manuela Norcia
pubblicato Martedì 14 Febbraio 2006

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