Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 17:02
Attualità
Autovetture per disabili: Iva al 4% anche per gli optional
Nessuna variazione invece per i limiti di cilindrata dei veicoli
Con risoluzione n.117 dell'8 agosto l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un'istanza di interpello avanzata dalle associazioni dei disabili, ha esteso l'agevolazione Iva del 4 per cento, già prevista per l'acquisto di un'autovettura da parte dei disabili, anche agli accessori venduti unitamente alla stessa. Infatti, secondo l'Agenzia "...l'optional acquistato contestualmente all'autovettura è parte integrante della stessa e, conseguentemente, fruisce dell'applicazione della medesima aliquota".
Nel settore dei mezzi di trasporto le agevolazioni Iva, riguardanti la riduzione dell'aliquota dal 20 al 4 per cento, risultano circoscritte a un ambito soggettivo ben distinto e puntualmente individuato dal n. 31, parte II, tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.
Tale disposizione prevede l'aliquota agevolata del 4 per cento, oltre che per i motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del Dlgs 285/1992, anche per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore a benzina e fino a 2800 c.c. se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n.104/1992(1), con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
L'aliquota agevolata è disposta, inoltre, per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a), c) e f), sino alle medesime cilindrate, ceduti a non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
La disposizione citata, prevista dall'articolo 50 della legge 342/2000 e avente effetto dal 1° gennaio 2001, innova la previgente disciplina sia per quanto riguarda l'indicazione, tra i soggetti beneficiari, anche delle persone non vedenti e sordomute(2), sia per quel che riguarda il limite massimo di cilindrata dei veicoli con motore diesel, prima fissato a 2500 c.c..
Inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 7 della legge 388/2000, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la platea dei beneficiari dell'agevolazione in esame tramite l'inserimento dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Da qui la non obbligatorietà dell'adattamento del veicolo (previsto nel penultimo periodo del n.31, parte II, tabella A del Dpr 633/72) per alcune categorie di disabili. Infatti, la disposizione contenuta nella legge finanziaria, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, legge n.449 del 1997, prevede che, ai fini della concessione delle agevolazioni in questione, per i soggetti appartenenti alle nuove categorie considerate (inabili psichici con indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazione alla capacità di deambulazione e pluriamputati), non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
A tal proposito, il dipartimento della Prevenzione del ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione(3).
Anche per i soggetti con handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.
Ai fini dell'agevolazione Iva, pertanto, deve essere esibita idonea documentazione al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo. Questi è tenuto, per ogni cessione effettuata, a emettere fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che concede i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data della cessione, deve comunicare all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in ragione della residenza dell'acquirente, la data di effettuazione dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici, la residenza dell'acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di handicap.
Per quanto riguarda, invece, l'ambito oggettivo dell'agevolazione in esame, è importante sottolineare che, mentre l'articolo 81, comma 3 della legge 388/2000 ha modificato la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir, inserendo i veicoli di cui alla lettera m) dell'articolo 54, comma 1 Dlgs n.285/92 (autocaravan), tra quelli il cui costo dà diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19 per cento, nessuna modifica normativa è stata apportata, ai fini Iva, in relazione alle cessioni degli autoveicoli di cui alla lettera m) dell'articolo 54 del Codice della Strada. Pertanto, alle cessioni di autocaravan continua a essere applicabile l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.
Tornando all'adattamento del veicolo, il più volte richiamato n.31 dispone l'aliquota ridotta anche per le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 104/92.
Il tenore letterale della norma, però, non fa alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata sopra indicati, per cui, si ritiene che sia applicabile l'aliquota Iva agevolata nelle ipotesi di adattamento di veicoli acquistati senza agevolazione Iva poiché di limite di cilindrata superiore a quanto previsto dal n. 31, tabella A, parte II del Dpr 633/72 (circolare n.46/E del 11 maggio 2001).
Infine, il comma 2, articolo 50 della legge 342/2000 ribadisce che, per l'applicazione dell'agevolazione alle cessioni dei suddetti autoveicoli, devono comunque essere osservate le disposizioni dell'articolo 1, legge n.97 del 9 aprile 1986. L'agevolazione, pertanto, può essere applicata anche per successivi acquisti, purché effettuati non prima di quattro anni dal precedente, fatta eccezione per le ipotesi in cui il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (circolare n.207/E del 16 novembre 2000).
NOTE:
1) Tale articolo recita: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
2) "Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 03.04.2001 n. 138 ...omissis... I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4)...Omissis... Le agevolazioni fiscali in argomento competono, quindi, solo ai disabili ricompresi in una delle tre categorie sopra indicate... ... Omissis.... Per quanto riguarda l'esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, il già citato articolo 1 della legge n.68 del 1999 individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata" (circolare n. 72 del 30.07.2001).
