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Attualità
Bonus assunzioni, si stringono
i tempi per le istanze accolte
i tempi per le istanze accolte
E’ fissato al 31 marzo il termine ultimo per l’invio della comunicazione sul livello occupazionale
I datori di lavoro che sono stati ammessi a beneficiare del credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2008, per aver assunto alle loro dipendenze nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2008 lavoratori a tempo indeterminato in aree “svantaggiate”, hanno tempo fino al 31 marzo per inviare all’Amministrazione finanziaria la comunicazione annuale che attesta il mantenimento del livello occupazionale.
La Finanziaria 2008 (articolo 2, commi 539-547, della legge 244/2007) ha riconosciuto il beneficio fiscale ai tutti i datori di lavoro che nel 2008 hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Il credito, previsto per gli anni 2008, 2009 e 2010, è fissato in 333 euro mensili per lavoratore assunto, 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” (articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento CE n. 2204/2002).
Per essere ammessi al beneficio fiscale, i datori di lavoro hanno dovuto inoltrare specifica richiesta all’agenzia delle Entrate, tramite l’apposito modello “IAL” approvato con provvedimento del 15 maggio 2008, che ha verificato l’ammissibilità rispetto ai requisiti previsti dalla legge e comunicato l’eventuale accoglimento. In questo caso i soggetti beneficiari, per fruire del credito d’imposta, devono inviare, in via telematica all’Agenzia, una comunicazione attestante che il numero di lavoratori complessivo mediamente occupato in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore allo stesso dato evidenziato nel 2007 e in cui si rilevi l’eventuale minor credito spettante con riferimento all’anno precedente ovvero all’anno in corso.
La comunicazione va inviata utilizzando il modello “C/IAL” disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate. Il mancato inoltro, entro il 31 marzo 2009, comporta la decadenza dal beneficio.
Infine, coloro che non sono stati ammessi al credito d’imposta per esaurimento dei fondi assegnati, possono presentare una nuova istanza dal 1° al 20 aprile degli anni 2009 e 2010.
Patrizia De Juliis
pubblicato Lunedì 16 Marzo 2009
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