Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Bonus "sicurezza", istruzioni per l'uso
Tabaccai e negozianti potranno utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione
Prime regole per usufruire del bonus "sicurezza". Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 1° marzo i due decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 febbraio che dettano le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 228 a 237) sul credito d'imposta per tabaccai e negozianti.
In particolare, potranno beneficiare dell'agevolazione coloro che svolgono, in base a concessione amministrativa, attività di rivendita di generi di monopolio e le Pmi commerciali che esercitano attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande.
Entrambe le categorie potranno usufruire, per il triennio 2008-2010, di un credito d'imposta pari all'80% delle spese sostenute per la prima installazione, sul luogo dell'attività, di sistemi di pagamento con moneta elettronica e di impianti di sicurezza per prevenire furti e rapine.
L'importo non potrà essere complessivamente superiore ai tremila euro; per i tabaccai, inoltre, c'è il limite di mille euro per ciascun periodo d'imposta.
Il credito d'imposta andrà utilizzato esclusivamente in compensazione e indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto sia in quelle relative ai periodi in cui avviene l'utilizzo.
L'agevolazione non può essere cumulata con altri sostegni de minimis se viene superato il tetto di 200mila euro nell'arco di tre esercizi, né con altri aiuti di stato per gli stessi costi se il cumulo comporta il superamento del limite massimo previsto per questi altri aiuti da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea.
I contribuenti interessati dovranno presentare un'apposta istanza all'agenzia delle Entrate, secondo le regole fissate da un provvedimento direttoriale che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale.
L'Agenzia verificherà, in ordine cronologico di presentazione, le domande pervenute e la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio fiscale. Successivamente comunicherà, per via telematica, all'interessato, l'ammissione al godimento del bonus, nei limiti dello stanziamento annuo di fondi.
Le domande non accolte per esaurimento dei fondi avranno la precedenza per gli anni successivi.
Se a seguito di controlli dovesse essere accertata l'indebita fruizione del credito per mancato rispetto delle condizioni richieste o per inammissibilità dei costi sostenuti, l'agenzia delle Entrate provvederà a recuperare le somme non spettanti, maggiorate di interessi e sanzioni.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Lunedì 3 Marzo 2008
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