Con risoluzione n. 39/E del 31 marzo, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a una istanza d'interpello, chiarisce quale sia la corretta disciplina Iva applicabile all'attività di vendita di articoli casalinghi ed elettrodomestici realizzata in altri Paesi della Comunità europea per il tramite di propri incaricati alla vendita, con particolare riguardo agli adempimenti certificativi.
L'Agenzia preliminarmente definisce la natura fiscale delle vendite che l'azienda realizza in detti Paesi, che consistono in "vendite a domicilio", destinate a consumatori finali non residenti. Poi, dopo aver individuato quale sia la normativa nazionale applicabile a dette operazioni, offre alcuni spunti di riflessione in merito alla disciplina comunitaria di riferimento e alle possibili modalità di recepimento nell'altro Paese membro.
Il fatto
La società istante, già presente nel mercato con un'attività di vendita a domicilio di beni merce, rivolta, quindi, a consumatori privati e realizzata mediante propri incaricati, intende offrire i medesimi prodotti, con le stesse modalità di vendita, anche a consumatori privati residenti in altri Paesi comunitari. La vendita si realizzerebbe mediante trasporto di una partita di merce all'estero da parte degli incaricati, e il successivo tentativo di vendita a domicilio.
In considerazione dell'elevato numero di acquirenti, destinatari dei suoi prodotti, la società vorrebbe trovare una soluzione per documentare le cessioni realizzate all'estero nel modo più semplice e meno oneroso possibile. La soluzione prospettata dall'istante prevede l'esonero dall'emissione di qualsiasi documento certificativo, che sarebbe sostituito dai contratti di compravendita sottoscritti dalle parti, dalla tenuta di un registro di carico e scarico delle merci e dalle annotazioni nel registro dei corrispettivi.
Interpretazione dell'Agenzia
Dapprima l'Agenzia chiarisce che le operazioni poste in essere dalla società istante non possono essere assimilate alle "vendite a distanza".
Come è noto, infatti, le "vendite a distanza" (la cui disciplina è contenuta nell'articolo 28-ter, par. B, della VI direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, recepita a sua volta dalla normativa nazionale nell'articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 331 del 1993) consistono in una particolare fattispecie di cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati.
In particolare, occorre che:
- la cessione sia effettuata "in base a cataloghi, per corrispondenza e simili"
- i cessionari siano "non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari"
- il trasporto dei beni sia effettuato "dal cedente o, per suo conto" da terzi.
Secondo l'Agenzia, l'elemento caratterizzante le "vendite a distanza" consiste, non tanto nel mezzo tecnologico utilizzato per la conclusione del contratto (fax, telefono, e-mail, eccetera, ossia un mezzo di comunicazione a distanza), quanto nel fatto che il trasporto della merce sia effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto. Ciò, peraltro, in aderenza al dettato della norma comunitaria che pone l'accento sulla soggettività dell'acquirente (consumatore finale) e sulle modalità di trasporto a destino. Ne consegue che una vendita può essere qualificata a "distanza" anche se realizzata nello stesso punto di vendita del soggetto fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore o per suo conto.
L'operazione, se qualificata "vendita a distanza", può essere considerata non imponibile nel Paese del fornitore e imponibile nel paese di destino. A tal fine, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- ammontare delle vendite superiore a 79.534,36 euro (o all'eventuale minore importo stabilito dallo Stato membro di destinazione)
- opzione del fornitore per la non imponibilità delle operazioni nel proprio Paese.
Nel caso prospettato dall'istante, invece, la vendita si realizza nell'altro Stato membro attraverso l'incaricato che provvede, altresì, a trasportare la merce nel Paese di destino e a reintrodurla, se rimasta invenduta, nel territorio dello Stato italiano. In altre parole, la merce, prima della vendita, è introdotta nel Paese membro da parte del fornitore, in regime di "tentata vendita", con l'obiettivo di realizzare una "vendita a domicilio" a privati consumatori residenti in detto Stato.
Modalità di certificazione delle operazioni di "tentata vendita"
Torna utile ricordare che all'attività di vendita a domicilio nel territorio nazionale si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del Dpr 21 dicembre 1996, n. 696, che prevede l'esonero dall'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale per "le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con Dpr 14 agosto 1996, n. 472), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi".
In genere i soggetti che operano vendite a domicilio compilano, all'inizio di ogni ciclo di vendita, un documento di trasporto, ove gli incaricati prendono in "carico" la merce che intendono proporre ai consumatori e dal quale "scaricano" i beni che sono venduti.
Le singole vendite sono documentate mediante la redazione dei "contratti di vendita", nei quali viene indicato per ciascun bene la natura, qualità e quantità, nonché il prezzo complessivo al lordo dell'Iva, vendite che sono, altresì, annotate sul registro dei corrispettivi, con scorporo dell'Iva a debito e conseguente liquidazione dell'imposta.
