Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:03
Attualità
Cambia il computo del periodo di soggiorno per i trasfrontalieri franco tedeschi
Le novità contenute nelle linee guida finalizzate a favorire la corretta applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni
I chiarimenti hanno riguardato il lavoro dipendente, con particolare attenzione al problema dei lavoratori trasfrontalieri. Le autorità fiscali dei due Paesi hanno convenuto che, per computare i giorni di soggiorno nello Stato estero, devono essere considerati anche quelli festivi e relativi a periodi di ferie e malattia. Lo scorso 10 ottobre le Amministrazioni fiscali di Francia e Germania hanno diramato alcune linee guida volte a favorire una corretta applicazione di alcune norme contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni. I chiarimenti hanno riguardato la tematica del lavoro dipendente, con particolare riferimento al problema dei lavoratori trasfrontalieri. In materia di lavoro subordinato, infatti, la Convenzione stipulata tra Francia e Germania prevede che le remunerazioni che un soggetto residente in uno dei due Stati riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato di residenza se il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo inferiore a 183 giorni dell’anno fiscale considerato. Ad esempio se un francese lavora in Germania soggiornando per meno di 183 giorni, gli stipendi saranno tassati esclusivamente in Francia. Le autorità fiscali dei due Stati hanno convenuto che, per computare i giorni di soggiorno nello Stato estero, vanno considerati anche quelli festivi, quelli relativi a periodi di ferie e malattia.
Il Modello di Convenzione Ocse
Tali indicazioni risultano del resto in linea con le indicazioni contenute al punto 5 del commentario all'articolo 15 del Modello di Convenzione elaborato dall'Ocse dove è previsto che, ai fini del computo, bisogna considerare: le frazioni di giorno; il giorno di partenza e quello di arrivo; i sabati, le domeniche e le festività nazionali dello stato in cui è prestata l'attività operativa; le ferie; le brevi interruzioni del lavoro dovute a serrate, scioperi, eccetera; i giorni di malattia.
I lavoratori transfrontalieri franco tedeschi
Una particolare disciplina è stata prevista per i lavoratori transfrontalieri. Lo Stato di residenza del lavoratore transfrontaliero, supponiamo la Francia, potrà tassare il reddito in questione se i giorni di permanenza nella zona di frontiera ma ovviamente in Germania senza rientro nel proprio domicilio non sono superiori a 45. Il periodo di 45 giorni è previsto per un rapporto di lavoro che dura per l’intero anno. Diversamente, la soglia temporale è fissata al 20 per cento dei giorni di durata del rapporto.
I lavoratori transfrontalieri italiani
Il problema dei lavoratori frontalieri è affrontato anche nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Francia. Il paragrafo 4 dell’articolo 15, in particolare, stabilisce che i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati (ad esempio in Italia) e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato (ad esempio in Francia), sono imponibili soltanto nello Stato in cui dette persone sono residenti ossia in Italia. La Francia rinuncia quindi alla potestà impositiva su tali redditi. Il punto 9 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione precisa che per zone frontaliere si intendono, per l’Italia, le Regioni e, per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera. La disposizione, pertanto, potrà trovare applicazione per i soggetti residenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che prestano la loro attività nei dipartimenti francesi confinanti con l’Italia. Tale norma risulterà operativa anche se il periodo di permanenza in Francia dovesse superare i 45 giorni annui. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni relative alla residenza delle persone fisiche previste dalle leggi interne dei due paesi e dall’articolo 4 della Convenzione.
I chiarimenti hanno riguardato il lavoro dipendente, con particolare attenzione al problema dei lavoratori trasfrontalieri. Le autorità fiscali dei due Paesi hanno convenuto che, per computare i giorni di soggiorno nello Stato estero, devono essere considerati anche quelli festivi e relativi a periodi di ferie e malattia. Lo scorso 10 ottobre le Amministrazioni fiscali di Francia e Germania hanno diramato alcune linee guida volte a favorire una corretta applicazione di alcune norme contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni. I chiarimenti hanno riguardato la tematica del lavoro dipendente, con particolare riferimento al problema dei lavoratori trasfrontalieri. In materia di lavoro subordinato, infatti, la Convenzione stipulata tra Francia e Germania prevede che le remunerazioni che un soggetto residente in uno dei due Stati riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato di residenza se il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo inferiore a 183 giorni dell’anno fiscale considerato. Ad esempio se un francese lavora in Germania soggiornando per meno di 183 giorni, gli stipendi saranno tassati esclusivamente in Francia. Le autorità fiscali dei due Stati hanno convenuto che, per computare i giorni di soggiorno nello Stato estero, vanno considerati anche quelli festivi, quelli relativi a periodi di ferie e malattia. Il Modello di Convenzione Ocse
Tali indicazioni risultano del resto in linea con le indicazioni contenute al punto 5 del commentario all'articolo 15 del Modello di Convenzione elaborato dall'Ocse dove è previsto che, ai fini del computo, bisogna considerare: le frazioni di giorno; il giorno di partenza e quello di arrivo; i sabati, le domeniche e le festività nazionali dello stato in cui è prestata l'attività operativa; le ferie; le brevi interruzioni del lavoro dovute a serrate, scioperi, eccetera; i giorni di malattia.
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Una particolare disciplina è stata prevista per i lavoratori transfrontalieri. Lo Stato di residenza del lavoratore transfrontaliero, supponiamo la Francia, potrà tassare il reddito in questione se i giorni di permanenza nella zona di frontiera ma ovviamente in Germania senza rientro nel proprio domicilio non sono superiori a 45. Il periodo di 45 giorni è previsto per un rapporto di lavoro che dura per l’intero anno. Diversamente, la soglia temporale è fissata al 20 per cento dei giorni di durata del rapporto.
I lavoratori transfrontalieri italiani
Il problema dei lavoratori frontalieri è affrontato anche nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Francia. Il paragrafo 4 dell’articolo 15, in particolare, stabilisce che i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati (ad esempio in Italia) e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato (ad esempio in Francia), sono imponibili soltanto nello Stato in cui dette persone sono residenti ossia in Italia. La Francia rinuncia quindi alla potestà impositiva su tali redditi. Il punto 9 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione precisa che per zone frontaliere si intendono, per l’Italia, le Regioni e, per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera. La disposizione, pertanto, potrà trovare applicazione per i soggetti residenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che prestano la loro attività nei dipartimenti francesi confinanti con l’Italia. Tale norma risulterà operativa anche se il periodo di permanenza in Francia dovesse superare i 45 giorni annui. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni relative alla residenza delle persone fisiche previste dalle leggi interne dei due paesi e dall’articolo 4 della Convenzione.
Ennio Vial
pubblicato Lunedì 8 Gennaio 2007
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