In particolare, è ora prevista la possibilità di rateizzare le somme "comunicate" in un numero di rate trimestrali di pari importo, che varia a seconda dell'ammontare dovuto:
- gli importi superiori a 2.000 euro possono essere versati fino a un massimo di sei rate
- gli importi superiori a 5.000 euro sono dilazionabili fino a un massimo di venti rate;
- gli importi superiori a 50.000 euro sono anch'essi rateizzabili fino a un massimo di venti rate, previa prestazione di garanzia da produrre entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
La prima rata va pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Agenzia, mentre le altre scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Su di esse vanno calcolati gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Per effettuare il versamento di quelli relativi alla rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo formale, è stato istituito il codice tributo 9007 (denominato "Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a seguito del controllo formale di cui all'art. 36-ter del Dpr 600/73"), da indicare nella sezione Erario in corrispondenza delle cifre inserite nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" va riportato l'anno di imposta oggetto del controllo e, nell'apposito campo, il codice atto della comunicazione.
Il nuovo codice tributo potrà essere utilizzato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione che l'ha istituito.
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