Per quanto concerne la "tentata vendita" realizzata in ambito comunitario, ossia un'operazione posta in essere da un soggetto comunitario per il tramite di un proprio incaricato, che agisce per conto del cedente, tenuto alla stipula del contratto e alla consegna della merce, occorre preliminarmente stabilirne la natura e individuare la disciplina comunitaria a essa applicabile.
In particolare, l'Agenzia evidenzia come le disposizioni cui si deve fare riferimento siano quelle che disciplinano l'acquisto intracomunitario di un bene, contenute nell'articolo 28-bis, punto 3, della VI direttiva Cee, che definisce detto acquisto come "acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto del bene", e nel successivo articolo 28-quinquies, secondo il quale "il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni. L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato al momento in cui è considerata effettuata la cessione all'interno del paese di beni analoghi".
Occorre, inoltre, tenere in considerazione anche il disposto di cui all'articolo 28-quater, par. A, della VI direttiva, secondo cui "...Gli Stati membri esentano...d) le cessioni di beni ai sensi dell'articolo 28-bis, paragrafo 5, lettera b)...", ossia quelle operazioni di "temporanea utilizzazione di tale bene, per una durata non superiore a 24 mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene di provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione".
L'ipotesi di introduzione in Italia di beni da altri Stati membri per "tentata vendita", è sottratta alla disciplina degli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 331 del 1993, secondo cui "non costituiscono acquisti intracomunitari...l'introduzione nel territorio dello Stato di beni...che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali" (cfr. risoluzione 10 marzo 2000, n. 30, e il paragrafo 1.3 della circolare n. 13 del 23 febbraio 1994).
L'Agenzia ha precisato, altresì, che quando vengono meno le condizioni per l'applicazione della disposizione di esonero (ad esempio, perché il bene viene venduto in Italia, o vi resta definitivamente, ovvero supera la durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dai regolamenti comunitari che definiscono il regime dell'ammissione temporanea), l'introduzione del bene nel territorio nazionale si configura come un'operazione assimilata a un acquisto intracomunitario, con obbligo, da parte del soggetto comunitario, di assolvere i relativi adempimenti, anche mediante nomina di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.
La successiva cessione da parte dell'operatore comunitario nei confronti dell'acquirente italiano, infine, rileva quale operazione interna da assoggettare a imposta, secondo le norme della legislazione nazionale.
Per quanto concerne, invece, le medesime operazioni di "tentata vendita" realizzate in altro Paese membro da una ditta italiana, non può che farsi riferimento alla normativa ivi vigente per valutare come siano state recepite da detto Stato membro le disposizioni comunitarie sopra richiamate. In altre parole, occorre verificare se il Paese di destino abbia assimilato o meno dette operazioni agli acquisti intracomunitari.
Ovviamente gli obblighi certificativi sono consequenziali alle modalità di recepimento delle disposizioni nel Paese membro e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate, interpellata dalla società istante, non ha potuto avvalorare una procedura di certificazione i cui effetti si producono in altro Stato.
Con la risoluzione viene chiarito, peraltro, che se l'operazione dovesse essere considerata "cessione intracomunitaria", la ditta dovrebbe trasferire i beni al proprio rappresentante fiscale nominato nel Paese membro, emettendo una fattura in Italia in regime di non imponibilità per l'intero carico di merce, mentre la successiva vendita ivi realizzata rileverebbe quale operazione interna nel Paese di destino da certificare con le modalità previste dalla normativa interna di detto Stato.
La merce invenduta, per poter rientrare in Italia dovrebbe, invece, nuovamente essere fatturata alla ditta dal proprio rappresentante fiscale in regime di non imponibilità.
Nell'ipotesi in cui l'operazione fosse assimilata all'introduzione di beni esonerati dai dazi doganali, invece, occorrerebbe verificare quale siano le modalità adottate nel Paese di destino per certificare dette operazioni.
I più letti
Dello stesso autore
Notizie correlate
- Il regime delle "vendite a distanza" dopo il recente intervento normativo
- 10/10/2005
- Per la corretta qualificazione rileva, oltre allo status soggettivo dell'acquirente, solo la circostanza che il trasporto presso il domicilio di quest'ultimo avvenga a cura del cedente o di terzi per suo conto
- Le "vendite a distanza" in ambito comunitario
- 16/12/2004
- Nozione, territorialità dell'imposta, adempimenti fiscali
- Non è il telefono che crea la distanza
- 22/6/2006
- Nello stesso documento di prassi anche precisazioni relative alla deducibilità di determinate erogazioni liberali
- Identificazione dell'acquirente Ue nella cessione intracomunitaria di beni
- 26/11/2004
- Gli adempimenti del cedente ai fini della non imponibilità dell'operazione
















