Attualità
Compensazioni: pagamenti parziali,
ecco il modello per la scelta
Lo stampato va presentato per dichiarare quali importi del debito erariale si intende “pareggiare”
Ok definitivo, da parte della società nazionale di riscossione, al modulo attraverso il quale i contribuenti dichiarano a quale parte di debito erariale intendono imputare la compensazione effettuata.
Il modello è disponibile on line, sui siti internet degli agenti di riscossione, e cartaceo presso gli sportelli della rete Equitalia.
 
La nuova modulistica fa seguito alle modifiche introdotte dalla manovra d’estate 2010 (Dl 78/2010) in materia di compensazione, al decreto attuativo del Mef dell’11 febbraio scorso e, infine, alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta sull’argomento anche con la recentissima circolare 13/E dell’11 marzo.
 
La norma chiude la strada alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro.
Il contribuente può però autocompensare anche soltanto una parte del “conto in sospeso”, decidendo lui quale. La scelta va espressa attraverso il modulo appena predisposto, che va presentato entro tre giorni dal conferimento della delega F24, se il versamento si effettua tramite banche, Poste o Entratel, oppure “seduta stante” nel caso in cui ci si recasse, per il pagamento, direttamente dall’agente della riscossione.
Nel primo caso, il modello vale anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
r.fo.
pubblicato Lunedì 14 Marzo 2011

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