Attualità
Bonus famiglia in busta paga da febbraio. Istanza al datore di lavoro
Possibilità di scegliere se utilizzare come base per la domanda il reddito realizzato nel 2007 o quello del 2008

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (Supplemento ordinario n. 263 alla G.U. del 29 novembre) del decreto legge n. 185/2008, sono stati definiti i termini e i requisiti necessari per usufruire del bonus straordinario istituito a favore delle famiglie a basso reddito (articolo 1).
Ai primi posti, per l'attribuzione della somma sono: residenza, tipo e ammontare del reddito, formazione del nucleo familiare.

Chi può richiedere il bonus
I beneficiari dell'una tantum (che verrà corrisposta soltanto nel 2009) devono innanzitutto essere residenti in Italia e aver conseguito nel 2008 redditi appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoro dipendente
  • pensione
  • assimilati a lavoro dipendente
  • lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o dal coniuge non a carico
  • fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

L'assegnazione della somma corrisposta avviene in relazione al numero di componenti appartenenti al nucleo familiare e al reddito complessivo da essi prodotto. L'anno di riferimento può essere, a scelta dell'interessato, il 2007 o il 2008. Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, vanno considerati, oltre al richiedente, il coniuge non legalmente o effettivamente separato, anche se non a carico, e i figli e tutti gli altri familiari fiscalmente a carico.

Andiamo a vedere da vicino il beneficio spettante a seconda della composizione della famiglia:

  • 200 euro - nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15mila euro
  • 300 euro - nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17mila euro
  • 450 euro - nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17mila euro
  • 500 euro - nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20mila euro
  • 600 euro - nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20mila euro
  • 1.000 euro - nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22mila euro
  • 1.000 euro - nucleo familiare con familiari a carico portatori di handicap e reddito non superiore a 35mila euro.

Il contributo straordinario, corrisposto a un solo componente della famiglia, non deve essere calcolato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali, compreso il computo che dà diritto alla "carta acquisti".

A chi inoltrare la richiesta? E quando?
Gli aspiranti beneficiari che scelgono come anno di riferimento il 2007 devono inviare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009. Il modello per la domanda sarà predisposto dall'agenzia delle Entrate entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'istanza deve essere corredata da autocertificazione per quel che riguarda le informazioni su coniuge non a carico, figli, familiari a carico e il possesso delle condizioni necessarie ai fini del reddito complessivo.
I soldi arriveranno - nei limiti delle somme a disposizione del sostituto d'imposta riferite al mese di febbraio 2009, derivanti da ritenute e contributi - entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati. La corresponsione seguirà l'ordine di presentazione delle istanze.

Concessi tempi più lunghi nei casi in cui il pagamento non può avvenire attraverso il sostituto di imposta. La richiesta potrà essere presentata telematicamente all'agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario autorizzato, entro il 31 marzo 2009, specificando le modalità attraverso le quali si desidera avere il versamento del contributo.

Per coloro che scelgono di ricevere il beneficio in base al nucleo familiare e ai redditi relativi all'anno di imposta 2008, c'è tempo fino al 31 marzo 2009 per presentare la domanda. Il datore di lavoro o l'ente pensionistico verserà la quota spettante, rispettivamente, entro aprile o maggio 2009. Se il bonus non può essere riscosso attraverso il sostituto, il termine di presentazione della domanda all'agenzia delle Entrate slitta al 30 giugno per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ultima chance, è la dichiarazione dei redditi 2008.
 

Anna Maria Badiali
pubblicato Martedì 2 Dicembre 2008

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