Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Cauzioni per imballaggi a rendere:
fattura globale entro il 1° febbraio
fattura globale entro il 1° febbraio
La regolarizzazione contabile annuale della mancata resa dei "contenitori" è alternativa alle regole generali Iva
Fatturazione in vista per gli imballaggi non riconsegnati. Gli importi addebitati ai clienti per i "contenitori", espressamente destinati alla restituzione, ma che non sono rientrati, costituiscono somme soggette a Iva. La norma, però, concede la possibilità di fatturarli una sola volta all'anno, entro il mese di gennaio.
In generale, il prezzo pagato per gli imballaggi, qualora ne sia stato pattuito il rimborso al momento della restituzione, è escluso dalla base imponibile Iva. La loro cessione costituisce un'operazione autonoma pur essendo necessario evidenziare l'importo della relativa caparra nella fattura di vendita della merce.
Tuttavia, può accadere che gli stessi imballaggi, o alcuni di essi, non vengano resi. Pertanto, la somma incassata a titolo di cauzione dal cedente viene definitivamente incamerata. Ciò determina l'obbligo di fatturazione del corrispettivo, ora soggetto a Iva.
A questo punto, la regolarizzazione contabile della mancata restituzione dei "contenitori" può avvenire o seguendo le regole generali per la fatturazione (articolo 21 del Dpr 633/1972) o avvalendosi delle particolari disposizioni contenute nel decreto ministeriale dell'11 agosto 1975 e cioè emettendo, entro il 31 gennaio (per il 2010, entro il 1° febbraio), una fattura globale annua per tutte le consegne effettuate nel periodo d'imposta precedente, anche nei confronti di diversi clienti.
Norma speciale, fattura speciale
Nel documento contabile, al posto dell'indicazione dei cessionari, andrà annotato il riferimento al Dm 18 agosto 1975: questo perché la fattura in questione non deve essere consegnata ai clienti.
L'Iva sarà applicata alla differenza tra imballaggi consegnati e restituiti in ogni anno solare. A tal fine, durante ciascun periodo d'imposta, i venditori sono tenuti ad annotare, su di un apposito registro, le consegne e le restituzioni di recipienti e imballaggi, divisi per tipo e aliquota. Naturalmente, la base imponibile sarà data dalla somma delle cauzioni relative alle mancate rese.
Nessuna terza chance
Riguardo all'opportunità di procedere alla regolarizzazione contabile degli importi incassati per il mancato rispetto dei "patti di resa" mediante fatturazione differita, l'Agenzia con la risoluzione n. 10/2002 ha avuto modo di escludere tale procedura in quanto la fatturazione differita degli imballaggi ceduti a condizione di resa avverrebbe prima dell'eventuale verificarsi della mancata riconsegna degli stessi, presupposto impositivo dell'avvenuta cessione degli imballaggi. Infatti, "l'effettiva restituzione degli imballaggi è condizione affinché siano esclusi dalla base imponibile ai fini dell'Iva gli importi relativi agli imballaggi dei quali sia stata pattuita la resa,…, la mancata restituzione degli stessi imballaggi rappresenta il presupposto inderogabile dell'emissione, nei confronti del cessionario, della fattura relativa alla cessione degli imballaggi non resi - separatamente dalla fatturazione della cessione della merce - assoggettata in via autonoma ad Iva con aliquota ordinaria".
In generale, il prezzo pagato per gli imballaggi, qualora ne sia stato pattuito il rimborso al momento della restituzione, è escluso dalla base imponibile Iva. La loro cessione costituisce un'operazione autonoma pur essendo necessario evidenziare l'importo della relativa caparra nella fattura di vendita della merce.
Tuttavia, può accadere che gli stessi imballaggi, o alcuni di essi, non vengano resi. Pertanto, la somma incassata a titolo di cauzione dal cedente viene definitivamente incamerata. Ciò determina l'obbligo di fatturazione del corrispettivo, ora soggetto a Iva.
A questo punto, la regolarizzazione contabile della mancata restituzione dei "contenitori" può avvenire o seguendo le regole generali per la fatturazione (articolo 21 del Dpr 633/1972) o avvalendosi delle particolari disposizioni contenute nel decreto ministeriale dell'11 agosto 1975 e cioè emettendo, entro il 31 gennaio (per il 2010, entro il 1° febbraio), una fattura globale annua per tutte le consegne effettuate nel periodo d'imposta precedente, anche nei confronti di diversi clienti.
Norma speciale, fattura speciale
Nel documento contabile, al posto dell'indicazione dei cessionari, andrà annotato il riferimento al Dm 18 agosto 1975: questo perché la fattura in questione non deve essere consegnata ai clienti.
L'Iva sarà applicata alla differenza tra imballaggi consegnati e restituiti in ogni anno solare. A tal fine, durante ciascun periodo d'imposta, i venditori sono tenuti ad annotare, su di un apposito registro, le consegne e le restituzioni di recipienti e imballaggi, divisi per tipo e aliquota. Naturalmente, la base imponibile sarà data dalla somma delle cauzioni relative alle mancate rese.
Nessuna terza chance
Riguardo all'opportunità di procedere alla regolarizzazione contabile degli importi incassati per il mancato rispetto dei "patti di resa" mediante fatturazione differita, l'Agenzia con la risoluzione n. 10/2002 ha avuto modo di escludere tale procedura in quanto la fatturazione differita degli imballaggi ceduti a condizione di resa avverrebbe prima dell'eventuale verificarsi della mancata riconsegna degli stessi, presupposto impositivo dell'avvenuta cessione degli imballaggi. Infatti, "l'effettiva restituzione degli imballaggi è condizione affinché siano esclusi dalla base imponibile ai fini dell'Iva gli importi relativi agli imballaggi dei quali sia stata pattuita la resa,…, la mancata restituzione degli stessi imballaggi rappresenta il presupposto inderogabile dell'emissione, nei confronti del cessionario, della fattura relativa alla cessione degli imballaggi non resi - separatamente dalla fatturazione della cessione della merce - assoggettata in via autonoma ad Iva con aliquota ordinaria".
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 28 Gennaio 2010
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