Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 17:02
Attualità
Autocertificazione Isee anche on line.
Nuove regole per gli indicatori
Nuove regole per gli indicatori
Via libera alla trasmissione telematica dell’autocertificazione e ulteriori informazioni relative ai redditi
Puntuale, la circolare n. 2/2011 dell’Inps spiega le nuove regole che disciplinano l’indicatore della situazione economica (Ise) e l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), fondamentali per la concessione di prestazioni sociali agevolate, perché servono a valutare la situazione economica del cittadino che richiede contributi o servizi sociali.
La materia, infatti, disciplinata dal Dlgs 109/1998, ha subito rilevanti modifiche con l’entrata in vigore della legge 183/2010.
Ecco le principali novità esaminate dalla circolare.
La circolare precisa che i due punti fondamentali della disciplina rinnovata, cioè la trasmissione telematica della Dsu all’Inps e le nuove componenti di reddito da dichiarare, sono di immediata attuazione, mentre potrà essere previsto un periodo di sperimentazione per sviluppare l’assetto dei sistemi informatici con l’Amministrazione finanziaria.
La materia, infatti, disciplinata dal Dlgs 109/1998, ha subito rilevanti modifiche con l’entrata in vigore della legge 183/2010.
Ecco le principali novità esaminate dalla circolare.
Dsu anche on line
L’Inps apre il canale telematico all’invio della dichiarazione sostitutiva unica (articolo 4, comma 3, del Dlgs 109/1998). Si tratta, in pratica, dell’autocertificazione contenente i dati economici rilevanti per la determinazione dell’Ise e dell’Isee, presentata a Comuni, Caf, enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e Inps, da chi richiede un servizio agevolato o un contributo.
L’utente Inps, quindi, può ora trasmettere la Dsu anche dal proprio pc, collegandosi al sito internet dell’Istituto e utilizzando il portale Isee, al quale si accede dai “Servizi on line”. Per utilizzare la Rete, occorre essere in possesso di un codice pin; chi non lo possiede, può richiederlo cliccando su “Richiedi il tuo Pin on line” dalla home page del sito.
La Dsu telematica si compila on line e il sistema acquisisce i dati introdotti dal cittadino. Attraverso la stessa procedura, l’utente può anche correggere le informazioni inserite e consultare in quante dichiarazioni e attestazioni Isee (presentate via web) è presente come dichiarante o come componente di un nucleo familiare.
Entra in scena l’Agenzia delle Entrate
La nuova disciplina assegna all’Agenzia delle Entrate il compito di verificare l’esattezza e la completezza dei dati dichiarati all’Inps, mettendoli a confronto – attraverso controlli automatici – con quelli dell’Anagrafe tributaria (Dlgs 109/1998, articolo 4, comma 5). Eventuali omissioni e difformità devono essere comunicate all’istituto che, a sua volta, avviserà delle incongruenze direttamente il cittadino (in caso di trasmissione telematica) o l’ente a cui è stata presentata la dichiarazione.
Presentata la Dsu, l’Inps (o, secondo i casi, il Comune, il Caf eccetera) rilascia un’attestazione contenente l’Isee, i dati dichiarati nell’autocertificazione e le informazioni utili riguardanti i rilievi evidenziati dall’Amministrazione finanziaria, nel caso, naturalmente, ce ne siano.
A questo punto, il richiedente può inviare una nuova dichiarazione correggendo gli “errori” segnalati dalle Entrate, ma può anche decidere di richiedere ugualmente la prestazione, perché l’attestazione rilasciata è valida ai fini dell’erogazione del servizio.
Saranno poi gli enti prestatori a richiedere la documentazione che attesti le informazioni contenute nella Dsu o a controllare la veridicità dei dati dichiarati ed eventualmente provvedere ai conseguenti adempimenti.
La verifica delle posizioni dichiarate dai beneficiari, inoltre, avverrà anche attraverso il contributo della Guardia di finanza (comma 10, articolo 4, del Dlgs 109/1998), che effettuerà controlli sostanziali secondo criteri selettivi. Per meglio orientare l’attività di accertamento, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare alla Gdf i nominativi per i quali sono state riscontrate divergenze, circa la consistenza del loro patrimonio mobiliare, tra notizie dichiarate e quelle contenute nella banca dati dell’Anagrafe tributaria.
Altri redditi “buoni” per Ise e Isee
La nuova normativa ha introdotto altre componenti di reddito da dichiarare. La lettera d) dell’articolo 34 della legge 183/2010 va ad aggiungere alla tabella 1, parte I, del Dlgs 109/1998, un ulteriore capoverso e, così, assumono rilevanza ai fini della valutazione economica, anche i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e impresa, i redditi diversi indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir (attività commerciale e lavoro autonomo non abituali), assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, salvo diversa disposizione legislativa.
Si tratta, ad esempio, come spiega la circolare stessa, “di quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico” che “andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della Dsu”.
L’Inps chiarisce meglio, descrivendo tre possibili ipotesi, con riferimento alla dichiarazione Unico PF 2010:
- chi si è avvalso del regime dei contribuenti minimi e ha, quindi, compilato il quadro CM, deve indicare l’importo del rigo CM10. Se il richiedente è imprenditore di azienda familiare deve indicare l’importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7); se, invece, è un collaboratore della ditta di famiglia deve riportare la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7)
- il richiedente che ha scelto il regime sostitutivo previsto per chi intraprende nuove iniziative di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000) e ha compilato il quadro RE, deve indicare l’importo del rigo RE21, colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22, colonna 1, è presente il codice 1
- chi si è avvalso, invece, dello stesso regime sostitutivo, ma per nuove iniziative imprenditoriali e ha, quindi, compilato il quadro RG, deve riportare quanto indicato al rigo RG29, soltanto se il valore è positivo e se nel rigo RG30, colonna 1, è presente il codice 1.
Flusso informativo costante senza dimenticare la privacy
Per garantire controlli sistematici e la corretta applicazione delle norme introdotte dal “nuovo” articolo 4 del Dlgs 109/1998, è stata siglata una convenzione tra Agenzia delle Entrate e Inps. L’intesa prevede la condivisione di gran parte delle informazioni contenute nei rispettivi archivi informatici, così da creare un flusso dati continuo ed efficace per il recupero dell’evasione fiscale e contributiva.
Anna Maria Badiali
pubblicato Giovedì 13 Gennaio 2011
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