3) "La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n.104/1992. La medesima commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali." (circolare n. 46 del 11.05.2001).
Nel settore dei mezzi di trasporto le agevolazioni Iva, riguardanti la riduzione dell'aliquota dal 20 al 4 per cento, risultano circoscritte a un ambito soggettivo ben distinto e puntualmente individuato dal n. 31, parte II, tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.
Tale disposizione prevede l'aliquota agevolata del 4 per cento, oltre che per i motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del Dlgs 285/1992, anche per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore a benzina e fino a 2800 c.c. se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n.104/1992(1), con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
L'aliquota agevolata è disposta, inoltre, per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a), c) e f), sino alle medesime cilindrate, ceduti a non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
La disposizione citata, prevista dall'articolo 50 della legge 342/2000 e avente effetto dal 1° gennaio 2001, innova la previgente disciplina sia per quanto riguarda l'indicazione, tra i soggetti beneficiari, anche delle persone non vedenti e sordomute(2), sia per quel che riguarda il limite massimo di cilindrata dei veicoli con motore diesel, prima fissato a 2500 c.c..
Inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 7 della legge 388/2000, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la platea dei beneficiari dell'agevolazione in esame tramite l'inserimento dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Da qui la non obbligatorietà dell'adattamento del veicolo (previsto nel penultimo periodo del n.31, parte II, tabella A del Dpr 633/72) per alcune categorie di disabili. Infatti, la disposizione contenuta nella legge finanziaria, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, legge n.449 del 1997, prevede che, ai fini della concessione delle agevolazioni in questione, per i soggetti appartenenti alle nuove categorie considerate (inabili psichici con indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazione alla capacità di deambulazione e pluriamputati), non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
A tal proposito, il dipartimento della Prevenzione del ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione(3).
Anche per i soggetti con handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.
Ai fini dell'agevolazione Iva, pertanto, deve essere esibita idonea documentazione al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo. Questi è tenuto, per ogni cessione effettuata, a emettere fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che concede i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data della cessione, deve comunicare all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in ragione della residenza dell'acquirente, la data di effettuazione dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici, la residenza dell'acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di handicap.
Per quanto riguarda, invece, l'ambito oggettivo dell'agevolazione in esame, è importante sottolineare che, mentre l'articolo 81, comma 3 della legge 388/2000 ha modificato la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir, inserendo i veicoli di cui alla lettera m) dell'articolo 54, comma 1 Dlgs n.285/92 (autocaravan), tra quelli il cui costo dà diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19 per cento, nessuna modifica normativa è stata apportata, ai fini Iva, in relazione alle cessioni degli autoveicoli di cui alla lettera m) dell'articolo 54 del Codice della Strada. Pertanto, alle cessioni di autocaravan continua a essere applicabile l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.
Tornando all'adattamento del veicolo, il più volte richiamato n.31 dispone l'aliquota ridotta anche per le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 104/92.
Il tenore letterale della norma, però, non fa alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata sopra indicati, per cui, si ritiene che sia applicabile l'aliquota Iva agevolata nelle ipotesi di adattamento di veicoli acquistati senza agevolazione Iva poiché di limite di cilindrata superiore a quanto previsto dal n. 31, tabella A, parte II del Dpr 633/72 (circolare n.46/E del 11 maggio 2001).
Infine, il comma 2, articolo 50 della legge 342/2000 ribadisce che, per l'applicazione dell'agevolazione alle cessioni dei suddetti autoveicoli, devono comunque essere osservate le disposizioni dell'articolo 1, legge n.97 del 9 aprile 1986. L'agevolazione, pertanto, può essere applicata anche per successivi acquisti, purché effettuati non prima di quattro anni dal precedente, fatta eccezione per le ipotesi in cui il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (circolare n.207/E del 16 novembre 2000).
NOTE:
1) Tale articolo recita: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
2) "Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 03.04.2001 n. 138 ...omissis... I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4)...Omissis... Le agevolazioni fiscali in argomento competono, quindi, solo ai disabili ricompresi in una delle tre categorie sopra indicate... ... Omissis.... Per quanto riguarda l'esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, il già citato articolo 1 della legge n.68 del 1999 individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata" (circolare n. 72 del 30.07.2001).
3) "La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n.104/1992. La medesima commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali." (circolare n. 46 del 11.05.2001).
Milva Anna Elena Bevacqua
pubblicato Lunedì 8 Agosto 2005
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