Attualità
Bonus investimenti a prova di scissione
La beneficiaria potrà fruire sia del credito già maturato sia di quello collegato al completamento dei lavori
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La disciplina del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate si arricchisce di un ulteriore chiarimento contenuto nella risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006: in caso di scissione parziale di una società che aveva acquisito il diritto a usufruire del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la beneficiaria mantiene il diritto ad avvalersi dell'agevolazione in relazione agli investimenti da completare.

L'istanza di interpello che ha dato adito alla risposta dell'Agenzia delle entrate è stata presentata da una società che stava realizzando un investimento facente parte della "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti di investimento"(1), notificato alla Commissione europea e autorizzato da quest'ultima il 9 aprile 2002.
La società ha acquisito, dunque, il diritto a usufruire del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate "ante 8 luglio", ossia in base all'articolo 8 della citata legge 388/2000, prima delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 138 del 8 luglio 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 178/2002, e dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

La società interpellante, in osservanza del dettato del citato articolo 62 della Finanziaria 2003, ha correttamente adempiuto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate il monitoraggio e la pianificazione degli investimenti effettuati mediante l'invio telematico al Centro operativo di Pescara del modello CVS.
In tale modello, è stata esposta la programmazione degli investimenti da realizzare fino al 2006, termine finale di vigenza dell'agevolazione, e, parallelamente, la pianificazione del relativo credito d'imposta da usufruire.
Successivamente, però, la società ha dovuto riorganizzare la propria struttura aziendale, realizzando una scissione parziale non proporzionale(2), con costituzione di una nuova società beneficiaria alla quale è stato ceduto tutto il ramo d'azienda in cui erano inseriti gli investimenti agevolati.
A seguito della scissione, la società ha presentato interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per sapere non solo se la società beneficiaria potesse usufruire del credito d'imposta già maturato, ma anche se potesse maturare in capo alla medesima il credito relativo agli investimenti da realizzare per completare il progetto come pianificato nel modello CVS.

L'Agenzia, richiamando le precedenti interpretazioni relative alla disciplina dei crediti d'imposta in occasione di operazioni societarie straordinarie (contenute nelle risoluzioni n. 143/E e n. 179/E del 2003), ha accolto la tesi prospettata dal contribuente, argomentando che, in conformità all'articolo 173 del Tuir, alla beneficiaria si trasferisce l'intera posizione soggettiva della società scissa, compresa la possibilità di avvalersi del credito d'imposta sugli investimenti in quanto connesso al ramo d'azienda trasferito.
Nelle citate risoluzioni, infatti, l'Agenzia ha sempre espresso il diritto a trasferire il credito d'imposta quando "sono poste in essere operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati, ad esempio: fusione, scissione e trasformazione di società".
Pertanto, la società beneficiaria è ritenuta titolare del credito d'imposta maturato in capo alla società scissa, perché esso rientra tra le posizioni soggettive connesse agli elementi patrimoniali trasferiti, in linea con l'articolo 173 del Tuir che ricollega alla società beneficiaria le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali.

Inoltre, l'Agenzia compie un passo in avanti, perché ammette la società beneficiaria a usufruire anche del credito d'imposta che maturerà via via che sarà completato l'investimento pianificato, in conformità anche a quanto espresso nella risoluzione n. 11/2003, in cui era stato precisato che nelle operazioni di fusione, la società che incorpora l'azienda che ha parzialmente realizzato l'investimento agevolabile matura il credito d'imposta riferibile alla parte dell'investimento ancora da realizzare.

NOTE
1. Guce C 107 del 7 aprile 1998.

2. E' opportuno segnalare che, sotto il profilo fiscale, vige il principio della neutralità, sancito dall'articolo 173 del Tuir: la scissione sia totale sia parziale non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell'avviamento. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione, la citata norma dispone che non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento di azioni o quote ai sensi dell'articolo 2504-novies del codice civile.

Annamaria Crisconio
pubblicato Martedì 28 Febbraio 2006

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